Page 57 - Bollettino I Semestre 2019
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CLASSIFICAZIONE
MISURE DI PREVENZIONE PERSONALI E PATRIMONIALI.
IL SISTEMA DI PREVENZIONE ITALIANO AL VAGLIO DELLA CORTE COSTITUZIONALE DOPO LA
SENTENZA DELLA CORTE EDU, CASO DE TOMMASO C. ITALIA.
RIFERIMENTI NORMATIVI
Costituzione, artt. 13 e 117
Convenzione EDU, art. 7
Convenzione EDU, Prot. add. 4, art. 2
Codice di procedura penale, artt. 129 e 673
Legge n. 87 del 1953, art. 30
Legge n. 1423 del 1956, art. 1
Legge n. 152 del 1975, art. 19
D.lgs. n. 159 del 2011, artt. 4, comma 1, lettera c), 16, 75, commi 1 e 2
PRONUNCE SEGNALATE
Corte cost., 24 gennaio/27 febbraio 2019, n. 24.
Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (Misure di
prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità),
nel testo vigente sino all'entrata in vigore del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159
(Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia
di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136),
nella parte in cui consente l'applicazione della misura di prevenzione personale della sorveglianza
speciale di pubblica sicurezza, con o senza obbligo o divieto di soggiorno, anche ai soggetti
indicati nel numero 1).
Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 19 della legge 22 maggio 1975, n. 152 (Disposizioni
a tutela dell'ordine pubblico), nel testo vigente sino all'entrata in vigore del d.lgs. n. 159 del
2011, nella parte in cui stabilisce che il sequestro e la confisca previsti dall'art. 2-ter della legge
31 maggio 1965, n. 575 (Disposizioni contro le organizzazioni criminali di tipo mafioso, anche
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