Page 41 - Bollettino I Semestre 2019
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CLASSIFICAZIONE
DIVIETO DI TORTURA E DIRITTO AL RISPETTO DELLA VITA PRIVATA E FAMILIARE – DIRITTO
AD UN PROCESSO EQUO.
RIFERIMENTI NORMATIVI
Costituzione, artt. 13 e 111
Convenzione EDU, artt. 3, 6 ed 8
Codice di procedura penale, artt. 63 s., 143 ss.
PRONUNCIA SEGNALATA
Corte EDU, Sez. I, sentenza 24.1.2019, caso Knox c. Italia.
Divieto di tortura e diritto al rispetto della vita privata e familiare – interrogatorio dell’indiziato
di reato – maltrattamenti e pressioni psicologiche – violazione (sotto il solo profilo processuale,
per difetto di effettive indagini su quanto denunciato dall’interessata).
Diritto ad un processo equo – interrogatorio dell’indiziato di reato – diritto all’assistenza di un
difensore – violazione – diritto all’assistenza di un interprete indipendente – violazione.
Abstract
La Corte Europea dei Diritti dell’Uomo (Sez. I, sentenza 24/01/2019, caso Knox c. Italia),
all’unanimità, ha ritenuto l’Italia responsabile della violazione degli articoli 3 (Proibizione della
tortura) – sotto il solo profilo processuale – e 6 (Diritto a un equo processo) della Convenzione
Europea dei Diritti dell’Uomo nel procedimento al termine del quale la ricorrente Amanda Knox
è stata condannata per calunnia; ha conseguentemente riconosciuto il diritto della ricorrente alla
corresponsione di una somma di denaro (in totale, euro 18.400, dei quali 10.400 a titolo di
risarcimento del danno non patrimoniale danno, ed 8.000 a titolo di rifusione di costi e spese
sopportati per la procedura), non anche alla ripetizione del giudizio interno (secondo la c.d.
“clausola Ocalan).
1. Le doglianze della ricorrente.
La ricorrente aveva denunciato la violazione degli artt. 3 ed 8, e dell’art. 6, §§ 1 e 3, lett. C),
della Convenzione EDU, lamentando di aver subito maltrattamenti dalla Polizia di Stato nel corso
dell’interrogatorio del 6 novembre 2007, nel corso del quale la donna aveva accusato un cittadino
congolese che, all’epoca dei fatti, lavorava in un bar di Perugia, di aver ucciso Meredith Kercher
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