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Registro Imprese DXN ITALY SRL
Archivio ufficiale della CCIAA Codice Fiscale 12452161008
Documento n . T 233828128
estratto dal Registro Imprese in data 31/01/2017
DXN ITALY SRL
Codice fiscale: 12452161008
Statuto aggiornato al 18-06-2013
bre 1993, n.385 e della deliberazione del C.I.C.R. del 3 mar-
zo 1994.
Il rimborso dei finanziamenti dei soci a favore della società
è postergato rispetto alla soddisfazione degli altri credito-
ri e se avvenuto nell'anno precedente la dichiarazione di
fallimento della società deve essere restituito.
Articolo 31) - La società, ai sensi dell'art.2483 del codice
civile, può emettere titoli di debito che possono essere sot-
toscritti unicamente dai soggetti a ciò legittimati.
La competenza ad emettere i titoli di debito spetta all'as-
semblea dei soci che delibera con le maggioranze previste per
le modificazioni dell'atto costitutivo.
La deliberazione di emissione dei titoli di debito deve in o-
gni caso essere verbalizzata da notaio ed iscritta a cura de-
gli amministratori nel registro delle imprese.
SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE
Articolo 32) - Nei casi previsti dalla legge, la liquidazione
della società è affidata ad uno o più liquidatori, nominati
dalla assemblea dei soci ai quali, salva diversa delibera
dell'assemblea, compete il potere di compiere tutti gli atti
utili ai fini della liquidazione, con facoltà, a titolo esem-
plificativo, di cedere anche in blocco l'azienda sociale,
stipulare transazioni, nominare procuratori speciali per sin-
goli atti o categorie di atti.
CLAUSOLA COMPROMISSORIA
Articolo 33) - Tutte le controversie che dovessero insorgere
tra i soci o tra i soci e la società anche se promosse da am-
ministratori, liquidatori, membri dell'organo di controllo o
revisore (se nominati) ovvero nei loro confronti e che abbia-
no ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto socia-
le (ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'in-
tervento obbligatorio del Pubblico Ministero) sono devolute
ad un arbitro alla cui nomina provvederà il presidente della
camera di commercio del luogo in cui la società ha la sede
legale entro trenta giorni dalla richiesta effettuata dalla
parte più diligente. Qualora il soggetto designato non prov-
veda alla nomina, questa è richiesta al presidente del tribu-
nale della circoscrizione dove è ubicata la sede legale della
società. L'arbitro giudicherà, entro centoventi giorni dalla
nomina, ritualmente e secondo diritto.
RINVIO
Articolo 34) - Per quanto non è espressamente previsto dal
presente statuto si fa riferimento alle disposizioni contenu-
te nel codice civile ed alle disposizioni speciali in mate-
ria.".
Il comparente consente il trattamento dei dati personali ai
sensi della legge vigente, i quali potranno essere inseriti
in banche dati, archivi informatici e sistemi telematici solo
per fini connessi al presente atto, dipendenti formalità ed
effetti fiscali conseguenti (D. Lgs. 196/2003 e successive
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