Page 24 - Bollettino I Semestre 2019
P. 24

confronti  degli  autori  e  del  Fondo  di  rotazione  per  la  solidarietà  alle  vittime dei  reati  di  tipo
            mafioso:  l’accoglimento  in  primo  grado,  ritenuto  non  idoneo  a  riparare  il  reale  pregiudizio
            patrimoniale e non patrimoniale patito, è stato solo parzialmente riformato in melius dal giudice

            di appello, sicché gli originari attori hanno proposto ricorso per cassazione, riuscendo a notificarlo
            però, quanto ad almeno alcuni degli autori ed in quanto sottoposti a programma di protezione
            per i collaboratori di giustizia, soltanto presso la sede centrale del Servizio centrale di protezione
            per i testimoni e collaboratori previsto dal D.l. n. 8/91 e succ. mod. e integr., ove pure, in un

            primo momento, il tentativo di notifica era stato infruttuoso perché i destinatari non si trovavano,
            in quel momento, a godere del programma di protezione.


            2. L’ordinanza interlocutoria (Cass. ord. 14/06/2018, n. 15689) ha rimesso alle sezioni unite
            della Corte di cassazione la questione di massima di particolare importanza sulle modalità di
            notificazione degli atti processuali alle persone soggette a programmi di protezione, una volta

            rilevato  che le due sole pronunce delle sezioni semplici note sul punto avevano ammesso la
            notificazione alla sola residenza anagrafica  – benché a mani di persona addetta alla speciale
            residenza o polo anagrafico fittizio riservato ai beneficiari del programma di protezione – ed anzi
            negato validità a quella presso il Servizio centrale di protezione.


            3. Dopo un ampio excursus ricostruttivo della disciplina in materia di protezione dei testimoni e
            collaboratori di giustizia quanto alla sicurezza del beneficiario anche in ordine agli aspetti legati
            alla loro residenza, la sentenza segnalata ne rileva gli aspetti salienti di concreta limitazione

            imposta  alle  costituzionali  libertà  di  movimento  e  stabilimento  nel  territorio  dello  Stato  o  di
            intrattenere relazioni sociali o scambi epistolari con terzi (riconducibili ai diritti fondamentali della
            libertà di corrispondenza e di circolazione, di cui agli artt. 15 e 16 della Costituzione), funzionali

            però alla sicurezza stessa del collaboratore ed alla effettività del sistema di protezione (Corte
            cost. n. 227/99); e, ricostruito anche il sistema delle notifiche in ambito penale per i soggetti
            beneficiari, rimarca che un’espressa previsione sui luoghi dove eseguire le notifiche, con l’obbligo
            per il Servizio di protezione di successiva consegna e cooperazione col beneficiario per limitare

            gli effetti pregiudizievoli di quelle limitazioni, è dettata soltanto per il caso della residenza di colui
            che gode del cambio di generalità: ma ricava poi dal sistema l’estensione di quest’obbligo di
            cooperazione  anche  per  tutti  gli  altri  casi  di  notifica  di  atti  processuali  al  beneficiario  del

            programma  di  protezione,  quando  questa  avvenga  in  luoghi  coi  quali  quegli  è  posto  in
            collegamento per le esigenze del programma, come il c.d. polo residenziale fittizio.

            4. In estrema sintesi, la sentenza segnalata contempera le esigenze del notificante (cui non può

            farsi  carico  della  sostanziale  irreperibilità  del  destinatario  della  notifica)  con  quelle  del  suo
            destinatario e quelle pubblicistiche di sicurezza ed effettività della protezione, così ammettendo
            la validità della notifica presso la residenza anagrafica “protetta” (e cioè anche quando questa
            corrisponda al richiamato polo residenziale fittizio), ma postulando un obbligo di cooperazione



                                                           16
   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29