Page 52 - Bollettino I Semestre 2019
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riconosciuto la violazione dell'articolo 10 CEDU in caso di applicazione di una condanna detentiva
            (ancorché sospesa). In particolare, nel caso Belpietro la stessa Corte aveva riconosciuto che la
            condanna  a  pena  detentiva  poteva  essere  giustificata  unicamente  in  presenza  di  circostanze

            eccezionali,  non  riscontrabili  per  il  caso  di  omesso  controllo  del  direttore  sulla  condotta
            diffamatoria del giornalista.


            2.6. La Corte edu ha poi ritenuto che rispetto alle circostanze emerse nella vicenda non poteva
            riconoscersi alcuna giustificazione per l'imposizione di una pena detentiva a carico del ricorrente
            che aveva inevitabilmente prodotto un chilling effect – id est, l'effetto dissuasivo che il timore di
            sanzioni detentive ha sull'esercizio della libertà d'espressione da parte dei giornalisti –. A nulla,

            poi, valeva il fatto che la pena fosse stata sospesa in relazione al provvedimento discrezionale
            adottato dal Presidente della Repubblica, lo stesso risultando inidoneo a cancellare la condanna
            inflitta.


            2.6.  Da  qui  la  conclusione  che  la  sanzione  penale  inflitta  alla  ricorrente  era  manifestamente
            sproporzionata nella sua natura e gravità rispetto allo scopo legittimo invocato, risultando perciò
            idonea ad integrare un’interferenza non "necessaria in una società democratica".


            3. La decisione resa dalla Corte edu si presta ad un composita lettura, anzitutto per ciò che essa
            esprime  in  punto  di  valutazioni  sulle  ricorrenza  di  circostanze  eccezionali  ritenute  idonee  a
            giustificare la misura detentiva in tema di diffamazione.


            3. La Corte riconosce alle autorità nazionali un certo margine di apprezzamento alle autorità
            statali in ordine alla verifica dei presupposti che possono giustificare, ai sensi del par. 2 dell’art.

            10 CEDU, l’ingerenza sulla libertà di espressione.

            3.2.  Sul  punto,  v.,  ad  es.  Corte  edu  (dec.),  16  febbraio  2017,  Travaglio  c.  Italia  (ric.  n.
            64746/2017), ove si è affermato che nell’esercizio dei suoi poteri di vigilanza, la Corte non deve

            sostituirsi alle competenti autorità nazionali, ma piuttosto riesaminare le decisioni che hanno
            pronunciato in conformità al loro potere di apprezzamento, poi aggiungendo che  “la Corte deve
            accertare se, alla luce della causa nel suo complesso, l’ingerenza lamentata rispondesse a una
            pressante  esigenza  sociale,  e,  più  in  particolare,  se  fosse  proporzionata  al  fine  legittimo

            perseguito  e  se  i  motivi  addotti  dalle  autorità  nazionali  per  giustificarla  fossero  pertinenti  e
            sufficienti. Nel fare ciò, la Corte deve accertare che le autorità nazionali abbiano applicato norme
            conformi ai principi contenuti nell’articolo 10 e, inoltre, che  si siano basate  su un’accettabile

            valutazione dei fatti pertinenti. La Corte deve inoltre accertare che le autorità interne abbiano
            raggiunto un giusto equilibrio tra gli interessi contrapposti in gioco, che nel caso di specie erano
            entrambi diritti tutelati dalla Convenzione. Se le autorità nazionali hanno intrapreso tale esercizio
            di bilanciamento in conformità ai criteri stabiliti nella giurisprudenza della Corte, quest’ultima





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