Page 41 - Bollettino I Semestre 2019
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CLASSIFICAZIONE

            DIVIETO DI TORTURA E DIRITTO AL RISPETTO DELLA VITA PRIVATA E FAMILIARE – DIRITTO

            AD UN PROCESSO EQUO.

            RIFERIMENTI NORMATIVI


            Costituzione, artt. 13 e 111

            Convenzione EDU, artt. 3, 6 ed 8


            Codice di procedura penale, artt. 63 s., 143 ss.




            PRONUNCIA SEGNALATA

            Corte EDU, Sez. I, sentenza 24.1.2019, caso Knox c. Italia.


            Divieto di tortura e diritto al rispetto della vita privata e familiare – interrogatorio dell’indiziato
            di reato – maltrattamenti e pressioni psicologiche – violazione (sotto il solo profilo processuale,

            per difetto di effettive indagini su quanto denunciato dall’interessata).

            Diritto ad un processo equo – interrogatorio dell’indiziato di reato – diritto all’assistenza di un
            difensore – violazione – diritto all’assistenza di un interprete indipendente – violazione.


            Abstract
            La  Corte  Europea  dei  Diritti  dell’Uomo  (Sez.  I,  sentenza  24/01/2019,  caso  Knox  c.  Italia),
            all’unanimità, ha ritenuto l’Italia responsabile della violazione degli articoli 3 (Proibizione della

            tortura) – sotto il solo profilo processuale – e 6 (Diritto a un equo processo) della Convenzione
            Europea dei Diritti dell’Uomo nel procedimento al termine del quale la ricorrente Amanda Knox
            è stata condannata per calunnia; ha conseguentemente riconosciuto il diritto della ricorrente alla
            corresponsione  di  una somma  di  denaro  (in  totale,  euro  18.400,  dei  quali  10.400  a  titolo  di

            risarcimento del danno non patrimoniale danno, ed 8.000 a titolo di rifusione di costi e spese
            sopportati  per  la  procedura),  non  anche  alla  ripetizione  del  giudizio  interno  (secondo  la  c.d.
            “clausola Ocalan).


            1. Le doglianze della ricorrente.

            La ricorrente aveva denunciato la violazione degli artt. 3 ed 8, e dell’art. 6, §§ 1 e 3, lett. C),

            della Convenzione EDU, lamentando di aver subito maltrattamenti dalla Polizia di Stato nel corso
            dell’interrogatorio del 6 novembre 2007, nel corso del quale la donna aveva accusato un cittadino
            congolese che, all’epoca dei fatti, lavorava in un bar di Perugia, di aver ucciso Meredith Kercher




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