Page 57 - Bollettino I Semestre 2019
P. 57

CLASSIFICAZIONE

            MISURE DI PREVENZIONE PERSONALI E PATRIMONIALI.


            IL SISTEMA DI PREVENZIONE ITALIANO AL VAGLIO DELLA CORTE COSTITUZIONALE DOPO LA
            SENTENZA DELLA CORTE EDU, CASO DE TOMMASO C. ITALIA.


            RIFERIMENTI NORMATIVI

            Costituzione, artt. 13 e 117


            Convenzione EDU, art. 7

            Convenzione EDU, Prot. add. 4, art. 2


            Codice di procedura penale, artt. 129 e 673

            Legge n. 87 del 1953, art. 30


            Legge n. 1423 del 1956, art. 1

            Legge n. 152 del 1975, art. 19


            D.lgs. n. 159 del 2011, artt. 4, comma 1, lettera c), 16, 75, commi 1 e 2




            PRONUNCE SEGNALATE

            Corte cost., 24 gennaio/27 febbraio 2019, n. 24.


            Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (Misure di
            prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità),

            nel  testo  vigente  sino  all'entrata  in  vigore  del  decreto  legislativo  6  settembre  2011,  n.  159
            (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia
            di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136),

            nella parte in cui consente l'applicazione della misura di prevenzione personale della sorveglianza
            speciale  di  pubblica  sicurezza,  con  o  senza  obbligo  o  divieto  di  soggiorno,  anche  ai  soggetti
            indicati nel numero 1).


            Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 19 della legge 22 maggio 1975, n. 152 (Disposizioni
            a tutela dell'ordine pubblico), nel testo vigente sino all'entrata in vigore del d.lgs. n. 159 del
            2011, nella parte in cui stabilisce che il sequestro e la confisca previsti dall'art. 2-ter della legge
            31 maggio 1965, n. 575 (Disposizioni contro le organizzazioni criminali di tipo mafioso, anche





                                                           49
   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62