Page 48 - Bollettino I Semestre 2019
P. 48
10 CEDU solo in presenza di circostanze eccezionali che la Corte di Cassazione, nella sentenza
che aveva confermato la pronunzia di merito adottata dalla Corte di appello, aveva indicato con
una motivazione analitica, puntigliosa e dettagliata, nel tentativo di conformarsi alla
giurisprudenza della Corte edu da essa specificamente richiamata.
1.2. Va premesso che il Sallusti, direttore del medesimo quotidiano, era stato condannato - in
concorso con altro giornalista - tanto in primo che in secondo grado per l’ipotesi di concorso con
il sedicente autore dell’articolo firmato “Dreyfus” nel delitto di diffamazione e per avere
comunque omesso il controllo sulla pubblicazione dal titolo "Il dramma di una tredicenne. Il
Giudice ordina l'aborto. La legge più forte della vita". Nell’articolo, ritenuto offensivo della
reputazione di un magistrato presso il Tribunale Ordinario di Torino in quanto fondato su notizia
totalmente destituita di fondamento, si era tra l’altro affermato che “…Un magistrato ha allora
ascoltato le parti in causa e ha applicato il diritto - il diritto - decretando l'aborto coattivo.
Salomone non uccise il bimbo, dinanzi a due che se lo contendevano; scelse la vita, ma deve
essere roba superata, da antico testamento…Si sentiva la mamma. Era mamma. Niente. Kaput.
Per ordine di padre, madre, medico e giudice per una volta alleati e concordi. Stato e famiglia
uniti nella lotta. Ci sono ferite che esigerebbero una cura che non c'è. Qui ora esagero. Ma prima
domani di pentirmi, lo scrivo: se ci fosse la pena di morte, e se mai fosse applicabile in una
circostanza, questo sarebbe il caso. Per i genitori, per il ginecologo e il giudice. Quattro adulti
contro due bambini. Uno assassinato, l'altro (l'altra, in realtà) costretto alla follia....Qui ci si erge
a far fuori un piccolino e a straziare una ragazzina in nome della legge e del bene....Questo
racconto tenebroso è specchio dei poteri che ci dominano. Lasciamo perdere i genitori, che
riescono ormai a pesare come ingranaggi inerti. Ma che la magistratura e la medicina siano
complici, ci lascia sgomenti.”
Secondo il Tribunale – per la motivazione del Tribunale di Milano v.
https://www.penalecontemporaneo.it/upload/1351081375Sallusti%20primo%20grado.pdf – il
Sallusti aveva voluto la pubblicazione, nell'esatta conoscenza del suo contenuto lesivo e, quindi,
con la consapevolezza di aggredire la reputazione altrui, dovendosi pertanto allo stesso ascriversi
la responsabilità per il reato di diffamazione non quale autore, ma quale direttore che,
nell'esercizio del suo potere/dovere di guida dell'indirizzo politico, culturale, informativo del
quotidiano da lui diretto, aveva indubbiamente partecipato alla "deliberata pubblicazione della
notizia falsa e diffamatoria, con conseguente piena integrazione dell'elemento psicologico del
reato". I giudici riconobbero anche l'inosservanza della norma che imponeva al direttore il dovere
di controllo sul materiale da stampare, al fine di evitare che, con il mezzo della pubblicazione,
siano commessi reati.
1.3. La Corte di appello di Milano – per la motivazione della sentenza della Corte di appello v.
https://www.penalecontemporaneo.it/d/1734 – preso atto che per le ipotesi delittuose di cui agli
40