Page 65 - Bollettino I Semestre 2019
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accertamento della sussistenza del fatto e della sua commissione da parte di quel soggetto (Sez. II, n. 11846 del
2018, Sez. VI, n. 53003 del 2017 e Sez. I, n. 31209 del 2015 citt.).
2.3. Ciò premesso, si è osservato che le questioni di legittimità costituzionale sollevate andavano
esaminate prendendo in considerazione le disposizioni censurate nella lettura fornitane dalla più
recente giurisprudenza di legittimità, al fine di verificare se tali interpretazioni – perlopiù
sviluppatasi dopo la sentenza della Corte EDU De Tommaso - ne garantiscano un'applicazione
prevedibile da parte dei consociati.
In proposito, dopo aver ribadito che
«l'esistenza di interpretazioni giurisprudenziali costanti non val[e], di per sé, a colmare l'eventuale originaria
carenza di precisione del precetto penale» (sentenza n. 327 del 2008)», e che nessuna interpretazione può
«surrogarsi integralmente alla praevia lex scripta, con cui si intende garantire alle persone "la sicurezza giuridica
delle consentite, libere scelte d'azione" (sentenza n. 364 del 1988)» (sentenza n. 115 del 2018), in quanto «nei
paesi di tradizione continentale, e certamente in Italia» è indispensabile l'esistenza di un «diritto scritto di
produzione legislativa» rispetto al quale «l'ausilio interpretativo del giudice penale non è che un posterius
incaricato di scrutare nelle eventuali zone d'ombra, individuando il significato corretto della disposizione nell'arco
delle sole opzioni che il testo autorizza e che la persona può raffigurarsi leggendolo» (sentenza n. 115 del 2018)»,
si è precisato che, quando si versi - come nei casi in esame - al di fuori della materia penale,
<<non può del tutto escludersi che l'esigenza di predeterminazione delle condizioni in presenza
delle quali può legittimamente limitarsi un diritto costituzionalmente e convenzionalmente
protetto possa essere soddisfatta anche sulla base dell'interpretazione, fornita da una
giurisprudenza costante e uniforme, di disposizioni legislative pure caratterizzate dall'uso di
clausole generali, o comunque da formule connotate in origine da un certo grado di
imprecisione>>: è, infatti, essenziale – sia nell'ottica costituzionale che in quella convenzionale
- che tale interpretazione giurisprudenziale <<sia in grado di porre la persona potenzialmente
destinataria delle misure limitative del diritto in condizioni di poter ragionevolmente prevedere
l'applicazione della misura stessa>>.
All’uopo assume, peraltro, rilievo la sola <<tassatività sostanziale>>, che attiene <<al
rispetto del principio di legalità al metro dei parametri già sopra richiamati, inteso quale garanzia
di precisione, determinatezza e prevedibilità degli elementi costitutivi della fattispecie legale che
costituisce oggetto di prova>>, non anche la cosiddetta <<tassatività processuale>>, che
concerne il quomodo della prova, attiene <<alle modalità di accertamento probatorio in
giudizio>>, ed è quindi riconducibile <<a differenti parametri costituzionali e convenzionali -
tra cui, in particolare, il diritto di difesa di cui all'art. 24 Cost. e il diritto a un "giusto processo"
ai sensi, assieme, dell'art. 111 Cost. e dall'art. 6 CEDU - i quali, seppur di fondamentale
importanza al fine di assicurare la legittimità costituzionale del sistema delle misure di
prevenzione, non vengono in rilievo ai fini delle questioni di costituzionalità ora in esame>>.
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