Page 70 - Bollettino I Semestre 2019
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previsione di cui all'art. 200 cod. pen.>>); sempre in argomento, Sez. 2, n. 30938 del
10/06/2015, Rv. 264173, A. ha ritenuto <<"convenzionalmente" legittima l'applicazione
retroattiva delle misure di prevenzione patrimoniale, con riferimento a fatti anteriori all'entrata
in vigore delle norme che le disciplinano, poiché le stesse, in quanto connotate da natura
preventiva e non sanzionatoria, non sono riconducibili alla nozione di "pena" di cui all'art. 7
CEDU>>.
3. Le illegittimità costituzionali dichiarate da Corte cost., n. 25 del 2019.
Le questioni esaminate dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 25 del 2019 riguardano l'art.
75, comma 2, del d.lgs. n. 159 del 2011, nella parte in cui sanziona penalmente la violazione
degli obblighi di «vivere onestamente» e «rispettare le leggi» connessi all'imposizione della
misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo o divieto di soggiorno.
3.1. Le Sezioni Unite (sentenza n. 40076 del 27/04/2017, Rv. 270496, Paterno'), al dichiarato
fine di interpretare l’art. 75 d.lgs. n. 159 del 2011 in conformità con quanto affermato dalla
sentenza De Tommaso della Corte EDU (cfr. § 1.1.2.) avevano affermato che <<l'inosservanza
delle prescrizioni generiche di "vivere onestamente" e di "rispettare le leggi", da parte del
soggetto sottoposto alla sorveglianza speciale con obbligo o divieto di soggiorno, non configura
il reato previsto dall'art. 75, comma secondo, D.lgs. n. 159 del 2011, il cui contenuto precettivo
è integrato esclusivamente dalle prescrizioni c.d. specifiche; la predetta inosservanza può,
tuttavia, rilevare ai fini dell'eventuale aggravamento della misura di prevenzione>>.
Procedendo ad una interpretazione convenzionalmente orientata dell’art. 75 cit., si era in tal
modo ritenuto di poter disapplicare un segmento della predetta norma penale incriminatrice
senza ricorrere alla Corte costituzionale. La fattispecie incriminatrice di cui all’art. 75 cit., nelle
intenzioni delle Sezioni Unite, sembrerebbe inizialmente essere stata, più che parzialmente
disapplicata, convenzionalmente reinterpretata, attraverso il rilievo che il difetto di tassatività
del segmento dell’art. 75 riguardante la violazione delle prescrizioni di “vivere onestamente” e
“rispettare le leggi” incide sulla stessa colpevolezza dell’agente, non messo in condizione di
sapere quali comportamenti gli sono consentiti e quali no; tuttavia questa opzione, che avrebbe
legittimato un’assoluzione per difetto dell’elemento soggettivo (ovvero “perché il fatto non
costituisce reato”), sembra essere stata conclusivamente accantonata, essendo stato l’imputato
assolto “perché il fatto non sussiste”, a testimonianza della conclusiva, diversa opzione per la
disapplicazione, in parte qua, dell’art. 75.
3.2. Nella evidente condivisione delle istanze che le Sezioni Unite avevano inteso accogliere (per
la indiscutibile vaghezza, indeterminatezza e non prevedibilità delle prescrizione di «vivere
onestamente» e «rispettare le leggi» - imposte in ogni caso con la misura della sorveglianza
special, in violazione del principio di legalità prescritto in materia penale dalla Costituzione e del
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