Page 65 - Bollettino I Semestre 2019
P. 65

accertamento della sussistenza del fatto e della sua commissione da parte di quel soggetto (Sez. II, n. 11846 del
            2018, Sez. VI, n. 53003 del 2017 e Sez. I, n. 31209 del 2015 citt.).

            2.3. Ciò premesso, si è osservato che le questioni di legittimità costituzionale sollevate andavano
            esaminate prendendo in considerazione le disposizioni censurate nella lettura fornitane dalla più
            recente  giurisprudenza  di  legittimità,  al  fine  di  verificare  se  tali  interpretazioni  –  perlopiù

            sviluppatasi dopo la sentenza della Corte EDU De Tommaso - ne garantiscano un'applicazione
            prevedibile da parte dei consociati.


            In proposito, dopo aver ribadito che

            «l'esistenza di  interpretazioni giurisprudenziali costanti non val[e], di per sé, a colmare l'eventuale originaria
            carenza  di  precisione  del  precetto  penale»  (sentenza  n.  327  del  2008)»,  e  che  nessuna  interpretazione  può
            «surrogarsi integralmente alla praevia lex scripta, con cui si intende garantire alle persone "la sicurezza giuridica
            delle consentite, libere scelte d'azione" (sentenza n. 364 del 1988)» (sentenza n. 115 del 2018), in quanto «nei
            paesi  di  tradizione  continentale,  e  certamente  in  Italia»  è  indispensabile  l'esistenza  di  un  «diritto  scritto  di
            produzione  legislativa»  rispetto  al  quale  «l'ausilio  interpretativo  del  giudice  penale  non  è  che  un  posterius
            incaricato di scrutare nelle eventuali zone d'ombra, individuando il significato corretto della disposizione nell'arco
            delle sole opzioni che il testo autorizza e che la persona può raffigurarsi leggendolo» (sentenza n. 115 del 2018)»,

            si è precisato che, quando si versi - come nei casi in esame - al di fuori della materia penale,
            <<non può del tutto escludersi che l'esigenza di predeterminazione delle condizioni in presenza

            delle  quali  può  legittimamente  limitarsi  un  diritto  costituzionalmente  e  convenzionalmente
            protetto  possa  essere  soddisfatta  anche  sulla  base  dell'interpretazione,  fornita  da  una
            giurisprudenza  costante  e  uniforme,  di  disposizioni  legislative  pure  caratterizzate  dall'uso  di
            clausole  generali,  o  comunque  da  formule  connotate  in  origine  da  un  certo  grado  di

            imprecisione>>: è, infatti, essenziale – sia nell'ottica costituzionale che in quella convenzionale
            - che tale interpretazione giurisprudenziale <<sia in grado di porre la persona potenzialmente
            destinataria delle misure limitative del diritto in condizioni di poter ragionevolmente prevedere
            l'applicazione della misura stessa>>.


            All’uopo  assume,  peraltro,  rilievo  la  sola  <<tassatività  sostanziale>>,  che  attiene  <<al
            rispetto del principio di legalità al metro dei parametri già sopra richiamati, inteso quale garanzia

            di precisione, determinatezza e prevedibilità degli elementi costitutivi della fattispecie legale che
            costituisce oggetto di prova>>, non anche la cosiddetta <<tassatività processuale>>, che
            concerne  il  quomodo  della  prova,  attiene  <<alle  modalità  di  accertamento  probatorio  in
            giudizio>>,  ed è quindi riconducibile <<a differenti parametri costituzionali e convenzionali -

            tra cui, in particolare, il diritto di difesa di cui all'art. 24 Cost. e il diritto a un "giusto processo"
            ai  sensi,  assieme,  dell'art.  111  Cost.  e  dall'art.  6  CEDU  -  i  quali,  seppur  di  fondamentale
            importanza  al  fine  di  assicurare  la  legittimità  costituzionale  del  sistema  delle  misure  di

            prevenzione, non vengono in rilievo ai fini delle questioni di costituzionalità ora in esame>>.



                                                           57
   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70