Page 38 - Bollettino I Semestre 2019
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abitazione. Le autorità nazionali, quando sono chiamate a prendere delle scelte in materia
ambientale, devono compiere opportuni studi ed indagini in modo che gli effetti delle attività,
che potrebbero danneggiare l’ambiente o violare i diritti delle persone, possano essere previsti
e valutati in anticipo, così da garantire un giusto equilibrio tra l’interesse dell’individuo e quello
della comunità in generale. Se ciò non avviene, sussiste la violazione della norma convenzionale
in oggetto.
15. Deve, infine, evidenziarsi come, nel caso Cordella ed altri c. Italia, oggetto della presente
informativa, la Corte di Strasburgo ha ritenuto che si versasse in una situazione diversa da quella
che, in altra vicenda, aveva determinato l’irricevibilità del ricorso. Si tratta, in particolare, del
caso Smaltini c. Italia del 24 marzo 2015 (n. 43961/09), in cui la Corte EDU ha dichiarato
irricevibile il ricorso presentato nel 2009 dall’italiana G. Smaltini, anch’esso relativo ad una
vicenda che vedeva coinvolto lo stabilimento ILVA di Taranto, città di residenza della ricorrente
nonché́ sede dell’acciaieria responsabile di emissioni altamente inquinanti per l’ambiente
circostante e gravemente nocive per la salute degli abitanti del luogo. La ricorrente, a cui nel
settembre 2006 era stata diagnosticata una leucemia mieloide acuta, aveva successivamente
sporto querela alla Procura della Repubblica di Taranto per lesioni personali, affermando che
l’inquinamento ambientale provocato dalle emissioni dello stabilimento ILVA era causa della
patologia sofferta, come dimostrato dalle allegazioni documentali prodotte (cartella clinica, un
articolo di giornale relativo alla condanna riportata da alcuni dirigenti della società, un rapporto
non datato, reperito in rete, relativo alle emissioni di sostanze cancerogene prodotte dall’ILVA
dove si riferivano dati elaborati dall’Istituto Superiore di Sanità). La Procura di Taranto rilevava
che il rapporto di causalità tra la patologia diagnosticata alla ricorrente e le emissioni nocive
dell'acciaieria non era stato sufficientemente provato e, di conseguenza, proponeva
l’archiviazione del caso. Nella sua opposizione la ricorrente integrava la denuncia, semplicemente
citando le ricerche condotte nella provincia di Taranto dalla sezione cittadina dell’Associazione
Italiana contro la Leucemia (AIL) e depositando altri documenti pertinenti alla questione, ma
generici. Il 19 gennaio 2009 il Giudice per le Indagini Preliminari (GIP) di Taranto, dopo un
supplemento di indagini disposto d’ufficio, accoglieva la richiesta del Pubblico Ministero di
archiviazione del caso, ritenendo non sufficientemente provata l’esistenza del nesso eziologico
tra le emissioni prodotte dallo stabilimento ILVA e la patologia della ricorrente. Il 7 agosto 2009,
la Smaltini proponeva ricorso a Strasburgo, invocando la violazione dell’art. 2 CEDU. In seguito
al decesso della ricorrente, dovuto ad una meningite incurabile per effetto del suo precario stato
clinico, la causa veniva proseguita dagli eredi. La Corte di Strasburgo, sulla base delle risultanze
emerse dalle perizie di parte e d’ufficio già esaminate dal giudice nazionale, ha constatato,
innanzitutto, che tra le coetanee della ricorrente, e nell’area geografica considerata, non si
segnalava un’incidenza di casi di leucemia maggiore rispetto alla media italiana; ha constatato,
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