Page 70 - Bollettino I Semestre 2019
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previsione  di  cui  all'art.  200  cod.  pen.>>);  sempre  in  argomento,  Sez.  2,  n.  30938  del
            10/06/2015,  Rv.  264173,  A.  ha  ritenuto  <<"convenzionalmente"  legittima  l'applicazione
            retroattiva delle misure di prevenzione patrimoniale, con riferimento a fatti anteriori all'entrata

            in  vigore  delle  norme  che  le  disciplinano,  poiché  le  stesse,  in  quanto  connotate  da  natura
            preventiva  e  non  sanzionatoria, non  sono  riconducibili  alla  nozione  di  "pena"  di  cui  all'art. 7
            CEDU>>.


            3. Le illegittimità costituzionali dichiarate da Corte cost., n. 25 del 2019.

            Le questioni esaminate dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 25 del 2019 riguardano l'art.

            75, comma 2, del d.lgs. n. 159 del 2011, nella parte in cui sanziona penalmente la violazione
            degli  obblighi  di  «vivere  onestamente»  e  «rispettare  le  leggi»  connessi  all'imposizione  della
            misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo o divieto di soggiorno.


            3.1. Le Sezioni Unite (sentenza n. 40076 del 27/04/2017, Rv. 270496, Paterno'), al dichiarato
            fine di interpretare l’art. 75 d.lgs. n. 159 del 2011 in conformità con quanto affermato dalla
            sentenza De Tommaso della Corte EDU (cfr. § 1.1.2.) avevano affermato che <<l'inosservanza
            delle  prescrizioni  generiche  di  "vivere  onestamente"  e  di  "rispettare  le  leggi",  da  parte  del

            soggetto sottoposto alla sorveglianza speciale con obbligo o divieto di soggiorno, non configura
            il reato previsto dall'art. 75, comma secondo, D.lgs. n. 159 del 2011, il cui contenuto precettivo
            è  integrato  esclusivamente  dalle  prescrizioni  c.d.  specifiche;  la  predetta  inosservanza  può,

            tuttavia, rilevare ai fini dell'eventuale aggravamento della misura di prevenzione>>.

            Procedendo ad una interpretazione convenzionalmente orientata dell’art. 75 cit., si era in tal
            modo  ritenuto  di  poter  disapplicare  un  segmento  della  predetta  norma  penale  incriminatrice

            senza ricorrere alla Corte costituzionale. La fattispecie incriminatrice di cui all’art. 75 cit., nelle
            intenzioni  delle  Sezioni  Unite,  sembrerebbe  inizialmente  essere  stata,  più  che  parzialmente
            disapplicata, convenzionalmente reinterpretata, attraverso il rilievo che il difetto di tassatività
            del segmento dell’art. 75 riguardante la violazione delle prescrizioni di “vivere onestamente” e

            “rispettare  le  leggi”  incide  sulla  stessa  colpevolezza  dell’agente,  non  messo  in  condizione  di
            sapere quali comportamenti gli sono consentiti e quali no; tuttavia questa opzione, che avrebbe
            legittimato  un’assoluzione  per  difetto  dell’elemento  soggettivo  (ovvero  “perché  il  fatto  non

            costituisce reato”), sembra essere stata conclusivamente accantonata, essendo stato l’imputato
            assolto “perché il fatto non sussiste”, a testimonianza della conclusiva, diversa opzione per la
            disapplicazione, in parte qua, dell’art. 75.


            3.2. Nella evidente condivisione delle istanze che le Sezioni Unite avevano inteso accogliere (per
            la  indiscutibile  vaghezza,  indeterminatezza  e  non  prevedibilità  delle  prescrizione  di  «vivere
            onestamente» e «rispettare le leggi» - imposte  in ogni caso con la misura della sorveglianza

            special, in violazione del principio di legalità prescritto in materia penale dalla Costituzione e del


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