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spazio aperto
a cura di Mauro di Martino
Le domande degli iscritti
Cumulo gratuito
Vorrei sottoporre una importante questione di carattere generale lega-
ta all’ultima norma sul cumulo gratuito che sicuramente interessa pa-
recchi liberi professionisti iscritti che come me ormai si trovano pros-
simi alla pensione e che hanno avuto un’alternanza tra periodi di lavo-
ro presso pubbliche amministrazioni e periodi di lavoro da liberi profes-
sionisti.
Con la Legge di Stabilità n. 232/2016 il pensionamento in cumulo, pri-
ma riservato ai soli iscritti Inps, è stato esteso anche a questa catego-
ria di lavoratori offrendo loro una alternativa alla normativa previgente
che costringeva chi virtualmente aveva raggiunto i requisiti per la pen-
sione a dover ricongiungere in modo oneroso i contributi previdenzia-
li versati a enti e gestioni diverse.
Il cumulo consente a chi nella vita ha svolto diversi lavori di cumulare
gratuitamente i contributi previdenziali e ricevere la pensione pro-ra-
ta da ciascun ente, secondo quanto maturato nelle rispettive gestioni,
senza dover pagare un’altra volta e a carissimo prezzo gli oneri di ricon-
giunzione. Il differenziale derivante dal cumulo gratuito per il pensiona-
mento non poteva che essere posto a carico delle gestioni previdenzia-
li interessate e, allo scopo, la Legge di Stabilità ha previsto la necessa-
ria copertura finanziaria.
Succede invece che Inarcassa, essendo ente previdenziale privato che
non può ricevere finanziamenti pubblici diretti o indiretti, ha deliberato
una modifica del Regolamento generale di previdenza istituendo l’isti-
tuto del cumulo gratuito dei periodi pensionistici, assicurando la soste-
nibilità del trattamento previdenziale con l’adozione per tutti i periodi
del metodo di calcolo contributivo.
Infatti la norma maggiormente penalizzante in tale Regolamento è
quella che prevede per la pensione da cumulo gratuito il calcolo con il
metodo contributivo della quota di pensione per tutti i periodi di an-
zianità di iscrizione, salvo che si raggiunga presso Inarcassa l’anzianità
prevista per la pensione di vecchiaia unificata.
Solo in quest’ultimo caso (35 anni a regime di anzianità minima in Inar-
cassa) il calcolo avviene secondo il metodo ordinario pro-rata con quo-
te di pensione conteggiate con il sistema retributivo per i periodi ante-
riori al 31/12/2012 e contributivo per quelli successivi.
Da quanto sopra è evidente che questo Regolamento è stato fatto
apposta per scoraggiare e vanificare gli effetti della legge sul cumu-
lo gratuito, a danno dei professionisti che, come nel mio caso, vanta-
no parecchi anni di anzianità Inarcassa prima del 2013 e parecchi an-
ni di servizio presso pubbliche amministrazioni prima del 1996. Infat-
ti in condizioni normali tali periodi per il calcolo della pensione sareb-
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