Page 16 - Bollettino I Semestre 2019
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al vincolo reale) sono accertati in funzione del semplice fumus commissi delicti; l'incidente di
esecuzione segue all'accertamento pieno della responsabilità penale, o all'accertamento
autonomo - ma sempre con piena cognizione - dei presupposti della confisca quando la misura
ablatoria possa essere adottata anche in assenza di una condanna. Se così è, potrebbe in
definitiva ammettersi che l'inesistenza del fumus possa essere dedotta anche dal terzo
interessato ai fini della revoca del sequestro, trattandosi di una valutazione che non può che far
leva sull'assoluta evidenza della fragilità dell'impianto accusatorio assunto a presupposto della
misura reale. Ma è ovvio che la situazione sia del tutto diversa quando si tratta di aggredire in
sede esecutiva il dictum di una sentenza penale di merito irrevocabile, che può essere rimesso
in discussione dal terzo solo nei limiti dell'inopponibilità nei suoi confronti del giudicato sulla
confisca. In secondo luogo, la giurisprudenza di legittimità si è condivisibilmente orientata, di
recente, nel senso che nemmeno nella fase cautelare il terzo che affermi di avere diritto alla
restituzione della cosa sequestrata sia legittimato a contestare l'esistenza dei presupposti della
misura reale, potendo unicamente dedurre la propria effettiva titolarità o disponibilità del bene
sequestrato e l'inesistenza di relazioni di collegamento concorsuale con l'indagato>>.
2.3. Quanto alla citazione a giudizio del terzo nelle ipotesi previste dall’art. 104-bis, comma 1-
quinquies, disp. att. c.p.p. in relazione all'art. 240-bis c.p. (peraltro introdotto in data successiva
rispetto a quella in cui gli imputati erano stati rinviati a giudizio, e persino rispetto a quella della
sentenza di primo grado: ed è noto che, in tema di successione nel tempo di norme processuali,
è tradizionalmente accolto il principio tempus regit actum: cfr. Cass. Sez. U., sentenza n. 44895
del 17/07/2014, Rv. 260927 - 01), si è osservato che essa ha, in definitiva,
<<soltanto la funzione di imporre al giudice della cognizione di ascoltare le sue ragioni prima di
pronunciarsi sulla confisca, pervenendo così ad una decisione più meditata sul punto, attraverso
una completa, contestuale ponderazione di tutti gli interessi potenzialmente coinvolti nella
misura patrimoniale, senza che nemmeno in questo caso la partecipazione dei terzo possa
tradursi in un intervento adesivo a favore dell'imputato>>.
2.4. Si è, sul punto, concluso che
<<nemmeno nei casi in cui sia prevista la sua partecipazione al giudizio, il terzo interessato sia
legittimato ad interloquire nel processo in relazione a profili diversi da quelli attinenti all'effettiva
titolarità o disponibilità del bene sequestrato o confiscato o all'esistenza di relazioni di
"collegamento" con l'imputato, dovendo al contrario tale legittimazione ritenersi esclusa in
relazione ai tema della responsabilità penale dell'imputato; continuano, quindi, a valere, pur nel
mutato assetto normativo, i principi affermati, tra le altre, da Cass. Sez. 1, Sentenza n. 14215
del 06/02/2002 Rv. 221843, Zagaria R ed altro con riferimento al sequestro preventivo
finalizzato alla confisca obbligatoria ex art. 12-sexies D.L. 8 giugno 1992 n. 306 [ora art. 240-
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