Page 47 - Bollettino I Semestre 2019
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CLASSIFICAZIONE
STAMPA – DIFFAMAZIONE COMMESSA COL MEZZO DELLA STAMPA.
RIFERIMENTI NORMATIVI
Costituzione, artt. 21
Convenzione EDU, art. 10
Cod. pen. artt. 57 e 595
Legge n. 47/1948, art. 13
PRONUNCIA SEGNALATA
Corte EDU, Sez. I, sentenza 7 marzo 2019, Sallusti c. Italia.
Abstract
La Corte europea dei diritti dell’uomo, con la sentenza depositata il 7 marzo 2019 resa sul caso
Sallusti c. Italia, ha riconosciuto a carico dell’Italia la violazione dell’art. 10 CEDU per avere
applicato al direttore di una testata giornalistica, responsabile del delitto di diffamazione a mezzo
stampa, la sanzione detentiva di anni uno e mesi quattro di reclusione- peraltro successivamente
commutata in pena pecuniaria dal Presidente della Repubblica- in quanto sproporzionata, in
assenza di quelle circostanze eccezionali che secondo la giurisprudenza della stessa Corte
europea giustificano la compressione dell’art. 10 CEDU con la misura detentiva, non
condividendo le opposte conclusioni espresse in modo articolato dalla Corte di Cassazione.
1. È giunto all’esame della Corte edu il caso Sallusti, all'epoca dei fatti direttore responsabile di
un noto quotidiano nazionale, condannato ad una pena detentiva di 14 mesi, successivamente
commutata in pena pecuniaria dal Presidente della Repubblica – il quale nella decisione resa
nell’ambito dei poteri allo stesso conferiti dall’art. 87 della Costituzione aveva condiviso gli
orientamenti critici espressi dalla Corte europea dei diritti dell’uomo in ordine all’irrogazione di
pene detentive ai giornalisti – dopo che il giornalista aveva patito 21 giorni di detenzione
domiciliare.
1.1. La vicenda, che aveva già destato interesse dopo la sentenza della Corte di cassazione di
cui si dirà in seguito – al punto da rendere necessario un comunicato stampa proveniente dalla
stessa Corte in data 26 settembre 2012 – merita di essere esaminata nel dettaglio, involgendo
la questione della legittimità della sanzione detentiva nei casi di diffamazione che, secondo la
giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, può essere ritenuta compatibile con l’art.
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