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Registro Imprese                                     DXN ITALY SRL
       Archivio ufficiale della CCIAA                       Codice Fiscale 12452161008
       Documento n . T 233828128
       estratto dal Registro Imprese in data 31/01/2017


                                                                                               DXN ITALY SRL
                                                                                       Codice fiscale: 12452161008
              Statuto aggiornato al 18-06-2013










                                     e/o  video  collegati,  e  ciò  alle  condizioni  previste  dal  suc-
                                     cessivo art.25.
                                                           AMMINISTRAZIONE
                                     Articolo  18)  - La società  è amministrata  da un amministratore
                                     unico  o  da  un  consiglio  di  amministrazione  composto  da due a
                                     cinque  membri  o  da  un  numero  di  amministratori  da due a cin-
                                     que  ai  quali  potrà  essere  affidata  l'amministrazione  disgiun-
                                     tamente  o  congiuntamente  secondo  quanto  stabilito  dai  soci
                                     all'atto della nomina.
                                     Qualora  l'amministrazione  sia  affidata  disgiuntamente  a  più
                                     amministratori,  in  caso  di  opposizione  di  un  amministratore
                                     all'operazione  che  un  altro  intende  compiere,  competenti  a
                                     decidere sull'opposizione  sono i soci.
                                     I  componenti  dell'organo  amministrativo  possono  essere  scelti
                                     anche  fra  i  non  soci  e  durano  in carica  a tempo  indetermina-
                                     to,  fino  a  dimissioni  o  revoca,  se  i  soci  al  momento  della
                                     nomina non abbiano fissato la durata della carica.
                                     Se nel corso  dell'esercizio  vengono  a mancare  uno o più ammi-
                                     nistratori  quelli  rimasti  in  carica  provvedono  a  sostituirli
                                     con  deliberazione  approvata  dall'organo  di  controllo  o  dal
                                     revisore  (ove  esistenti),  purché  la  maggioranza  sia  sempre
                                     costituita  da  amministratori  nominati  dai  soci.  Gli  ammini-
                                     stratori  così  nominati  restano  in  carica  fino  alla  prossima
                                     assemblea.  Se  viene  meno  la  maggioranza  degli  amministratori
                                     nominati  dai  soci,  quelli  rimasti  in  carica  devono  convocare
                                     l'assemblea  perché  provveda  alla  sostituzione  dei  mancanti
                                     che  scadono  insieme  a  quelli  in  carica  all'atto  della  loro
                                     nomina.
                                     L'organo  amministrativo  ha  diritto  al  rimborso  delle  spese
                                     sostenute  per  ragione  del suo ufficio.  I soci  possono  inoltre
                                     riconoscere  un  compenso  per  l'opera  prestata,  sia  in  misura
                                     fissa  che quale  partecipazione  agli  utili  e possono  anche  ri-
                                     conoscere  un'indennità  di  fine  mandato  da  determinarsi  me-
                                     diante accantonamenti  annui, anche in forma assicurativa.
                                     Articolo  19)  - Nel  caso  in  cui  non vi abbiano  già provveduto
                                     i  soci  all'atto  della  nomina,  il consiglio  di amministrazione
                                     nomina  un  presidente  e,  ove  lo  ritenga  opportuno,  un  vice
                                     presidente.
                                     Il  consiglio  di amministrazione  può,  nei limiti  di legge,  de-
                                     legare  poteri  ad uno o più dei suoi membri,  determinandone  le
                                     attribuzioni,  le competenze e la retribuzione.
                                     Le  cariche  di presidente  e di consigliere  delegato  sono cumu-
                                     labili.
                                     Le  adunanze  sono  presiedute  dal  presidente,  e  in  caso  di sua
                                     assenza,  dal  vice  presidente,  se  nominato,  o  dal  consigliere
                                     più anziano di età.
                                     Articolo  20)  - Il  consiglio  di  amministrazione  deve  essere
                                     convocato  presso  la sede sociale  od altrove  purché  in Italia,
                                     ogni  qualvolta  lo  richiedano  gli  interessi  della  società,  a
                                     cura  del presidente  ed ogni volta  che uno degli  amministrato-





       Fascicolo storico societa' di capitale •        di     55  59
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