Page 24 - Bollettino I Semestre 2019
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confronti degli autori e del Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo
mafioso: l’accoglimento in primo grado, ritenuto non idoneo a riparare il reale pregiudizio
patrimoniale e non patrimoniale patito, è stato solo parzialmente riformato in melius dal giudice
di appello, sicché gli originari attori hanno proposto ricorso per cassazione, riuscendo a notificarlo
però, quanto ad almeno alcuni degli autori ed in quanto sottoposti a programma di protezione
per i collaboratori di giustizia, soltanto presso la sede centrale del Servizio centrale di protezione
per i testimoni e collaboratori previsto dal D.l. n. 8/91 e succ. mod. e integr., ove pure, in un
primo momento, il tentativo di notifica era stato infruttuoso perché i destinatari non si trovavano,
in quel momento, a godere del programma di protezione.
2. L’ordinanza interlocutoria (Cass. ord. 14/06/2018, n. 15689) ha rimesso alle sezioni unite
della Corte di cassazione la questione di massima di particolare importanza sulle modalità di
notificazione degli atti processuali alle persone soggette a programmi di protezione, una volta
rilevato che le due sole pronunce delle sezioni semplici note sul punto avevano ammesso la
notificazione alla sola residenza anagrafica – benché a mani di persona addetta alla speciale
residenza o polo anagrafico fittizio riservato ai beneficiari del programma di protezione – ed anzi
negato validità a quella presso il Servizio centrale di protezione.
3. Dopo un ampio excursus ricostruttivo della disciplina in materia di protezione dei testimoni e
collaboratori di giustizia quanto alla sicurezza del beneficiario anche in ordine agli aspetti legati
alla loro residenza, la sentenza segnalata ne rileva gli aspetti salienti di concreta limitazione
imposta alle costituzionali libertà di movimento e stabilimento nel territorio dello Stato o di
intrattenere relazioni sociali o scambi epistolari con terzi (riconducibili ai diritti fondamentali della
libertà di corrispondenza e di circolazione, di cui agli artt. 15 e 16 della Costituzione), funzionali
però alla sicurezza stessa del collaboratore ed alla effettività del sistema di protezione (Corte
cost. n. 227/99); e, ricostruito anche il sistema delle notifiche in ambito penale per i soggetti
beneficiari, rimarca che un’espressa previsione sui luoghi dove eseguire le notifiche, con l’obbligo
per il Servizio di protezione di successiva consegna e cooperazione col beneficiario per limitare
gli effetti pregiudizievoli di quelle limitazioni, è dettata soltanto per il caso della residenza di colui
che gode del cambio di generalità: ma ricava poi dal sistema l’estensione di quest’obbligo di
cooperazione anche per tutti gli altri casi di notifica di atti processuali al beneficiario del
programma di protezione, quando questa avvenga in luoghi coi quali quegli è posto in
collegamento per le esigenze del programma, come il c.d. polo residenziale fittizio.
4. In estrema sintesi, la sentenza segnalata contempera le esigenze del notificante (cui non può
farsi carico della sostanziale irreperibilità del destinatario della notifica) con quelle del suo
destinatario e quelle pubblicistiche di sicurezza ed effettività della protezione, così ammettendo
la validità della notifica presso la residenza anagrafica “protetta” (e cioè anche quando questa
corrisponda al richiamato polo residenziale fittizio), ma postulando un obbligo di cooperazione
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