Page 10 - Bollettino I Semestre 2019
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coinvolte e così di attendere a tempo indeterminato che il Comune fornisse soluzioni abitative
alternative.
1. La vicenda processuale riguarda il ricorso della s.r.l. Casa di Cura Valle Fiorita, proprietaria di
un fabbricato di circa 8.000 mq in Roma, adibito per circa quarant’anni a clinica in virtù di
convenzione con l’Ospedale pubblico S. Filippo Neri, occupato con la forza, quasi un anno dopo
la cessazione dell’attività, da un centinaio di persone il 06/12/2012: le denunce della parte lesa
al Procuratore della Repubblica si susseguirono finché fu accolta la sua istanza di sequestro
preventivo il 09/08/2013, risultando essere diretta la gestione dell’occupazione – riferita ad un
movimento di lotta per la casa – da un gruppo di individui a scopo di lucro, implicante la modifica
dei locali e l’installazione di inferriate ad impedirvi l’accesso, tanto da configurare il delitto p. e
p. dall’art. 633 cod. pen. con pregiudizio rilevante per la parte lesa.
Fu delegata la DIGOS, che a sua volta investì il Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica
presso la prefettura di Roma, solo dopo un anno presentando un rapporto che inserì la vicenda
in quella di numerosi cosiddetti movimenti per la casa e che sottolineò la necessità di pianificare
gli sfratti a tutela dell’ordine pubblico e delle esigenze delle persone vulnerabili coinvolte,
soprassedendo all’esecuzione del sequestro in difetto delle soluzioni abitative alternative attese
dal Comune di Roma; e il Prefetto, convenuto dinanzi al TAR e nuovamente compulsato, rispose
che, in assenza di queste e per di più adducendo la carenza di un ordine di un tribunale, non
avrebbe eseguito lo sfratto, mentre alla proprietaria furono notificate pure ingiunzioni di
pagamento di consumi di energia elettrica e di tributi per il periodo della patita occupazione.
2. Il ricorso alla Corte europea dei Diritti dell’Uomo prospetta la violazione degli artt. 6, § 1, della
Convenzione e dell’art. 1 del Protocollo 1, per la mancata esecuzione del provvedimento di
sequestro del 09/08/2012 ed il mancato rispetto delle sue proprietà derivante dalla protrazione
della privazione illecita del possesso di quelle; e, tra le eccezioni preliminari, il Governo italiano
addossa quella basata sul biennio atteso prima di adire il tribunale amministrativo e, comunque,
invoca il d.l. 20 febbraio 2017, n. 14, sulla tutela offerta ai proprietari dei beni occupati.
3. La Corte europea esclude una negligenza della ricorrente nell’attivazione dei rimedi interni e
la sufficienza del rimedio risarcitorio, ribadendo che spetta all’autorità di agire, una volta
compulsata con l’adduzione della perpetrazione di un illecito; mentre sottolinea come il Governo
italiano non abbia indicato come la nuova normativa del 2017 possa offrire una effettiva e
concreta tutela dei diritti derivanti dalla Convenzione e dai suoi Protocolli.
Nel merito, è ribadito (richiamate la nota pronuncia Hornsby c/ Grecia del 19/03/1997 e la
giurisprudenza successiva, fino a 29/11/2016, Grande Camera, in causa Parrocchia greco-
cattolica Lupeni e altri c/ Romania) che il diritto all’esecuzione di una decisione giudiziaria
costituisce uno degli aspetti del diritto di accesso a un tribunale, restando altrimenti illusorio il
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