Page 51 - Bollettino I Semestre 2019
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2. La Corte edu, con la sentenza del 7 marzo 2019, ha riconosciuto la legittimità della condanna
per diffamazione a carico del Sallusti riscontrando, tuttavia, una violazione dell’art.10 CEDU sotto
il profilo del trattamento sanzionatorio detentivo applicato all’imputato.
2.1. Secondo la Corte edu il giudice nazionale aveva ben argomentato sul contenuto diffamatorio
dell’articolo pubblicato, destinato a provocare una disinformazione nel pubblico correlata alle
informazioni false diffuse malgrado i chiarimenti intervenuti prima della pubblicazione del
resoconto giornalistico ed alla grave lesione dei diritti coinvolti, anche riferibili ad un minore, non
potendo il direttore di giornale essere esentato dal dovere di esercitare il controllo sugli articoli
ivi pubblicati e dalla conseguente responsabilità in relazione al loro contenuto. Chiariva tuttavia
la stessa Corte che non le competeva di verificare se l’articolo avesse perseguito il fine legittimo
di proteggere la magistratura, riconoscendo la lesione della reputazione dei soggetti coinvolti.
2.2. La Corte edu è quindi passata a verificare se l'ingerenza sulla libertà di espressione fosse
proporzionata allo scopo legittimo perseguito, in considerazione delle sanzioni applicate.
2.3. La Corte edu, disattendendo le difese del Governo che aveva espressamente sottolineato il
carattere plurioffensivo dell’articolo riportandosi alle motivazioni espresse dalla Cassazione ed ai
principi espressi da Corte edu, Fatullayev c. Azerbaigian, ha premesso che la valutazione circa
la condanna inflitta è riservata al giudice nazionale ma non ha mancato di rilevare che
l'applicazione di una pena detentiva per il reato di diffamazione a mezzo stampa, ancorché
sospesa per effetto della decisione del Presidente della Repubblica, poteva ritenersi compatibile
con la libertà di espressione dei giornalisti garantita dall'articolo 10 della Convenzione solo in
circostanze eccezionali ed in particolare laddove altri diritti fondamentali fossero stati seriamente
compromessi, come, ad esempio, nel caso di incitamento all'odio o incitamento alla violenza (si
richiama, in particolare, Corte Edu, Cumpănă e Mazăre c. Romania, [GC], ric. n. 33348/96, §
115).
2.4. Secondo il giudice di Strasburgo andavano quindi considerate con favore le iniziative
legislative in corso di esame presso il Parlamento italiano, risultando in linea con le recenti
sentenze emesse dalla stessa Corte nei confronti dell’Italia - riferendosi, in particolare, al disegno
di legge in discussione al Senato n. 925 sulla riforma del delitto di diffamazione che prevedeva
l’esclusione della reclusione (nel corso della XVIII^ legislatura è in discussione al Senato il ddl
Caliendo n. 812, mentre alla Camera pende l’esame del ddl Verini C.416).
2.5. Peraltro, secondo la Corte edu, diversamente che nel caso Belpietro c. Italia il giornalista,
oltre ad essere stato condannato a risarcire il magistrato danneggiato, aveva scontato ventuno
giorni di detenzione domiciliare prima della commutazione della pena disposta dal Presidente
della Repubblica. Assumeva quindi rilievo il fatto che in due casi precedenti ritenuti “simili” (Corte
Edu, Belpietro c. Italia e Ricci c. Italia, sui quali v. infra) la stessa Corte edu avesse già
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