Page 35 - Bollettino I Semestre 2019
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quanto riguarda i termini di inizio dei relativi interventi. Pertanto, ha  rilevato che le autorità
            nazionali non erano riuscite ad adottare tutte le misure necessarie per garantire una protezione
            efficace  del  diritto  dei  ricorrenti  al  rispetto  della  loro  vita  privata.  Pertanto,  non  era  stato

            assicurato il giusto equilibrio, da un lato, tra l'interesse dei ricorrenti a non essere soggetti al
            grave inquinamento ambientale che avrebbe potuto influire sul loro benessere e sulla loro vita
            privata e, dall'altro, gli interessi della società nel suo complesso.


            Ne è conseguita, dunque, per la Corte EDU una violazione dell'articolo 8 della Convenzione.

            7. La Corte ha poi dichiarato che i ricorrenti non avevano avuto a disposizione un rimedio efficace

            che consentisse loro di portare davanti alle autorità nazionali le loro doglianze relative al fatto
            che era impossibile ottenere misure per garantire la decontaminazione delle aree interessate
            dalle emissioni tossiche dell’impianto dell’Ilva.


            Vi era stata quindi anche una violazione dell'articolo 13 della Convenzione.

            8. Infine, la Corte ha ritenuto che non fosse necessario applicare la procedura della c.d. sentenza

            pilota. In tal senso, ha ribadito che spetta al Comitato dei Ministri, ai sensi dell'articolo 46 della
            Convenzione  (forza  vincolante  ed  esecuzione  delle  sentenze)  indicare  al  Governo  italiano  le
            misure che, in termini pratici, dovranno essere adottate per garantire l'esecuzione della sentenza
            della  Corte.  In  questo  contesto,  tuttavia,  ha  sottolineato  che  gli  interventi  di  bonifica  dello

            stabilimento  e  delle  aree  colpite  dall'inquinamento  ambientale  sono  essenziali  e  urgenti.
            Pertanto, il piano ambientale approvato dalle autorità nazionali, che ha indicato le misure e le
            azioni necessarie per assicurare protezione ambientale e sanitaria alla popolazione, dovrebbe

            essere attuato il più rapidamente possibile.

            9. Quanto, infine, alla richiesta di liquidazione di una somma di denaro ai sensi dell’art. 41 (equa
            soddisfazione), la Corte ha ritenuto che la constatazione di una violazione costituiva di per sé

            sufficiente  soddisfazione  a  titolo  di  danno  non  patrimoniale,  condannando  quindi  l'Italia  a
            corrispondere la somma di 5.000 euro, a titolo di costi e spese sostenute per ciascun ricorso.

            10. I precedenti della Corte di Strasburgo che si occupano del tema dell’inquinamento industriale,

            affrontano, in particolare, il tema con riferimento al pericolo per la salute delle persone e agli
            altri effetti negativi per l’ambiente.

            11. Con riferimento al tema «pericolo per la salute delle persone», le decisioni richiamate dalla

            Corte interessano molti Paesi aderenti alla Convenzione.

            12. Tra le più significative, il caso Oneryildiz c. Turchia [GC] del 30 novembre 2004 (n.

            48939/1999), in cui la Grande Camera confermava la decisione già presa dalla Corte il 18 giugno
            2002. Il ricorrente, che aveva perso 9 componenti della sua famiglia a causa di un’esplosione,



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