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Registro Imprese DXN ITALY SRL
Archivio ufficiale della CCIAA Codice Fiscale 12452161008
Documento n . T 233828128
estratto dal Registro Imprese in data 31/01/2017
DXN ITALY SRL
Codice fiscale: 12452161008
Statuto aggiornato al 18-06-2013
e/o video collegati, e ciò alle condizioni previste dal suc-
cessivo art.25.
AMMINISTRAZIONE
Articolo 18) - La società è amministrata da un amministratore
unico o da un consiglio di amministrazione composto da due a
cinque membri o da un numero di amministratori da due a cin-
que ai quali potrà essere affidata l'amministrazione disgiun-
tamente o congiuntamente secondo quanto stabilito dai soci
all'atto della nomina.
Qualora l'amministrazione sia affidata disgiuntamente a più
amministratori, in caso di opposizione di un amministratore
all'operazione che un altro intende compiere, competenti a
decidere sull'opposizione sono i soci.
I componenti dell'organo amministrativo possono essere scelti
anche fra i non soci e durano in carica a tempo indetermina-
to, fino a dimissioni o revoca, se i soci al momento della
nomina non abbiano fissato la durata della carica.
Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più ammi-
nistratori quelli rimasti in carica provvedono a sostituirli
con deliberazione approvata dall'organo di controllo o dal
revisore (ove esistenti), purché la maggioranza sia sempre
costituita da amministratori nominati dai soci. Gli ammini-
stratori così nominati restano in carica fino alla prossima
assemblea. Se viene meno la maggioranza degli amministratori
nominati dai soci, quelli rimasti in carica devono convocare
l'assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti
che scadono insieme a quelli in carica all'atto della loro
nomina.
L'organo amministrativo ha diritto al rimborso delle spese
sostenute per ragione del suo ufficio. I soci possono inoltre
riconoscere un compenso per l'opera prestata, sia in misura
fissa che quale partecipazione agli utili e possono anche ri-
conoscere un'indennità di fine mandato da determinarsi me-
diante accantonamenti annui, anche in forma assicurativa.
Articolo 19) - Nel caso in cui non vi abbiano già provveduto
i soci all'atto della nomina, il consiglio di amministrazione
nomina un presidente e, ove lo ritenga opportuno, un vice
presidente.
Il consiglio di amministrazione può, nei limiti di legge, de-
legare poteri ad uno o più dei suoi membri, determinandone le
attribuzioni, le competenze e la retribuzione.
Le cariche di presidente e di consigliere delegato sono cumu-
labili.
Le adunanze sono presiedute dal presidente, e in caso di sua
assenza, dal vice presidente, se nominato, o dal consigliere
più anziano di età.
Articolo 20) - Il consiglio di amministrazione deve essere
convocato presso la sede sociale od altrove purché in Italia,
ogni qualvolta lo richiedano gli interessi della società, a
cura del presidente ed ogni volta che uno degli amministrato-
Fascicolo storico societa' di capitale • di 55 59