Page 35 - Bollettino I Semestre 2019
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quanto riguarda i termini di inizio dei relativi interventi. Pertanto, ha rilevato che le autorità
nazionali non erano riuscite ad adottare tutte le misure necessarie per garantire una protezione
efficace del diritto dei ricorrenti al rispetto della loro vita privata. Pertanto, non era stato
assicurato il giusto equilibrio, da un lato, tra l'interesse dei ricorrenti a non essere soggetti al
grave inquinamento ambientale che avrebbe potuto influire sul loro benessere e sulla loro vita
privata e, dall'altro, gli interessi della società nel suo complesso.
Ne è conseguita, dunque, per la Corte EDU una violazione dell'articolo 8 della Convenzione.
7. La Corte ha poi dichiarato che i ricorrenti non avevano avuto a disposizione un rimedio efficace
che consentisse loro di portare davanti alle autorità nazionali le loro doglianze relative al fatto
che era impossibile ottenere misure per garantire la decontaminazione delle aree interessate
dalle emissioni tossiche dell’impianto dell’Ilva.
Vi era stata quindi anche una violazione dell'articolo 13 della Convenzione.
8. Infine, la Corte ha ritenuto che non fosse necessario applicare la procedura della c.d. sentenza
pilota. In tal senso, ha ribadito che spetta al Comitato dei Ministri, ai sensi dell'articolo 46 della
Convenzione (forza vincolante ed esecuzione delle sentenze) indicare al Governo italiano le
misure che, in termini pratici, dovranno essere adottate per garantire l'esecuzione della sentenza
della Corte. In questo contesto, tuttavia, ha sottolineato che gli interventi di bonifica dello
stabilimento e delle aree colpite dall'inquinamento ambientale sono essenziali e urgenti.
Pertanto, il piano ambientale approvato dalle autorità nazionali, che ha indicato le misure e le
azioni necessarie per assicurare protezione ambientale e sanitaria alla popolazione, dovrebbe
essere attuato il più rapidamente possibile.
9. Quanto, infine, alla richiesta di liquidazione di una somma di denaro ai sensi dell’art. 41 (equa
soddisfazione), la Corte ha ritenuto che la constatazione di una violazione costituiva di per sé
sufficiente soddisfazione a titolo di danno non patrimoniale, condannando quindi l'Italia a
corrispondere la somma di 5.000 euro, a titolo di costi e spese sostenute per ciascun ricorso.
10. I precedenti della Corte di Strasburgo che si occupano del tema dell’inquinamento industriale,
affrontano, in particolare, il tema con riferimento al pericolo per la salute delle persone e agli
altri effetti negativi per l’ambiente.
11. Con riferimento al tema «pericolo per la salute delle persone», le decisioni richiamate dalla
Corte interessano molti Paesi aderenti alla Convenzione.
12. Tra le più significative, il caso Oneryildiz c. Turchia [GC] del 30 novembre 2004 (n.
48939/1999), in cui la Grande Camera confermava la decisione già presa dalla Corte il 18 giugno
2002. Il ricorrente, che aveva perso 9 componenti della sua famiglia a causa di un’esplosione,
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