Page 68 - Bollettino I Semestre 2019
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consentono di applicare le misure di prevenzione della sorveglianza speciale, con o
senza obbligo o divieto di soggiorno, del sequestro e della confisca, ai soggetti indicati
nell'art. 1, numero 1), della legge n. 1423 del 1956, poi confluito nell'art. 1, lettera a),
del d.lgs. n. 159 del 2011 («coloro che debbano ritenersi, sulla base di elementi di
fatto, abitualmente dediti a traffici delittuosi»)>>.
2.4.1. Le disposizioni in esame <<si sottraggono invece alle censure di illegittimità
costituzionale in questa sede formulate (…) nella parte in cui consentono di applicare
le misure di prevenzione della sorveglianza speciale, con o senza obbligo o divieto di
soggiorno, del sequestro e della confisca, ai soggetti indicati nell'art. 1, numero 2),
della legge n. 1423 del 1956, poi confluito nell'art. 1, lettera b), del d.lgs. n. 159 del
2011 («coloro che per la condotta ed il tenore di vita debba ritenersi, sulla base di
elementi di fatto, che vivono abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività
delittuose»)>>.
2.5. La giurisprudenza di legittimità non risulta aver compiutamente esaminato la questione degli
effetti della declaratoria di illegittimità costituzionale di norme riguardanti l’applicabilità di misure
di prevenzione.
In quello che sembrerebbe allo stato l’unico precedente massimato (Sez. 1, sentenza n. 36583
del 28/03/2017, Rv. 271400, M.) si è affermato, in tema di sorveglianza speciale, che la
valutazione della sussistenza dei presupposti del reato di cui all'art. 9, comma 1, della legge 27
dicembre 1956, n. 1423, non può essere effettuata alla luce dell'integrazione del quadro
normativo risultante dalla sentenza della Corte costituzionale n. 291 del 2013 - che ha introdotto
la necessità di rivalutazione della pericolosità sociale del sottoposto nell'ipotesi di sospensione
della misura causata dallo stato detentivo del medesimo - qualora l'esecuzione della misura
stessa sia cessata in epoca antecedente alla suddetta pronuncia.
2.5.1. Numerose sono, al contrario, le affermazioni di principio potenzialmente suscettibili di
assumere rilievo ai fini della determinazione delle conseguenze della declaratoria d’illegittimità
costituzionale appena illustrata.
Fra le tante decisioni di rilievo, merita di essere segnalata Sez. U, n. 42858 del 29/05/2014,
Rv. 260695, P.M. in proc. Gatto, secondo la quale <<I fenomeni dell'abrogazione e della
dichiarazione di illegittimità costituzionale delle leggi vanno nettamente distinti, perché si
pongono su piani diversi, discendono da competenze diverse e producono effetti diversi,
integrando il primo un fenomeno fisiologico dell'ordinamento giuridico, ed il secondo, invece, un
evento di patologia normativa; in particolare, gli effetti della declaratoria di incostituzionalità, a
differenza di quelli derivanti dallo "ius superveniens", inficiano fin dall'origine, o, per le
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