Page 43 - Bollettino I Semestre 2019
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3.1. La Corte di Strasburgo ha richiamato, in proposito, la propria decisione emessa dalla Grande
Chambre, 28/09/2015, caso BOUYID contro Belgio, secondo la quale uno schiaffo data da agenti
di polizia nei confronti di individui sotto il loro controllo integra un trattamento degradante,
poiché, laddove un individuo sia privato della sua libertà o, più generalmente, si confronti con
funzionari di polizia, ogni ricorso alla forza fisica che non sia reso necessario dalla condotta della
persona lede la dignità umana e viola in linea di principio il diritto definito nell’articolo 3.
In tali casi, inoltre, chi denuncia di essere stato vittima di simili trattamenti ha diritto allo
svolgimento di un’indagine effettiva, in difetto della quale è configurabile una violazione
dell’articolo 3.
4. La violazione dell’art. 6 Conv. EDU.
La Corte EDU ha condannato l’Italia anche per violazione dell’art. 6, §§ 1 e 3, lett. C), della
Convinzione EDU, sotto due profili:
- in primo luogo, la ricorrente non era stata assistita da un difensore nel corso del menzionato
interrogatorio del 6 novembre 2007, sebbene fosse già destinataria di accusa penale secondo i
criteri della Convenzione;
- inoltre, ella non aveva fruito di adeguata assistenza di un interprete – necessaria in
considerazione del fatto che la donna era alloglotta – poiché quello che era stato messo a sua
disposizione non si era limitato ad eseguire l’incarico conferito, ma aveva svolto una indebita
attività di “mediazione”, elemento che, sebbene portato ripetutamente all’attenzione delle
autorità nazionali, ancora una volta non era stato oggetto di approfondimenti.
4.1. La Corte di Strasburgo ha richiamato, in proposito, la propria decisione emessa dalla Grande
Chambre, 12/05/2017, caso SIMEONOVI contro Bulgaria, secondo la quale le garanzie accordate
dall’art. 6 sono applicabili a partire non soltanto dal momento nel quale una formale accusa sia
ufficialmente notificata, ma anche dal momento nel quale la posizione dell’indagato sia
considerevolmente intaccata dalle azioni intraprese dalle autorità procedenti come un risultato
del sospetto nei suoi confronti (§§ 110-111), e quella emessa dalla Grande Chambre,
13/09/2016, caso IBRAHIM ed altri contro Regno Unito.
Quest’ultima, in particolare, aveva efficacemente osservato che
296. La Cour doit tout d’abord déterminer à quel moment les garanties de l’article 6 ont commencé à s’appliquer
au quatrième requérant. À l’inverse des trois premiers requérants, immédiatement placés en état d’arrestation,
il a été interpellé par des policiers en tant que témoin potentiel et invité à les accompagner au commissariat pour
les aider dans leur enquête (paragraphe 139 ci-dessus). La Cour admet que, à ce stade, la police ne le soupçonnait
pas d’être mêlé à une infraction pénale et qu’il ne peut prétendre que les actes effectués en raison des soupçons
qui auraient pesé sur lui ont eu des répercussions importantes sur sa situation (paragraphe 249 ci‑ dessus). Or,
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