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Registro Imprese DXN ITALY SRL
Archivio ufficiale della CCIAA Codice Fiscale 12452161008
Documento n . T 233828128
estratto dal Registro Imprese in data 31/01/2017
DXN ITALY SRL
Codice fiscale: 12452161008
Statuto aggiornato al 18-06-2013
Articolo 14) - L'assemblea è convocata dall'amministratore u-
nico, dal presidente del consiglio di amministrazione o da
ciascuno degli amministratori nella sede sociale od altrove
purché in Italia, con avviso spedito ai soci mediante lettera
raccomandata almeno cinque giorni prima della riunione, con-
tenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della
riunione nonché degli argomenti all'ordine del giorno, secon-
do quanto sarà indicato nell'avviso di convocazione.
L'avviso può essere spedito anche a mezzo telegramma, fax,
telex o posta elettronica od in qualunque modo che sia idoneo
ad assicurare la tempestiva informazione sugli argomenti da
trattare, al domicilio risultante dal registro delle imprese
od ai numeri o indirizzi comunicati dai soci ai sensi del-
l'art.8 del presente statuto.
Pur in mancanza di preventiva convocazione, la deliberazione
s'intende adottata quando ad essa partecipa l'intero capitale
sociale e tutti gli amministratori ed i membri effettivi del-
l'organo di controllo od il revisore (se nominati) sono pre-
senti o, per dichiarazione del presidente dell'assemblea, ri-
sultano informati della riunione e nessuno si oppone alla
trattazione dell'argomento all'ordine del giorno.
Articolo 15) - L'assemblea è presieduta dall'amministratore
unico o dal presidente del consiglio di amministrazione, o
dall'amministratore più anziano d'età o, in caso di impedi-
mento, da altra persona scelta a maggioranza dai soci presen-
ti.
Il presidente è assistito da un segretario, salvo che il ver-
bale dell'assemblea sia redatto da un notaio.
Articolo 16) - Possono intervenire nell'assemblea tutti colo-
ro che rivestano la qualità di socio sulla base delle risul-
tanze del registro delle imprese ovvero che la dimostrino e-
sibendo un titolo di acquisto debitamente depositato al regi-
stro delle imprese e che ne abbiano diritto ai sensi di legge
e del presente statuto.
Ogni socio potrà farsi rappresentare nell'assemblea, mediante
delega scritta, nel rispetto delle norme vigenti.
Articolo 17) - L'assemblea delibera, in prima convocazione,
con il voto favorevole di tanti soci che rappresentano più
della metà del capitale sociale; in seconda convocazione de-
libera a maggioranza relativa, qualunque sia la parte di ca-
pitale rappresentata dai soci intervenuti.
Sulle modificazioni dell'atto costitutivo e delle norme di
funzionamento, sullo scioglimento anticipato della società,
sulla decisione di compiere operazioni che comportano una so-
stanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nel-
l'atto costitutivo od una rilevante modificazione dei diritti
dei soci, l'assemblea delibera, sia in prima che in seconda
convocazione, con il voto favorevole di tanti soci che rap-
presentano almeno i due terzi del capitale sociale.
L'assemblea dei soci può svolgersi anche in più luoghi, audio
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