Page 51 - Bollettino I Semestre 2019
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2. La Corte edu, con la sentenza del 7 marzo 2019, ha riconosciuto la legittimità della condanna
            per diffamazione a carico del Sallusti riscontrando, tuttavia, una violazione dell’art.10 CEDU sotto
            il profilo del trattamento sanzionatorio detentivo applicato all’imputato.


            2.1. Secondo la Corte edu il giudice nazionale aveva ben argomentato sul contenuto diffamatorio
            dell’articolo pubblicato, destinato a provocare  una disinformazione nel pubblico correlata alle

            informazioni  false  diffuse  malgrado  i  chiarimenti  intervenuti  prima  della  pubblicazione  del
            resoconto giornalistico ed alla grave lesione dei diritti coinvolti, anche riferibili ad un minore, non
            potendo il direttore di giornale essere esentato dal dovere di esercitare il controllo sugli articoli
            ivi pubblicati e dalla conseguente responsabilità in relazione al loro contenuto. Chiariva tuttavia

            la stessa Corte che non le competeva di verificare se l’articolo avesse perseguito il fine legittimo
            di proteggere la magistratura, riconoscendo la lesione della reputazione dei soggetti coinvolti.

            2.2. La Corte edu è quindi passata a verificare se l'ingerenza sulla libertà di espressione fosse

            proporzionata allo scopo legittimo perseguito, in considerazione delle sanzioni applicate.

            2.3. La Corte edu, disattendendo le difese del Governo che aveva espressamente sottolineato il
            carattere plurioffensivo dell’articolo riportandosi alle motivazioni espresse dalla Cassazione ed ai

            principi espressi da Corte edu, Fatullayev c. Azerbaigian, ha premesso che la valutazione circa
            la  condanna  inflitta  è  riservata  al  giudice  nazionale  ma  non  ha  mancato  di  rilevare  che
            l'applicazione  di  una  pena  detentiva  per  il  reato  di  diffamazione  a  mezzo  stampa,  ancorché

            sospesa per effetto della decisione del Presidente della Repubblica, poteva ritenersi compatibile
            con la libertà di espressione dei giornalisti garantita dall'articolo 10 della Convenzione solo in
            circostanze eccezionali ed in particolare laddove altri diritti fondamentali fossero stati seriamente
            compromessi, come, ad esempio, nel caso di incitamento all'odio o incitamento alla violenza (si

            richiama, in particolare, Corte Edu, Cumpănă e Mazăre c. Romania, [GC], ric. n. 33348/96, §
            115).

            2.4.  Secondo  il  giudice  di  Strasburgo  andavano  quindi  considerate  con  favore  le  iniziative

            legislative  in  corso  di  esame  presso  il  Parlamento  italiano,  risultando  in  linea  con  le  recenti
            sentenze emesse dalla stessa Corte nei confronti dell’Italia - riferendosi, in particolare, al disegno
            di legge in discussione al Senato n. 925 sulla riforma del delitto di diffamazione che prevedeva

            l’esclusione della reclusione (nel corso della XVIII^ legislatura  è in discussione al Senato il ddl
            Caliendo n. 812, mentre alla Camera pende l’esame del ddl Verini C.416).


            2.5. Peraltro, secondo la Corte edu, diversamente che nel caso Belpietro c. Italia il giornalista,
            oltre ad essere stato condannato a risarcire il magistrato danneggiato, aveva scontato ventuno
            giorni di detenzione domiciliare prima della commutazione della pena  disposta dal Presidente
            della Repubblica. Assumeva quindi rilievo il fatto che in due casi precedenti ritenuti “simili” (Corte

            Edu,  Belpietro  c.  Italia  e  Ricci  c.  Italia,  sui  quali  v.  infra)  la  stessa  Corte  edu  avesse  già


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