Page 42 - Inarcassa_3_2018
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spazio aperto
la pensione con il metodo retributivo per gli anni antecedenti al 2013
se, come nel mio caso, avendo raggiunto globalmente circa 45 anni di
anzianità contributiva all’età di 67 anni, non vengano raggiunti i requi-
siti minimi in Inarcassa per la pensione unificata di vecchiaia (pari a 35
anni a regime).
Sarebbe stato più equo e giusto, nei confronti di chi per tanti anni ha
contribuito alla sostenibilità di Inarcassa, destinare una quota dell’a-
vanzo economico per la necessaria copertura finanziaria derivante dal
cumulo gratuito, e quindi non danneggiare i vecchi iscritti.
Gli unici a guadagnarci saranno i pensionati Inps che, al maturare dei re-
quisiti previsti dalla legge Fornero, potranno andare in quiescenza sen-
za pagare nessuna somma anche se hanno i contributi alla gestione
separata o in altri enti similari all’Inps. D’altra parte l’Inps essendo un
ente pubblico potrà tranquillamente ricevere le somme previste dal-
la legge n. 232/2016 e da quelle successive, per compensare i mag-
giori oneri derivanti dalle pensioni in cumulo, mentre le Casse priva-
te, non potendo ricevere somme dallo Stato, riverseranno sugli iscritti
questi maggiori oneri mediante il taglio delle quote di pensioni retribu-
tive o aumentando gli oneri previdenziali annuali: per tutti i professioni-
sti l’ennesima grande beffa della politica italiana.
Un iscritto di Ragusa
La modifica regolamentare adottata da Inarcassa, che ha appena passato il
vaglio di legittimità ministeriale, non fa altro che richiamare i principi della Ri-
forma del 2012 ed estendere alla pensione in cumulo le modalità dei tratta-
menti pensionistici vigenti, confermando quindi il sistema di calcolo contribu-
tivo “in via ordinaria’ per coloro che non raggiungano l’anzianità minima e il
sistema pro-rata per coloro che possono vantare un’anzianità Inarcassa pa-
ri a o superiore a quella minima.
Come Lei stesso ha rilevato l’istituto del cumulo ha ampliato le opzioni previ-
denziali dei liberi professionisti, offrendo un’ulteriore alternativa rispetto agli
istituti preesistenti della ricongiunzione e della totalizzazione. Ciascun iscritto
potrà fare scelte appropriate in relazione alla specifica carriera professiona-
le e alle proprie esigenze di vita, anticipando o ritardando l’accesso alla pen-
sione ovvero aumentando il ritorno previdenziale.
Tuttavia mi preme sottolineare che ciascuno dei tre istituti elencati presen-
ta regole e discipline differenti che incidono sulla onerosità o meno della ri-
costituzione della carriera a carico dell’assicurato, sui requisiti per l’acces-
so alla pensione e sul sistema di calcolo del trattamento prescelto. In par-
ticolare:
• la ricongiunzione dei periodi assicurativi (legge n. 45/90 e Regolamento
Inarcassa) è prevista nella duplice versione, onerosa (metodo retributivo)
e non onerosa (metodo contributivo), attraverso cui è possibile ottene-
re la pensione “autonoma” di vecchiaia (ordinaria o anticipata) con siste-
ma di calcolo pro-rata, a condizione che l’iscritto possa far valere i requi-
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