Page 31 - Bollettino I Semestre 2019
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CLASSIFICAZIONE

            DIRITTO  AL  RISPETTO  DELLA  VITA  PRIVATA  E  FAMILIARE  –  DIRITTO  ALLA  SALUTE  –

            PERSISTENTE      SITUAZIONE      DI    INQUINAMENTO       AMBIENTALE      PROVOCATO       DALLO
            STABILIMENTO  ILVA  DI  TARANTO  –  ASSENZA  DI  MISURE  STATALI  VOLTE  A  GARANTIRE
            UN'EFFICACE PROTEZIONE DI TALI DIRITTI – ASSENZA DI RIMEDI INTERNI - VIOLAZIONE –

            SUSSISTENZA.

            RIFERIMENTI NORMATIVI


            Costituzione, artt. 9 e 32

            Convenzione EDU, artt. 2, 8 e 13


            Normativa nazionale, D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152




            PRONUNCIA SEGNALATA

            Corte EDU, Sez. I, sentenza 24 gennaio 2019, Cordella e altri c. Italia (nn. 54414/13 e
            54264/15).


            Diritto  al  rispetto  della  vita  privata  e  familiare  –  Art.  8,  Convenzione  e.d.u.  –  Persistente
            situazione di inquinamento ambientale provocato dallo stabilimento ILVA di Taranto - Assenza

            di misure statali volte a garantire un'efficace protezione di tali diritti – Violazione - Diritto a un
            ricorso effettivo – Art. 13, Convenzione e.d.u. – Violazione.

            Abstract

            La Corte europea dei diritti dell’uomo, con la sentenza in esame, pronunciandosi sul caso “ILVA”
            in  cui  si  discuteva  dell’inerzia  delle  Autorità  statali  nell’adottare  provvedimenti  normativi  ed
            amministrativi volti a proteggere gli abitanti della zona ad alto rischio ambientale in cui è sito

            l’insediamento dell’ILVA di Taranto, ha ritenuto all'unanimità violata da parte dell’Italia la norma
            convenzionale dell’art. 8, Convenzione EDU, unitamente all’art. 13, che prevede il diritto ad un
            ricorso effettivo.


            Nel caso in esame, 180 ricorrenti si erano lamentati degli effetti sull'ambiente e sulla loro salute
            delle  emissioni  tossiche  promananti  dalle  acciaierie  dell’Ilva  di  Taranto,  e  sull'inefficacia  dei
            rimedi interni. La Corte ha considerato che 19 ricorrenti non avevano lo “status” di vittima, dal
            momento che non vivevano in una delle città classificate ad alto rischio ambientale: Taranto,

            Crispiano, Massafra, Montemesola e Statte. La Corte di Strasburgo ha rilevato, in particolare,
            che la persistenza di una situazione di inquinamento ambientale ha messo in pericolo la salute
            dei ricorrenti e, più in generale, quella dell'intera popolazione che vive nelle aree a rischio. La


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