Page 47 - Bollettino I Semestre 2019
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CLASSIFICAZIONE

            STAMPA – DIFFAMAZIONE COMMESSA COL MEZZO DELLA STAMPA.


            RIFERIMENTI NORMATIVI


            Costituzione, artt. 21

            Convenzione EDU, art. 10

            Cod. pen. artt. 57 e 595


            Legge n. 47/1948, art. 13




            PRONUNCIA SEGNALATA


            Corte EDU, Sez. I, sentenza 7 marzo 2019, Sallusti c. Italia.

            Abstract
            La Corte europea dei diritti dell’uomo, con la sentenza depositata il 7 marzo 2019 resa sul caso

            Sallusti  c.  Italia,  ha  riconosciuto  a  carico  dell’Italia la  violazione  dell’art.  10  CEDU  per  avere
            applicato al direttore di una testata giornalistica, responsabile  del delitto di diffamazione a mezzo
            stampa, la sanzione detentiva di anni uno e mesi quattro di reclusione- peraltro successivamente

            commutata  in  pena  pecuniaria  dal  Presidente  della  Repubblica-  in  quanto  sproporzionata,  in
            assenza  di  quelle  circostanze  eccezionali  che  secondo  la  giurisprudenza  della  stessa  Corte
            europea  giustificano  la  compressione  dell’art.  10  CEDU  con  la  misura  detentiva,  non
            condividendo le opposte conclusioni espresse in modo articolato dalla Corte di Cassazione.


            1. È giunto all’esame della Corte edu il caso Sallusti, all'epoca dei fatti direttore responsabile di
            un noto quotidiano nazionale, condannato ad una pena detentiva di 14 mesi, successivamente
            commutata in pena pecuniaria dal Presidente della Repubblica  – il quale nella decisione resa

            nell’ambito  dei  poteri  allo  stesso  conferiti  dall’art.  87  della  Costituzione  aveva  condiviso  gli
            orientamenti critici espressi dalla Corte europea dei diritti dell’uomo in ordine all’irrogazione di
            pene  detentive  ai  giornalisti  –  dopo  che  il  giornalista  aveva  patito  21  giorni  di  detenzione

            domiciliare.

            1.1. La vicenda, che aveva già destato interesse dopo la sentenza della Corte di cassazione di
            cui si dirà in seguito – al punto da rendere necessario un comunicato stampa proveniente dalla

            stessa Corte in data 26 settembre 2012 –  merita di essere esaminata nel dettaglio, involgendo
            la questione della legittimità della sanzione detentiva nei casi di diffamazione che, secondo la
            giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, può essere ritenuta compatibile con l’art.



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