Page 43 - Bollettino I Semestre 2019
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3.1. La Corte di Strasburgo ha richiamato, in proposito, la propria decisione emessa dalla Grande
            Chambre, 28/09/2015, caso BOUYID contro Belgio, secondo la quale uno schiaffo data da agenti
            di  polizia  nei  confronti  di  individui  sotto  il  loro  controllo  integra  un  trattamento  degradante,

            poiché, laddove un individuo sia privato della sua libertà o, più generalmente, si confronti con
            funzionari di polizia, ogni ricorso alla forza fisica che non sia reso necessario dalla condotta della
            persona lede la dignità umana e viola in linea di principio il diritto definito nell’articolo 3.


            In  tali  casi,  inoltre,  chi  denuncia  di  essere  stato  vittima  di  simili  trattamenti  ha  diritto  allo
            svolgimento  di  un’indagine  effettiva,  in  difetto  della  quale  è  configurabile  una  violazione
            dell’articolo 3.


            4. La violazione dell’art. 6 Conv. EDU.

            La Corte EDU ha condannato l’Italia anche per violazione dell’art. 6, §§ 1 e 3, lett. C), della

            Convinzione EDU, sotto due profili:

            - in primo luogo, la ricorrente non era stata assistita da un difensore nel corso del menzionato

            interrogatorio del 6 novembre 2007, sebbene fosse già destinataria di accusa penale secondo i
            criteri della Convenzione;

            -  inoltre,  ella  non  aveva  fruito  di  adeguata  assistenza  di  un  interprete  –  necessaria  in

            considerazione del fatto che la donna era alloglotta – poiché quello che era stato messo a sua
            disposizione non si era limitato ad eseguire l’incarico conferito, ma aveva svolto una indebita
            attività  di  “mediazione”,  elemento  che,  sebbene  portato  ripetutamente  all’attenzione  delle
            autorità nazionali, ancora una volta non era stato oggetto di approfondimenti.


            4.1. La Corte di Strasburgo ha richiamato, in proposito, la propria decisione emessa dalla Grande
            Chambre, 12/05/2017, caso SIMEONOVI contro Bulgaria, secondo la quale le garanzie accordate
            dall’art. 6 sono applicabili a partire non soltanto dal momento nel quale una formale accusa sia

            ufficialmente  notificata,  ma  anche  dal  momento  nel  quale  la  posizione  dell’indagato  sia
            considerevolmente intaccata dalle azioni intraprese dalle autorità procedenti come un risultato
            del  sospetto  nei  suoi  confronti  (§§  110-111),  e  quella  emessa  dalla  Grande  Chambre,

            13/09/2016, caso IBRAHIM ed altri contro Regno Unito.

            Quest’ultima, in particolare, aveva efficacemente osservato che


            296. La Cour doit tout d’abord déterminer à quel moment les garanties de l’article 6 ont commencé à s’appliquer
            au quatrième requérant. À l’inverse des trois premiers requérants, immédiatement placés en état d’arrestation,
            il a été interpellé par des policiers en tant que témoin potentiel et invité à les accompagner au commissariat pour
            les aider dans leur enquête (paragraphe 139 ci-dessus). La Cour admet que, à ce stade, la police ne le soupçonnait
            pas d’être mêlé à une infraction pénale et qu’il ne peut prétendre que les actes effectués en raison des soupçons
            qui auraient pesé sur lui ont eu des répercussions importantes sur sa situation (paragraphe 249 ci‑ dessus). Or,



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