Page 14 - Bollettino I Semestre 2019
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La Corte d’appello evidenziava, in particolare, che il partito appellante non era stato parte del
            giudizio di primo grado, e che comunque non apparteneva alla categoria dei soggetti legittimati
            all’impugnazione sullo specifico capo della confisca.


            1.1. Contro la declaratoria d’inammissibilità dell’appello, la Lega Nord aveva proposto ricorso per
            cassazione, lamentando che:


            - il titolo legittimante dell'appello sarebbe costituito dall’art. 104-bis, comma 1-quinquies, disp.
            att.  c.p.p.,  introdotto  con  D.lgs.  n.  21  del  2018,  ed  a  norma  del  quale  <<Nel  processo  di
            cognizione devono essere citati i terzi titolari di diritti reali o personali di godimento sui beni in

            sequestro, di cui l'imputato risulti avere la disponibilità a qualsiasi titolo>>;

             - i rimedi a favore del terzo ipotizzati nell'ordinanza impugnata (destinati ad esplicarsi in fase
            cautelare  e,  successivamente,  nell’ambito  del  solo  processo  di  esecuzione)  non  sarebbero

            adeguati alla necessità di tutela degli interessi coinvolti, poiché solo la partecipazione del terzo
            al giudizio di cognizione assicurerebbe l'effettività della tutela degli interessi del terzo;


            - la tutela del terzo subirebbe un’ingiustificata lesione nel caso in cui (come accaduto in concreto)
            la confisca sia disposta per la prima volta in sede di cognizione, in difetto di un previo sequestro
            cautelare,  poiché  il  terzo,  legittimato  a  contestare  in  sede  cautelare  tutti  i  presupposti  del
            sequestro, tra cui la stessa configurabilità del reato e l'individuazione e la quantificazione del

            profitto,  dopo  la  sentenza  di  primo  grado  non  potrebbe  rimettere  in  discussione  ciò  che  ha
            formato oggetto di accertamento nel giudizio di merito.

            Aveva, in subordine, sollevato questione di legittimità costituzionale:


            - degli artt. 573 - 579, comma 3 - 593 c.p.p., in relazione agli artt. 3, 24, 42, 111 e 117 Cost.,
            nella  parte  in  cui  le  norme  censurate  non  prevedono,  in  favore  “di  terzi  incisi  nei  diritto  di
            proprietà per effetto di una sentenza di primo grado, la facoltà di proporre appello sul solo capo

            contenente la statuizione di confisca”;

            - dell'art. 104-bis, comma 1- quinquies, disp. att. c.p.p., sempre in relazione agli artt. 3, 24, 42,

            111 e 117 Cost., nella parte in cui la norma non prevede la citazione in giudizio di terzi titolari
            di diritti reali o di godimento sui beni in sequestro ai fini della confisca ex art. 240 c.p.

            Infine,  con  successiva  memoria,  aveva  invocato,  a  sostegno  dell’accoglimento  del  ricorso

            principale, la sentenza emessa dalla Corte EDU, Grande Chambre, 28 Giugno 2018, caso G.I.E.M.
            s.r.l. ed altri contro Italia, depositata nelle more, e con la quale è stato affermato che la confisca
            disposta in danno di un soggetto che non è stato parte del procedimento di cognizione viola l'art.

            7 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (d'ora





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