Page 49 - Bollettino I Semestre 2019
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artt. 595 c.p. e 13 l.n.47/1948 era prevista la pena detentiva, unitamente a quella pecuniaria,
            già irrogata in primo grado nella misura di euro 5.000, aveva quindi rideterminato la pena inflitta
            al Sallusti nella misura di 1 anno e 2 mesi di reclusione ed euro 5.000 di multa, escludendo la

            sospensione condizionale della pena e condannando il predetto al risarcimento dei danni non
            patrimoniali subiti dal magistrato – mai peraltro evocato con le proprie generalità nell’articolo in
            questione – quantificati in euro 30.000,00 a fronte di una liquidazione risarcitoria in primo grado
            di euro 8000,00.


            1.4. La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 41249/2012 confermava la sentenza impugnata,
            soffermandosi  sulla  compatibilità  della  decisione  di  merito  con  i  canoni  scolpiti  dalla  CEDU  a

            proposito della proporzionalità della misura limitativa della libertà di espressione.

            1.5. Tale pronunzia si soffermava sui rapporti fra le fonti nazionali e la Convenzione dei diritti
            dell’uomo e sul ruolo del giudice nazionale rispetto a quello riservato alla Corte edu, affermando

            che “…l'ultima parola, nel dirimere la questione sul conflitto dei diritti fondamentali spetta alla
            Corte Europea - nuova e unica Corte Suprema -, che è competente a deliberare "in ultimo luogo
            se una restrizione si concilii con la libertà di espressione tutelata dall'art. 10".) in una società

            democratica.”

            1.6. Secondo la Cassazione, infatti, la verifica sul rispetto da parte delle autorità nazionali dei
            diritti fondamentali della persona e libertà di manifestazione del pensiero, stabiliti da regole di

            rango costituzionale e subcostituzionale, nazionale e sovranazionale deve essere esercitato dal
            giudice  di  legittimità  anche  se  non  precedentemente  svolta  dal  giudice  di  merito  “…fermo
            restando il principio della sussidiarietà della tutela Europea, sancita dal disposto dell'art. 35 della
            CEDU, secondo cui la Corte Europea di Strasburgo può essere adita dopo l'esaurimento delle vie

            di ricorso interne, nell'ipotesi di ritenuta violazione delle norme CEDU.

            1.7.  La  Cassazione  ebbe  dunque  a  confermare  la  statuizione  di  merito  non  solo  quanto  alla
            configurabilità  delle  ipotesi  delittuose  contestata  al  giornalista,  rigettando  altresì  il  motivo  di

            ricorso con il quale l’imputato aveva prospettato la violazione dell’art. 10 CEDU in relazione al
            trattamento sanzionatorio della reclusione applicatogli.


            1.8.  La  Cassazione  ricordava,  in  particolare,  che  la  Corte  Europea  aveva  riconosciuto  la
            legittimità dell’ingerenza sul diritto alla libertà di espressione in relazione alla natura e gravosità
            delle  pene  inflitte,  dovendo  la  misura  dell'ingerenza  punitiva  dello  Stato  nei  confronti  del

            giornalista essere da un lato attentamente calibrata e strettamente proporzionata ai fini legittimi
            perseguiti.  Per  altro  verso,  la  Cassazione  ricordava  che  la  legittimità  di  un  trattamento
            sanzionatorio detentivo andasse limitata alle "ipotesi eccezionali", intese come condotte lesive
            di altri diritti fondamentali, come aveva espressamente affermato tanto Corte Edu, 22.4.2010,

            Fatallayev  c.  Azerbaigian  (vicenda  nella  quale  la  Corte  edu  aveva  riconosciuto  la  violazione


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