Page 27 - Bollettino I Semestre 2019
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CLASSIFICAZIONE

            DIRITTO AD UN GIUSTO PROCESSO – ACCESSO ALLA GIUSTIZIA –  ARTICOLO 6 § 1 CEDU –

            VIOLAZIONE  –    SUCCESSIONI  –    EREDITÀ  –    DISPOSIZIONI  LESIVE  DELLA  LEGITTIMA  –
            AZIONE DI RIDUZIONE –  REQUISITI – OVERRULING.

            RIFERIMENTI NORMATIVI


            Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo, art. 6, co. 1




            PRONUNCIA SEGNALATA


            Corte  EDU,  Sez.  V,  sentenza  10  gennaio  2019,  Valkova  c.  Bulgaria,  ric.   48149/09
            (Sezione in composizione di Comitato).

            Abstract

            La Corte europea dei diritti dell’uomo - Quinta Sezione - con la sentenza resa il 10 gennaio 2019
            nella causa Valkova c. Bulgaria (ric.  48149/09),  ha accolto, in applicazione dell’art. 6 § 1 CEDU,
            il ricorso di una cittadina  bulgara che lamentava la lesione del suo diritto fondamentale ad un

            giusto  processo,  inteso  quale  diritto  ad  un  accesso  effettivo  ad  un  giudice,  perché    la  sua
            domanda di riduzione di una donazione lesiva della sua quota di legittima era stata dichiarata
            inammissibile sulla base di una pronuncia della Corte di cassazione bulgara, innovativa rispetto
            alla giurisprudenza precedente, alla cui stregua l’ammissibilità di tale domanda doveva ritenersi

            subordinata alla  redazione dell’inventario dei beni ereditari (omessa dall’attrice) entro il  termine
            - già spirato al momento della suddetta  pronuncia (ed anche al momento dell’introduzione della
            causa) - di tre (o al massimo sei) mesi dalla conoscenza della morte del de cuius.


            La sentenza

            La Corte europea dei diritti dell’uomo - Quinta Sezione - con la sentenza resa il 10 gennaio 2019
            nella causa Valkova c. Bulgaria (ric.  48149/09)  ha ritenuto violato il diritto fondamentale al

            giusto processo   fissato nell’art. 6 § 1  CEDU, nella sua declinazione di diritto ad un accesso
            effettivo ad un giudice (“effective access to a court”),  nel caso di  una cittadina bulgara che, in
            una  controversia ereditaria il cui il giudice di primo grado aveva accolto le sue  ragioni, era

            rimasta  soccombente,  nel  giudizio  di  appello  e  in  quello  di  cassazione,    sulla  base  di  una
            interpretazione giurisprudenziale della disciplina successoria affermata dalla Corte di cassazione
            bulgara in epoca successiva all’introduzione della lite.


            In particolare, il 13.2.04 la sig.ra Valkova, deducendo la lesione della quota di legittima a lei
            spettante sull’eredità del nonno, deceduto il 16.1.03, aveva  esercitato  un’azione di riduzione



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