Page 60 - Bollettino I Semestre 2019
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prevenzione  depositate  a  partire  dal  13  ottobre  2011,  data  di  entrata  in  vigore  del  predetto
            decreto legislativo.


            Le  citate  disposizioni  consentono  l'applicazione,  da  un  lato,  della  misura  di  prevenzione
            personale della sorveglianza speciale, con o senza obbligo o divieto di soggiorno, e,
            dall'altro, delle misure di prevenzione patrimoniali del sequestro e della confisca, a due

            categorie di destinatari:

            - «coloro che debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che sono abitualmente
            dediti a traffici delittuosi» [art. 1, numero 1, legge n. 1423 del 1956, riprodotto in modo

            pressoché identico dall'art. 1, lettera a), d.lgs. n. 159 del 2011];

            - «coloro che per la condotta ed il tenore di vita debba ritenersi, sulla base di elementi
            di fatto, che vivono abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose»

            [art. 1, numero 2, legge n. 1423 del 1956; art. 1, lettera b), d.lgs. n. 159 del 2011).

            All’esito del preventivo vaglio, la Corte costituzionale ha ritenuto ammissibili, ed esaminato nel

            merito:

            a) le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, numeri 1) e 2), legge n. 1423 del 1956,
            nella parte in cui consentono l'applicazione ai soggetti ivi indicati delle misure di prevenzione

            personali  della  sorveglianza  speciale  di  pubblica  sicurezza  con  o  senza  obbligo  o  divieto  di
            soggiorno,  sollevate  dalla  Corte  d'appello  di  Napoli  e  dal  Tribunale  ordinario  di  Udine  in
            riferimento all'art. 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 2 Prot. n. 4 Conv. EDU;


            b) le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 19 legge n. 152 del 1975, sollevate dalla Corte
            d'appello di Napoli in riferimento all'art. 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 1 Prot.
            addiz. Conv. EDU, nonché con riferimento all'art. 42 Cost.;


            c) le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 1, lettera c), d.lgs. n. 159 del 2011,
            nella parte in cui stabilisce che i provvedimenti previsti dal Capo II del Titolo I del Libro I del
            decreto si applichino anche ai soggetti indicati nel precedente art. 1, lettere a) e b), sollevate

            dal Tribunale ordinario di Padova in riferimento all'art. 117, primo comma, Cost., in relazione
            all'art. 2 Prot. n. 4 Conv. EDU, nonché in riferimento all'art. 25, terzo comma, Cost. e all'art. 13
            Cost.;


            d) la questione di legittimità costituzionale dell'art. 16 d.lgs. n. 159 del 2011, nella parte in cui
            stabilisce che le misure di prevenzione del sequestro e della confisca, disciplinati rispettivamente
            dai successivi artt. 20 e 24, si applichino anche ai soggetti indicati nell'art. 1, lettere a) e b),

            sollevata dal Tribunale ordinario di Padova in riferimento all'art. 117, primo comma, Cost., in
            relazione all'art. 1 del Prot. addiz. Conv. EDU.



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