Page 27 - Bollettino I Semestre 2019
P. 27
CLASSIFICAZIONE
DIRITTO AD UN GIUSTO PROCESSO – ACCESSO ALLA GIUSTIZIA – ARTICOLO 6 § 1 CEDU –
VIOLAZIONE – SUCCESSIONI – EREDITÀ – DISPOSIZIONI LESIVE DELLA LEGITTIMA –
AZIONE DI RIDUZIONE – REQUISITI – OVERRULING.
RIFERIMENTI NORMATIVI
Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo, art. 6, co. 1
PRONUNCIA SEGNALATA
Corte EDU, Sez. V, sentenza 10 gennaio 2019, Valkova c. Bulgaria, ric. 48149/09
(Sezione in composizione di Comitato).
Abstract
La Corte europea dei diritti dell’uomo - Quinta Sezione - con la sentenza resa il 10 gennaio 2019
nella causa Valkova c. Bulgaria (ric. 48149/09), ha accolto, in applicazione dell’art. 6 § 1 CEDU,
il ricorso di una cittadina bulgara che lamentava la lesione del suo diritto fondamentale ad un
giusto processo, inteso quale diritto ad un accesso effettivo ad un giudice, perché la sua
domanda di riduzione di una donazione lesiva della sua quota di legittima era stata dichiarata
inammissibile sulla base di una pronuncia della Corte di cassazione bulgara, innovativa rispetto
alla giurisprudenza precedente, alla cui stregua l’ammissibilità di tale domanda doveva ritenersi
subordinata alla redazione dell’inventario dei beni ereditari (omessa dall’attrice) entro il termine
- già spirato al momento della suddetta pronuncia (ed anche al momento dell’introduzione della
causa) - di tre (o al massimo sei) mesi dalla conoscenza della morte del de cuius.
La sentenza
La Corte europea dei diritti dell’uomo - Quinta Sezione - con la sentenza resa il 10 gennaio 2019
nella causa Valkova c. Bulgaria (ric. 48149/09) ha ritenuto violato il diritto fondamentale al
giusto processo fissato nell’art. 6 § 1 CEDU, nella sua declinazione di diritto ad un accesso
effettivo ad un giudice (“effective access to a court”), nel caso di una cittadina bulgara che, in
una controversia ereditaria il cui il giudice di primo grado aveva accolto le sue ragioni, era
rimasta soccombente, nel giudizio di appello e in quello di cassazione, sulla base di una
interpretazione giurisprudenziale della disciplina successoria affermata dalla Corte di cassazione
bulgara in epoca successiva all’introduzione della lite.
In particolare, il 13.2.04 la sig.ra Valkova, deducendo la lesione della quota di legittima a lei
spettante sull’eredità del nonno, deceduto il 16.1.03, aveva esercitato un’azione di riduzione
19