Page 13 - Bollettino I Semestre 2019
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CLASSIFICAZIONE

            DIRITTO AL CONTRADDITTORIO DEL TERZO E STATUIZIONI DI CONFISCA.


            RIFERIMENTI NORMATIVI


            Costituzione, artt. 3, 24, 42, 111 e 117

            Convenzione EDU, art. 7

            Primo Protocollo addizionale alla Convenzione EDU, art. 1


            Codice di procedura penale, artt. 573, 579, comma 3, 593; art.  104-bis, comma 1-quinquies,
            disp. att.




            PRONUNCIA SEGNALATA


            Cass. pen., Sez. II, sentenza 12.10.2018, dep. 28.11.2018, n. 53384, Bossi ed altri.

            Confisca disposta in primo grado in danno del terzo estraneo al procedimento – Legittimazione

            all’appello – Esclusione – Rimedi possibili in favore del terzo – Fattispecie.

            Abstract
            La  II  sezione  penale  (sentenza  n.  53384  del  12/10/2018,  dep.  28/11/2018,  allo  stato  non

            massimata)  ha  ritenuto  che  il  sistema  di  garanzie  processuali  concesso  al  terzo  nel  sistema
            normativo  attualmente  vigente  è  ritenersi  conforme  ai  principi  costituzionali  e  convenzionali
            anche  nei  casi  in  cui  non  sia  prevista  la  sua  partecipazione  al  giudizio  di  cognizione,  non

            imponendosi  affatto  l'applicazione  analogica  o  evolutiva  di  altri  modelli  processuali,  e  non
            traendosi contrarie indicazioni dalla giurisprudenza della Corte di Strasburgo.


            1.  Nel  caso  esaminato  dalla  sentenza  n.  53384/18  cit.,  la  Corte  d’appello  procedente  aveva
            dichiarato  inammissibile  l’appello  proposto  dalla  Lega  Nord  per  l'indipendenza  della  Padania
            (d'ora in avanti, Lega Nord) contro la statuizione pronunciata in primo grado nei suoi confronti,
            di  confisca  “ai  sensi  degli  artt.  640-quater  e  322-ter,  comma  2,  cod.  pen.”,  delle  somme
            corrispondenti al profitto dei reati di truffa ascritti ai quattro imputati, dichiarati colpevoli, nelle

            rispettive qualità, legate alla posizione di ciascuno nell’ambito del predetto partito, di vari fatti
            di  truffa  aggravata  ex  artt.  640-bis  e  61,  comma  1,  n.  7,  c.p.  in  relazione  all'indebito
            conseguimento  di  rimborsi  elettorali  relativi  a  più  esercizi  annuali,  per  un  ammontare

            complessivo di oltre 48 milioni di euro, con pari danno per le istituzioni parlamentari.







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