Page 28 - Bollettino I Semestre 2019
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relativamente ad una donazione effettuata dal de cuius in favore di un cugino della stessa attrice.
La sua domanda è stata giudicata inammissibile, perché non preceduta dall’inventario necessario
per esercitare l’azione di riduzione contro coloro che non siano eredi legittimi (“heirs-at-law”).
Fino alla Decisione Interpretativa della Corte di cassazione bulgara n. 1 del 4 febbraio 2005,
tuttavia, si riteneva generalmente (sulla scorta di una pronuncia della Corte di cassazione
bulgara risalente al 1964) che i cugini fossero da considerare eredi legittimi; solo con la
pronuncia del 4 febbraio 2005, infatti, la nozione di eredi legittimi è stata ristretta all’ambito
di coloro con immediata priorità di successione (“with immediate priority of succession”; in
sostanza, per quanto è dato capire dalla sentenza della Corte EDU, all’ambito dei soggetti che
nel nostro ordinamento si definiscono legittimari). Alla luce del revirement giurisprudenziale del
4 febbraio 2005, quindi, il cugino non poteva (più) considerarsi “erede legittimo (heir-at-law)”
e, conseguentemente, risultava inammissibile l’azione di riduzione esercitata nei suoi confronti
da un erede che non avesse effettuato l’inventario dei beni ereditari entro un breve termine (tre
o al massimo sei mesi) dalla notizia del decesso del de cuius.
La Corte EDU ha accolto il ricorso della sig.ra Valkova sul rilievo che il revirement della Corte di
cassazione bulgara del 4 febbraio 2005 era intervenuto dopo la scadenza dei termini per
l’effettuazione dell’inventario, cosicché tale revirement non solo impediva che la domanda della
ricorrente fosse esaminata da una corte, ma, essendo il termine per l’inventario
irrimediabilmente scaduto, costituiva un ostacolo insormontabile a qualunque ulteriore
tentativo della stessa di recuperare la propria quota di legittima.
Pertanto, la Corte EDU ha condannato la Repubblica di Bulgaria al risarcimento del danno morale
patito dalla ricorrente per violazione delle regole sul giusto processo. Quanto alla domanda di
risarcimento del danno patrimoniale derivato dal mancato ripristino della quota ereditaria,
invece, la Corte l’ha rigettata, giudicando non provato che il procedimento nazionale, ove fosse
pervenuto all’esame del merito, si sarebbe concluso con esito positivo per la sig.ra Valkova.
La sentenza in esame dà conferma e seguito a quella della stessa Corte EDU Petko Petkov c.
Bulgaria n. 2834/06, 19 febbraio 2013, resa su un caso totalmente sovrapponibile a quello di cui
si tratta (con l’unica differenza che il convenuto nell’azione di riduzione era uno zio, e non un
cugino, della parte attrice).
Tale orientamento appare di peculiare interesse, perché - oltre a ribadire il consolidato indirizzo
secondo cui le restrizioni di natura procedurale sono compatibili con il giusto processo solo in
quanto siano chiare, facilmente conoscibili e prevedibili alla luce della giurisprudenza e, inoltre,
perseguano uno scopo legittimo e siano al medesimo proporzionate (cfr. Lupas and others v.
Romania nn. 1434/02, 35370/02 e 1385/03, § 63, 14 dicembre 2006) - pare aprire uno spiraglio
alla estensione dei principi dell’overruling oltre la materia strettamente processuale, in quanto
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