Page 60 - Bollettino I Semestre 2019
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prevenzione depositate a partire dal 13 ottobre 2011, data di entrata in vigore del predetto
decreto legislativo.
Le citate disposizioni consentono l'applicazione, da un lato, della misura di prevenzione
personale della sorveglianza speciale, con o senza obbligo o divieto di soggiorno, e,
dall'altro, delle misure di prevenzione patrimoniali del sequestro e della confisca, a due
categorie di destinatari:
- «coloro che debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che sono abitualmente
dediti a traffici delittuosi» [art. 1, numero 1, legge n. 1423 del 1956, riprodotto in modo
pressoché identico dall'art. 1, lettera a), d.lgs. n. 159 del 2011];
- «coloro che per la condotta ed il tenore di vita debba ritenersi, sulla base di elementi
di fatto, che vivono abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose»
[art. 1, numero 2, legge n. 1423 del 1956; art. 1, lettera b), d.lgs. n. 159 del 2011).
All’esito del preventivo vaglio, la Corte costituzionale ha ritenuto ammissibili, ed esaminato nel
merito:
a) le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, numeri 1) e 2), legge n. 1423 del 1956,
nella parte in cui consentono l'applicazione ai soggetti ivi indicati delle misure di prevenzione
personali della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con o senza obbligo o divieto di
soggiorno, sollevate dalla Corte d'appello di Napoli e dal Tribunale ordinario di Udine in
riferimento all'art. 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 2 Prot. n. 4 Conv. EDU;
b) le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 19 legge n. 152 del 1975, sollevate dalla Corte
d'appello di Napoli in riferimento all'art. 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 1 Prot.
addiz. Conv. EDU, nonché con riferimento all'art. 42 Cost.;
c) le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 1, lettera c), d.lgs. n. 159 del 2011,
nella parte in cui stabilisce che i provvedimenti previsti dal Capo II del Titolo I del Libro I del
decreto si applichino anche ai soggetti indicati nel precedente art. 1, lettere a) e b), sollevate
dal Tribunale ordinario di Padova in riferimento all'art. 117, primo comma, Cost., in relazione
all'art. 2 Prot. n. 4 Conv. EDU, nonché in riferimento all'art. 25, terzo comma, Cost. e all'art. 13
Cost.;
d) la questione di legittimità costituzionale dell'art. 16 d.lgs. n. 159 del 2011, nella parte in cui
stabilisce che le misure di prevenzione del sequestro e della confisca, disciplinati rispettivamente
dai successivi artt. 20 e 24, si applichino anche ai soggetti indicati nell'art. 1, lettere a) e b),
sollevata dal Tribunale ordinario di Padova in riferimento all'art. 117, primo comma, Cost., in
relazione all'art. 1 del Prot. addiz. Conv. EDU.
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