Page 11 - Bollettino I Semestre 2019
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diritto a un tribunale se l’ordinamento giuridico interno di uno Stato contraente permettesse che
            una decisione giudiziaria definitiva e vincolante rimanesse inoperante a scapito di una delle parti.


            4. E, se una certa tolleranza nei tempi di concreta esecuzione può ammettersi, i fondamentali
            diritti  della  Convenzione  sono  violati in  caso  di  ritardo  eccessivo  e  deve  reputarsi limitata in
            presenza  di  problemi  di  ordine  pubblico,  comunque  da  contenersi  ad  ipotesi  eccezionali,

            spettando  a  ciascuno  Stato  contraente  dotarsi  di  uno  strumentario  giuridico  adeguato  e
            sufficiente per assicurare il rispetto degli obblighi positivi posti a suo carico. Pure riconoscendo
            che le motivazioni di ordine sociale e i timori relativi al rischio di problemi di ordine pubblico
            potessero giustificare nel caso di specie delle difficoltà di esecuzione e un ritardo nella liberazione

            dei locali, è tuttavia ingiustificata l’inerzia totale e prolungata per oltre cinque anni delle autorità
            italiane: del resto, neppure una mancanza di risorse può costituire di per sé una giustificazione
            accettabile per la mancata esecuzione di una decisione giudiziaria (richiamate Bourdov c/ Russia,

            n. 59498/00, § 35; Cocchiarella c. Italia [GC], n. 64886/01, § 90) e nemmeno per l’assenza di
            nuovi alloggi (Prodan c/ Moldavia, n. 49806/99, § 53).

            5. Quanto alla violazione dell’art. 1 del Protocollo n. 1, la Corte rammenta poi che tale norma

            esige anche misure positive di tutela, in particolare laddove sussista un legame diretto tra le
            misure  che  un  ricorrente  potrebbe  legittimamente  attendersi  dalle  autorità  e  il  godimento
            effettivo da parte di quest’ultimo dei suoi beni (Öneryildiz c/ Turchia [GC], n. 48939/99, § 134)
            e comunque esigendo la preminenza del diritto  – che è uno dei principi fondamentali di una

            società democratica e che è inerente a tutti gli articoli della Convenzione –  che sia sanzionato
            uno Stato che si sia rifiutato di eseguire o di far eseguire una decisione giudiziaria (Matheus c/
            Francia, 31 marzo 2005, n. 62740/00, § 70). E sottolinea come sia stato, nella specie, negato

            alla parte lesa anche l’accesso ai dati delle persone abusivamente occupanti, nonché omesso
            ogni serio tentativo di soluzione abitativa per gli occupanti.

            6.  Significativamente,  la  Corte  europea  non  provvede  a  liquidare  direttamente  il  danno

            patrimoniale,  richiesto  in  almeno  €  9.517.000  (in  misura  pari  all’affitto  che  avrebbe  potuto
            ritrarre  per  i  cinque  anni  di  abusiva  occupazione), non  solo  per  la  difficoltà  di  determinare  i
            redditi da locazione, ma anche perché i giudici nazionali sarebbero stati nella posizione migliore
            per giudicare sulla domanda risarcitoria; e riconosce i soli danni morali, in € 20.000


            7.  Sull’argomento  è  intervenuta,  già  segnalata,  questa  Corte  con  sentenza  04/10/2018,  n.
            24198,  in  un  caso  singolarmente  analogo  (protrazione  per  sei  anni  di  inesecuzione  del
            provvedimento di sequestro con contestuale ordine di sgombero di un immobile abusivamente

            occupato vi aut clam) affermando il principio per il quale non rientra nel potere discrezionale
            della  pubblica  amministrazione  stabilire  se  dare  o  meno  attuazione  ad  un  provvedimento
            dell’Autorità giudiziaria - a maggior ragione quando lo stesso abbia ad oggetto la tutela di un




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