Page 11 - Bollettino I Semestre 2019
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diritto a un tribunale se l’ordinamento giuridico interno di uno Stato contraente permettesse che
una decisione giudiziaria definitiva e vincolante rimanesse inoperante a scapito di una delle parti.
4. E, se una certa tolleranza nei tempi di concreta esecuzione può ammettersi, i fondamentali
diritti della Convenzione sono violati in caso di ritardo eccessivo e deve reputarsi limitata in
presenza di problemi di ordine pubblico, comunque da contenersi ad ipotesi eccezionali,
spettando a ciascuno Stato contraente dotarsi di uno strumentario giuridico adeguato e
sufficiente per assicurare il rispetto degli obblighi positivi posti a suo carico. Pure riconoscendo
che le motivazioni di ordine sociale e i timori relativi al rischio di problemi di ordine pubblico
potessero giustificare nel caso di specie delle difficoltà di esecuzione e un ritardo nella liberazione
dei locali, è tuttavia ingiustificata l’inerzia totale e prolungata per oltre cinque anni delle autorità
italiane: del resto, neppure una mancanza di risorse può costituire di per sé una giustificazione
accettabile per la mancata esecuzione di una decisione giudiziaria (richiamate Bourdov c/ Russia,
n. 59498/00, § 35; Cocchiarella c. Italia [GC], n. 64886/01, § 90) e nemmeno per l’assenza di
nuovi alloggi (Prodan c/ Moldavia, n. 49806/99, § 53).
5. Quanto alla violazione dell’art. 1 del Protocollo n. 1, la Corte rammenta poi che tale norma
esige anche misure positive di tutela, in particolare laddove sussista un legame diretto tra le
misure che un ricorrente potrebbe legittimamente attendersi dalle autorità e il godimento
effettivo da parte di quest’ultimo dei suoi beni (Öneryildiz c/ Turchia [GC], n. 48939/99, § 134)
e comunque esigendo la preminenza del diritto – che è uno dei principi fondamentali di una
società democratica e che è inerente a tutti gli articoli della Convenzione – che sia sanzionato
uno Stato che si sia rifiutato di eseguire o di far eseguire una decisione giudiziaria (Matheus c/
Francia, 31 marzo 2005, n. 62740/00, § 70). E sottolinea come sia stato, nella specie, negato
alla parte lesa anche l’accesso ai dati delle persone abusivamente occupanti, nonché omesso
ogni serio tentativo di soluzione abitativa per gli occupanti.
6. Significativamente, la Corte europea non provvede a liquidare direttamente il danno
patrimoniale, richiesto in almeno € 9.517.000 (in misura pari all’affitto che avrebbe potuto
ritrarre per i cinque anni di abusiva occupazione), non solo per la difficoltà di determinare i
redditi da locazione, ma anche perché i giudici nazionali sarebbero stati nella posizione migliore
per giudicare sulla domanda risarcitoria; e riconosce i soli danni morali, in € 20.000
7. Sull’argomento è intervenuta, già segnalata, questa Corte con sentenza 04/10/2018, n.
24198, in un caso singolarmente analogo (protrazione per sei anni di inesecuzione del
provvedimento di sequestro con contestuale ordine di sgombero di un immobile abusivamente
occupato vi aut clam) affermando il principio per il quale non rientra nel potere discrezionale
della pubblica amministrazione stabilire se dare o meno attuazione ad un provvedimento
dell’Autorità giudiziaria - a maggior ragione quando lo stesso abbia ad oggetto la tutela di un
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