Page 28 - Bollettino I Semestre 2019
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relativamente ad una donazione effettuata dal de cuius in favore di un cugino della stessa attrice.
            La sua domanda è stata giudicata inammissibile, perché non preceduta dall’inventario necessario
            per esercitare l’azione di riduzione contro coloro che non siano eredi legittimi (“heirs-at-law”).

            Fino alla Decisione Interpretativa della Corte di cassazione bulgara n. 1  del 4 febbraio 2005,
            tuttavia,  si  riteneva  generalmente    (sulla  scorta  di  una  pronuncia  della  Corte  di  cassazione
            bulgara  risalente  al  1964)  che  i  cugini  fossero  da  considerare  eredi  legittimi;  solo  con  la
            pronuncia del 4 febbraio 2005,  infatti, la nozione di  eredi legittimi  è stata ristretta all’ambito

            di  coloro  con  immediata  priorità  di  successione  (“with  immediate  priority  of  succession”;    in
            sostanza, per quanto è dato capire dalla sentenza della Corte EDU,  all’ambito dei soggetti che
            nel nostro ordinamento si definiscono legittimari). Alla luce del revirement giurisprudenziale  del

            4 febbraio 2005, quindi, il cugino non poteva (più) considerarsi “erede legittimo (heir-at-law)”
            e, conseguentemente, risultava inammissibile l’azione di riduzione esercitata nei suoi confronti
            da un erede che non avesse effettuato l’inventario dei beni ereditari entro un breve termine (tre
            o al massimo sei mesi) dalla notizia del decesso del de cuius.


            La Corte EDU ha accolto il ricorso della sig.ra Valkova sul rilievo che il revirement della Corte di
            cassazione  bulgara    del  4  febbraio  2005  era  intervenuto  dopo  la  scadenza  dei  termini  per
            l’effettuazione dell’inventario, cosicché tale revirement  non solo  impediva che la domanda della

            ricorrente  fosse  esaminata  da  una  corte,  ma,  essendo  il  termine  per  l’inventario
            irrimediabilmente  scaduto,    costituiva  un  ostacolo  insormontabile  a  qualunque    ulteriore
            tentativo della stessa di recuperare la propria quota di legittima.


            Pertanto, la Corte EDU ha condannato la Repubblica di Bulgaria al risarcimento del danno morale
            patito dalla ricorrente per violazione delle regole sul giusto processo. Quanto alla domanda di

            risarcimento  del  danno  patrimoniale  derivato  dal  mancato  ripristino  della  quota  ereditaria,
            invece, la Corte l’ha rigettata, giudicando non provato che il procedimento nazionale, ove  fosse
            pervenuto all’esame del merito, si sarebbe concluso con esito positivo per la sig.ra Valkova.


            La sentenza in esame dà conferma e seguito a quella della stessa Corte EDU Petko Petkov c.
            Bulgaria n. 2834/06, 19 febbraio 2013, resa su un caso totalmente sovrapponibile a quello di cui
            si tratta (con l’unica differenza che il convenuto nell’azione di riduzione era uno zio, e non un
            cugino, della parte attrice).


            Tale orientamento appare di peculiare interesse, perché - oltre a ribadire il consolidato indirizzo
            secondo cui le restrizioni di natura procedurale sono compatibili con il giusto processo solo in
            quanto siano chiare, facilmente conoscibili e prevedibili alla luce della giurisprudenza e, inoltre,

            perseguano uno scopo legittimo e siano al medesimo proporzionate (cfr. Lupas and others v.
            Romania nn. 1434/02, 35370/02 e 1385/03, § 63, 14 dicembre 2006) -  pare  aprire uno spiraglio
            alla estensione dei principi dell’overruling oltre la materia strettamente processuale,  in quanto




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