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Registro Imprese                                     DXN ITALY SRL
       Archivio ufficiale della CCIAA                       Codice Fiscale 12452161008
       Documento n . T 233828128
       estratto dal Registro Imprese in data 31/01/2017


                                                                                               DXN ITALY SRL
                                                                                       Codice fiscale: 12452161008
              Statuto aggiornato al 18-06-2013










                          e  quant'altro  necessario  a  sostenere  la  rete  distributiva
                          compresi  l’organizzazione  di  viaggi  e trasferte,  la fornitura
                          di servizi e materiale di marketing e promozionale.
                          La  società  può  assumere  e  concedere  agenzie,  commissioni,
                          rappresentanze,  con  o  senza  deposito  e  mandati,  acquistare,
                          utilizzare  e  trasferire  brevetti  ed  altre  opere  dell'ingegno
                          umano,  concedere  ed  ottenere  licenze  di  sfruttamento  commer-
                          ciale.
                          La  società  può,  altresì,  purché  ciò  non  costituisca  attività
                          prevalente  della  stessa  e  sia  strumentale  al  conseguimento
                          dell'oggetto  sociale,  compiere  tutte  le operazioni  mobiliari,
                          immobiliari,  commerciali,  anche  di  import-export,  industriali
                          e  finanziarie,  ivi  compresa  l'assunzione  di  mutui  anche  edi-
                          lizi  e  fondiari  e  la  concessione  e  prestazione  di  garanzie
                          reali  e personali  anche  a favore  di terzi  ma non nei confron-
                          ti del pubblico.
                          La società  può, infine,  purché  ciò non  avvenga  a fini di col-
                          locamento  e  non  costituisca  attività  prevalente  della  stessa
                          nei  confronti  del  pubblico,  assumere  interessenze  e  parteci-
                          pazioni  in altre  società  od imprese  di qualunque  natura  aven-
                          ti oggetto analogo, affine o connesso al proprio.
                          Tutte  tali  attività  debbono  essere  svolte  nei  limiti  e  nel
                          rispetto  delle  norme  che  ne  disciplinano  l'esercizio  ed  in
                          particolare  di  quelle  in  tema  di  attività  riservate  ad  i-
                          scritti a collegi, ordini od albi professionali.
                          Articolo  4)  - La  durata  della  società  è  fissata  sino  al  31
                          dicembre 2040, salvo proroga od anticipato  scioglimento.
                                            CAPITALE E CONFERIMENTI
                          Articolo  5)  -  Il  capitale  della  società  è  di  euro  10.000,00
                          (diecimila  virgola  zero  zero),  diviso  in  quote  ai  sensi  di
                          legge.
                          Ai  soci  spetta  il  diritto  di  sottoscrivere  le  partecipazioni
                          emesse  in sede di aumento  del capitale  sociale  in proporzione
                          alla  percentuale  di  capitale  da  ciascuno  di  essi  rispettiva-
                          mente  posseduta  alla  data  in  cui  la  sottoscrizione  è  effet-
                          tuata;  i  soci possono  tuttavia  decidere  che le partecipazioni
                          emesse  in  sede  di  aumento  del  capitale  sociale  siano  attri-
                          buite  ai  sottoscrittori  in misura  non proporzionale  ai confe-
                          rimenti nel capitale sociale dagli stessi effettuati.
                          Coloro  che  esercitano  il diritto  di sottoscrivere  le parteci-
                          pazioni  di  nuova  emissione  in  sede  di  aumento  del  capitale
                          sociale,  purché  ne  facciano  contestuale  richiesta,  hanno  di-
                          ritto  di  prelazione  nella  sottoscrizione  delle  partecipazioni
                          non  optate  dagli  altri  soci,  a  meno  che  la  decisione  di  au-
                          mento del capitale sociale non lo escluda.
                          I  soci,  salvo  il  caso  di  cui  all'art.2482-ter  del codice  ci-
                          vile,  possono  decidere  che la sottoscrizione  delle  partecipa-
                          zioni  emesse  in  sede  di  aumento  del  capitale  sociale  sia ri-
                          servata  a  terzi  estranei  alla  compagine  sociale;  in  tal  caso
                          spetta  ai  soci  non  consenzienti  il  diritto  di  recesso  di cui





       Fascicolo storico societa' di capitale •        di     50  59
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