Page 14 - Bollettino I Semestre 2019
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La Corte d’appello evidenziava, in particolare, che il partito appellante non era stato parte del
giudizio di primo grado, e che comunque non apparteneva alla categoria dei soggetti legittimati
all’impugnazione sullo specifico capo della confisca.
1.1. Contro la declaratoria d’inammissibilità dell’appello, la Lega Nord aveva proposto ricorso per
cassazione, lamentando che:
- il titolo legittimante dell'appello sarebbe costituito dall’art. 104-bis, comma 1-quinquies, disp.
att. c.p.p., introdotto con D.lgs. n. 21 del 2018, ed a norma del quale <<Nel processo di
cognizione devono essere citati i terzi titolari di diritti reali o personali di godimento sui beni in
sequestro, di cui l'imputato risulti avere la disponibilità a qualsiasi titolo>>;
- i rimedi a favore del terzo ipotizzati nell'ordinanza impugnata (destinati ad esplicarsi in fase
cautelare e, successivamente, nell’ambito del solo processo di esecuzione) non sarebbero
adeguati alla necessità di tutela degli interessi coinvolti, poiché solo la partecipazione del terzo
al giudizio di cognizione assicurerebbe l'effettività della tutela degli interessi del terzo;
- la tutela del terzo subirebbe un’ingiustificata lesione nel caso in cui (come accaduto in concreto)
la confisca sia disposta per la prima volta in sede di cognizione, in difetto di un previo sequestro
cautelare, poiché il terzo, legittimato a contestare in sede cautelare tutti i presupposti del
sequestro, tra cui la stessa configurabilità del reato e l'individuazione e la quantificazione del
profitto, dopo la sentenza di primo grado non potrebbe rimettere in discussione ciò che ha
formato oggetto di accertamento nel giudizio di merito.
Aveva, in subordine, sollevato questione di legittimità costituzionale:
- degli artt. 573 - 579, comma 3 - 593 c.p.p., in relazione agli artt. 3, 24, 42, 111 e 117 Cost.,
nella parte in cui le norme censurate non prevedono, in favore “di terzi incisi nei diritto di
proprietà per effetto di una sentenza di primo grado, la facoltà di proporre appello sul solo capo
contenente la statuizione di confisca”;
- dell'art. 104-bis, comma 1- quinquies, disp. att. c.p.p., sempre in relazione agli artt. 3, 24, 42,
111 e 117 Cost., nella parte in cui la norma non prevede la citazione in giudizio di terzi titolari
di diritti reali o di godimento sui beni in sequestro ai fini della confisca ex art. 240 c.p.
Infine, con successiva memoria, aveva invocato, a sostegno dell’accoglimento del ricorso
principale, la sentenza emessa dalla Corte EDU, Grande Chambre, 28 Giugno 2018, caso G.I.E.M.
s.r.l. ed altri contro Italia, depositata nelle more, e con la quale è stato affermato che la confisca
disposta in danno di un soggetto che non è stato parte del procedimento di cognizione viola l'art.
7 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (d'ora
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