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Registro Imprese                                     DXN ITALY SRL
       Archivio ufficiale della CCIAA                       Codice Fiscale 12452161008
       Documento n . T 233828128
       estratto dal Registro Imprese in data 31/01/2017


                                                                                               DXN ITALY SRL
                                                                                       Codice fiscale: 12452161008
              Statuto aggiornato al 18-06-2013










                          Articolo  14)  -  L'assemblea  è convocata  dall'amministratore  u-
                          nico,  dal  presidente  del  consiglio  di  amministrazione  o  da
                          ciascuno  degli  amministratori  nella  sede  sociale  od  altrove
                          purché  in Italia,  con avviso  spedito  ai soci  mediante  lettera
                          raccomandata  almeno  cinque  giorni  prima  della  riunione,  con-
                          tenente  l'indicazione  del  giorno,  dell'ora  e  del  luogo  della
                          riunione  nonché  degli  argomenti  all'ordine  del giorno,  secon-
                          do quanto sarà indicato nell'avviso  di convocazione.
                          L'avviso  può  essere  spedito  anche  a  mezzo  telegramma,  fax,
                          telex  o posta  elettronica  od in qualunque  modo che sia idoneo
                          ad  assicurare  la  tempestiva  informazione  sugli  argomenti  da
                          trattare,  al  domicilio  risultante  dal  registro  delle  imprese
                          od  ai  numeri  o  indirizzi  comunicati  dai  soci  ai  sensi  del-
                          l'art.8 del presente statuto.
                          Pur  in  mancanza  di  preventiva  convocazione,  la  deliberazione
                          s'intende  adottata  quando  ad essa partecipa  l'intero  capitale
                          sociale  e tutti  gli amministratori  ed i membri  effettivi  del-
                          l'organo  di  controllo  od  il  revisore  (se  nominati)  sono  pre-
                          senti  o,  per  dichiarazione  del presidente  dell'assemblea,  ri-
                          sultano  informati  della  riunione  e  nessuno  si  oppone  alla
                          trattazione  dell'argomento  all'ordine  del giorno.
                          Articolo  15)  - L'assemblea  è  presieduta  dall'amministratore
                          unico  o  dal  presidente  del  consiglio  di  amministrazione,  o
                          dall'amministratore  più  anziano  d'età  o,  in  caso  di  impedi-
                          mento,  da altra  persona  scelta  a maggioranza  dai soci presen-
                          ti.
                          Il presidente  è assistito  da un segretario,  salvo  che il ver-
                          bale dell'assemblea  sia redatto da un notaio.
                          Articolo  16)  - Possono  intervenire  nell'assemblea  tutti  colo-
                          ro  che  rivestano  la  qualità  di  socio  sulla  base  delle  risul-
                          tanze  del  registro  delle  imprese  ovvero  che  la  dimostrino  e-
                          sibendo  un  titolo  di acquisto  debitamente  depositato  al regi-
                          stro delle  imprese  e che  ne abbiano  diritto  ai sensi  di legge
                          e del presente statuto.
                          Ogni  socio  potrà  farsi  rappresentare  nell'assemblea,  mediante
                          delega scritta, nel rispetto delle norme vigenti.
                          Articolo  17)  - L'assemblea  delibera,  in  prima  convocazione,
                          con  il  voto  favorevole  di  tanti  soci  che  rappresentano  più
                          della  metà  del  capitale  sociale;  in  seconda  convocazione  de-
                          libera  a  maggioranza  relativa,  qualunque  sia  la  parte  di  ca-
                          pitale rappresentata  dai soci intervenuti.
                          Sulle  modificazioni  dell'atto  costitutivo  e  delle  norme  di
                          funzionamento,  sullo  scioglimento  anticipato  della  società,
                          sulla  decisione  di compiere  operazioni  che comportano  una so-
                          stanziale  modificazione  dell'oggetto  sociale  determinato  nel-
                          l'atto  costitutivo  od  una rilevante  modificazione  dei diritti
                          dei  soci,  l'assemblea  delibera,  sia  in  prima  che  in  seconda
                          convocazione,  con  il  voto  favorevole  di  tanti  soci  che  rap-
                          presentano almeno i due terzi del capitale sociale.
                          L'assemblea  dei soci può  svolgersi  anche  in più luoghi,  audio





       Fascicolo storico societa' di capitale •        di     54  59
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