Page 68 - Bollettino I Semestre 2019
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consentono di applicare le misure di prevenzione della sorveglianza speciale, con o
            senza obbligo o divieto di soggiorno, del sequestro e della confisca, ai soggetti indicati
            nell'art. 1, numero 1), della legge n. 1423 del 1956, poi confluito nell'art. 1, lettera a),

            del d.lgs. n. 159 del 2011 («coloro che debbano ritenersi, sulla base di elementi di
            fatto, abitualmente dediti a traffici delittuosi»)>>.


            2.4.1.  Le  disposizioni  in  esame  <<si  sottraggono  invece  alle  censure  di  illegittimità
            costituzionale in questa sede formulate (…) nella parte in cui consentono di applicare
            le misure di prevenzione della sorveglianza speciale, con o senza obbligo o divieto di
            soggiorno, del sequestro e della confisca, ai soggetti indicati nell'art. 1, numero 2),

            della legge n. 1423 del 1956, poi confluito nell'art. 1, lettera b), del d.lgs. n. 159 del
            2011 («coloro che per la condotta ed il tenore di vita debba ritenersi, sulla base di
            elementi di fatto, che vivono abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività

            delittuose»)>>.

            2.5. La giurisprudenza di legittimità non risulta aver compiutamente esaminato la questione degli
            effetti della declaratoria di illegittimità costituzionale di norme riguardanti l’applicabilità di misure

            di prevenzione.

            In quello che sembrerebbe allo stato l’unico precedente massimato (Sez. 1, sentenza n. 36583
            del 28/03/2017, Rv. 271400, M.) si è affermato, in tema di sorveglianza speciale, che la

            valutazione della sussistenza dei presupposti del reato di cui all'art. 9, comma 1, della legge 27
            dicembre  1956,  n.  1423,  non  può  essere  effettuata  alla  luce  dell'integrazione  del  quadro
            normativo risultante dalla sentenza della Corte costituzionale n. 291 del 2013 - che ha introdotto
            la necessità di rivalutazione della pericolosità sociale del sottoposto nell'ipotesi di sospensione

            della  misura  causata  dallo  stato  detentivo  del  medesimo  -  qualora  l'esecuzione  della  misura
            stessa sia cessata in epoca antecedente alla suddetta pronuncia.

            2.5.1.  Numerose sono, al contrario, le affermazioni di principio potenzialmente suscettibili di

            assumere rilievo ai fini della determinazione delle conseguenze della declaratoria d’illegittimità
            costituzionale appena illustrata.


            Fra le tante decisioni di rilievo, merita di essere segnalata Sez. U, n. 42858 del 29/05/2014,
            Rv. 260695,  P.M.  in  proc.  Gatto,  secondo  la  quale  <<I  fenomeni  dell'abrogazione  e  della
            dichiarazione  di  illegittimità  costituzionale  delle  leggi  vanno  nettamente  distinti,  perché  si

            pongono  su  piani  diversi,  discendono  da  competenze  diverse  e  producono  effetti  diversi,
            integrando il primo un fenomeno fisiologico dell'ordinamento giuridico, ed il secondo, invece, un
            evento di patologia normativa; in particolare, gli effetti della declaratoria di incostituzionalità, a
            differenza  di  quelli  derivanti  dallo  "ius  superveniens",  inficiano  fin  dall'origine,  o,  per  le





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