Page 52 - Bollettino I Semestre 2019
P. 52
riconosciuto la violazione dell'articolo 10 CEDU in caso di applicazione di una condanna detentiva
(ancorché sospesa). In particolare, nel caso Belpietro la stessa Corte aveva riconosciuto che la
condanna a pena detentiva poteva essere giustificata unicamente in presenza di circostanze
eccezionali, non riscontrabili per il caso di omesso controllo del direttore sulla condotta
diffamatoria del giornalista.
2.6. La Corte edu ha poi ritenuto che rispetto alle circostanze emerse nella vicenda non poteva
riconoscersi alcuna giustificazione per l'imposizione di una pena detentiva a carico del ricorrente
che aveva inevitabilmente prodotto un chilling effect – id est, l'effetto dissuasivo che il timore di
sanzioni detentive ha sull'esercizio della libertà d'espressione da parte dei giornalisti –. A nulla,
poi, valeva il fatto che la pena fosse stata sospesa in relazione al provvedimento discrezionale
adottato dal Presidente della Repubblica, lo stesso risultando inidoneo a cancellare la condanna
inflitta.
2.6. Da qui la conclusione che la sanzione penale inflitta alla ricorrente era manifestamente
sproporzionata nella sua natura e gravità rispetto allo scopo legittimo invocato, risultando perciò
idonea ad integrare un’interferenza non "necessaria in una società democratica".
3. La decisione resa dalla Corte edu si presta ad un composita lettura, anzitutto per ciò che essa
esprime in punto di valutazioni sulle ricorrenza di circostanze eccezionali ritenute idonee a
giustificare la misura detentiva in tema di diffamazione.
3. La Corte riconosce alle autorità nazionali un certo margine di apprezzamento alle autorità
statali in ordine alla verifica dei presupposti che possono giustificare, ai sensi del par. 2 dell’art.
10 CEDU, l’ingerenza sulla libertà di espressione.
3.2. Sul punto, v., ad es. Corte edu (dec.), 16 febbraio 2017, Travaglio c. Italia (ric. n.
64746/2017), ove si è affermato che nell’esercizio dei suoi poteri di vigilanza, la Corte non deve
sostituirsi alle competenti autorità nazionali, ma piuttosto riesaminare le decisioni che hanno
pronunciato in conformità al loro potere di apprezzamento, poi aggiungendo che “la Corte deve
accertare se, alla luce della causa nel suo complesso, l’ingerenza lamentata rispondesse a una
pressante esigenza sociale, e, più in particolare, se fosse proporzionata al fine legittimo
perseguito e se i motivi addotti dalle autorità nazionali per giustificarla fossero pertinenti e
sufficienti. Nel fare ciò, la Corte deve accertare che le autorità nazionali abbiano applicato norme
conformi ai principi contenuti nell’articolo 10 e, inoltre, che si siano basate su un’accettabile
valutazione dei fatti pertinenti. La Corte deve inoltre accertare che le autorità interne abbiano
raggiunto un giusto equilibrio tra gli interessi contrapposti in gioco, che nel caso di specie erano
entrambi diritti tutelati dalla Convenzione. Se le autorità nazionali hanno intrapreso tale esercizio
di bilanciamento in conformità ai criteri stabiliti nella giurisprudenza della Corte, quest’ultima
44