Page 59 - Bollettino I Semestre 2019
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1956, peraltro in ampia parte trasfusa nel vigente Codice delle leggi antimafia, D.lgs. n. 159 del
2011).
1.1. La Corte EDU aveva ravvisato violazioni dell’art. 2 del Protocollo n. 4 alla Convenzione EDU
sia quanto ai presupposti per l’applicazione della misura della sorveglianza speciale (peraltro
annullata dalla Corte d’appello per difetto di pericolosità attuale, ed essendo stati erroneamente
valorizzati a carico del prevenuto elementi in realtà riguardanti un suo omonimo) che quanto a
quattro prescrizioni che ne erano conseguite.
1.1.1. Quanto al primo profilo, la Grande Chambre, nel riconoscere che le restrizioni oggetto di
doglianza avevano una base legale, aveva ritenuto che l’art. 4 della l. n. 1423 del 1956 (medio
tempore quasi integralmente trasfuso negli artt. 1 ss. D.lgs. n. 159 del 2011) non contenesse
una chiara e precisa indicazione degli elementi di fatto e degli specifici comportamenti sintomatici
della necessaria pericolosità sociale, valorizzabili ai fini dell’applicazione della misura, finendo col
rimettere il relativo apprezzamento alla discrezionalità del giudice, senza indicare le finalità e le
modalità di esercizio di tale discrezionalità, il che rendeva le conclusive decisioni non prevedibili,
non essendo ex ante chiaro a quali soggetti, ed in ragione di quali comportamenti, la misura de
qua potesse essere applicata; difettavano, inoltre, adeguate garanzie da eventuali abusi, avendo
in concreto, il Tribunale indebitamente valorizzato, ai fini dell’applicazione, una generica ed
indeterminata <<tendance à la dèlinquance>>,
1.1.2. Quanto al secondo profilo, la Grande Chambre aveva ritenuto che il contenuto delle
prescrizioni di 1) “non dare ragione di sospetti” (non più menzionata dall’art. 8 D.lgs. n. 159 del
2011 tra quelle applicabili), 2) “vivere onestamente”, 3) “rispettare le leggi”, 4) “non partecipare
a pubbliche riunioni”, non fosse normativamente definito con chiarezza, e quindi che la misura
di prevenzione che ne comportasse l’applicazione interferisse illegalmente sulla libertà di
circolazione del prevenuto; inoltre, la prescrizione di “non partecipare a pubbliche riunioni” era
di per sé illegittima, perché comprimeva illimitatamente il diritto di riunione del prevenuto, non
potendo ammettersi che la fissazione dei relativi limiti spaziali e temporali fosse rimessa alla
discrezionalità del giudice, in difetto di parametri normativi che delimitino e guidino l’esercizio di
tale discrezionalità.
2. Le illegittimità costituzionali dichiarate da Corte cost., n. 24 del 2019.
Le questioni esaminate dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 24 del 2019 riguardano
l’asserito difetto di tassatività delle fattispecie previste dai numeri 1) e 2) dell'art. 1 della legge
n. 1423 del 1956, nella versione modificata dalla legge 3 agosto 1988, n. 327 (Norme in materia
di misure di prevenzione personali), confluite in termini pressoché identici nelle lettere a) e b)
dell'articolo 1 del d.lgs. n. 159 del 2011, applicabile con riferimento alle proposte di misure di
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