Page 48 - Bollettino I Semestre 2019
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10 CEDU solo in presenza di circostanze eccezionali che la Corte di Cassazione, nella sentenza
            che aveva confermato la pronunzia di merito adottata dalla Corte di appello, aveva indicato con
            una  motivazione  analitica,  puntigliosa  e  dettagliata,  nel  tentativo  di  conformarsi  alla

            giurisprudenza della Corte edu da essa specificamente richiamata.

            1.2. Va premesso che il Sallusti, direttore del medesimo quotidiano, era stato condannato - in

            concorso con altro giornalista - tanto in primo che in secondo grado per l’ipotesi di concorso con
            il  sedicente  autore  dell’articolo  firmato  “Dreyfus”  nel  delitto  di  diffamazione  e  per  avere
            comunque  omesso  il  controllo  sulla  pubblicazione  dal  titolo  "Il  dramma  di  una  tredicenne.  Il
            Giudice  ordina  l'aborto.  La  legge  più  forte  della  vita".  Nell’articolo,  ritenuto  offensivo  della

            reputazione di un magistrato presso il Tribunale Ordinario di Torino in quanto fondato su notizia
            totalmente destituita di fondamento, si era tra l’altro affermato che “…Un magistrato ha allora
            ascoltato  le  parti  in  causa  e  ha  applicato  il  diritto  -  il  diritto  -  decretando  l'aborto  coattivo.

            Salomone non uccise il bimbo, dinanzi a due che se lo contendevano; scelse la vita, ma deve
            essere roba superata, da antico testamento…Si sentiva la mamma. Era mamma. Niente. Kaput.
            Per ordine di padre, madre, medico e giudice per una volta alleati e concordi. Stato e famiglia
            uniti nella lotta. Ci sono ferite che esigerebbero una cura che non c'è. Qui ora esagero. Ma prima
            domani di pentirmi, lo scrivo: se  ci fosse la pena di morte, e se mai fosse applicabile in una

            circostanza, questo sarebbe il caso. Per i genitori, per il ginecologo e il giudice. Quattro adulti
            contro due bambini. Uno assassinato, l'altro (l'altra, in realtà) costretto alla follia....Qui ci si erge
            a far fuori un piccolino e a straziare una ragazzina in nome della legge e del bene....Questo

            racconto  tenebroso  è  specchio  dei  poteri  che  ci  dominano.  Lasciamo  perdere  i  genitori,  che
            riescono  ormai  a  pesare  come  ingranaggi  inerti.  Ma  che  la  magistratura  e  la  medicina  siano
            complici, ci lascia sgomenti.”


            Secondo     il   Tribunale   –    per   la    motivazione    del   Tribunale    di   Milano    v.
            https://www.penalecontemporaneo.it/upload/1351081375Sallusti%20primo%20grado.pdf   – il
            Sallusti aveva voluto la pubblicazione, nell'esatta conoscenza del suo contenuto lesivo e, quindi,

            con la consapevolezza di aggredire la reputazione altrui, dovendosi pertanto allo stesso ascriversi
            la  responsabilità  per  il  reato  di  diffamazione  non  quale  autore,  ma  quale  direttore  che,
            nell'esercizio  del  suo  potere/dovere  di  guida  dell'indirizzo  politico,  culturale,  informativo  del

            quotidiano da lui diretto, aveva indubbiamente partecipato alla "deliberata pubblicazione della
            notizia falsa e diffamatoria, con conseguente piena integrazione dell'elemento psicologico del
            reato". I giudici riconobbero anche l'inosservanza della norma che imponeva al direttore il dovere
            di controllo sul materiale da stampare, al fine di evitare che, con il mezzo della pubblicazione,

            siano commessi reati.

            1.3. La Corte di appello di Milano – per la motivazione della sentenza della Corte di appello v.
            https://www.penalecontemporaneo.it/d/1734 – preso atto che per le ipotesi delittuose di cui agli



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