Page 49 - Bollettino I Semestre 2019
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artt. 595 c.p. e 13 l.n.47/1948 era prevista la pena detentiva, unitamente a quella pecuniaria,
già irrogata in primo grado nella misura di euro 5.000, aveva quindi rideterminato la pena inflitta
al Sallusti nella misura di 1 anno e 2 mesi di reclusione ed euro 5.000 di multa, escludendo la
sospensione condizionale della pena e condannando il predetto al risarcimento dei danni non
patrimoniali subiti dal magistrato – mai peraltro evocato con le proprie generalità nell’articolo in
questione – quantificati in euro 30.000,00 a fronte di una liquidazione risarcitoria in primo grado
di euro 8000,00.
1.4. La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 41249/2012 confermava la sentenza impugnata,
soffermandosi sulla compatibilità della decisione di merito con i canoni scolpiti dalla CEDU a
proposito della proporzionalità della misura limitativa della libertà di espressione.
1.5. Tale pronunzia si soffermava sui rapporti fra le fonti nazionali e la Convenzione dei diritti
dell’uomo e sul ruolo del giudice nazionale rispetto a quello riservato alla Corte edu, affermando
che “…l'ultima parola, nel dirimere la questione sul conflitto dei diritti fondamentali spetta alla
Corte Europea - nuova e unica Corte Suprema -, che è competente a deliberare "in ultimo luogo
se una restrizione si concilii con la libertà di espressione tutelata dall'art. 10".) in una società
democratica.”
1.6. Secondo la Cassazione, infatti, la verifica sul rispetto da parte delle autorità nazionali dei
diritti fondamentali della persona e libertà di manifestazione del pensiero, stabiliti da regole di
rango costituzionale e subcostituzionale, nazionale e sovranazionale deve essere esercitato dal
giudice di legittimità anche se non precedentemente svolta dal giudice di merito “…fermo
restando il principio della sussidiarietà della tutela Europea, sancita dal disposto dell'art. 35 della
CEDU, secondo cui la Corte Europea di Strasburgo può essere adita dopo l'esaurimento delle vie
di ricorso interne, nell'ipotesi di ritenuta violazione delle norme CEDU.
1.7. La Cassazione ebbe dunque a confermare la statuizione di merito non solo quanto alla
configurabilità delle ipotesi delittuose contestata al giornalista, rigettando altresì il motivo di
ricorso con il quale l’imputato aveva prospettato la violazione dell’art. 10 CEDU in relazione al
trattamento sanzionatorio della reclusione applicatogli.
1.8. La Cassazione ricordava, in particolare, che la Corte Europea aveva riconosciuto la
legittimità dell’ingerenza sul diritto alla libertà di espressione in relazione alla natura e gravosità
delle pene inflitte, dovendo la misura dell'ingerenza punitiva dello Stato nei confronti del
giornalista essere da un lato attentamente calibrata e strettamente proporzionata ai fini legittimi
perseguiti. Per altro verso, la Cassazione ricordava che la legittimità di un trattamento
sanzionatorio detentivo andasse limitata alle "ipotesi eccezionali", intese come condotte lesive
di altri diritti fondamentali, come aveva espressamente affermato tanto Corte Edu, 22.4.2010,
Fatallayev c. Azerbaigian (vicenda nella quale la Corte edu aveva riconosciuto la violazione
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