Page 29 - Bollettino I Semestre 2019
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giudica incompatibile con il principio del giusto processo di cui all’articolo 6 § 1 CEDU
l’ impedimento all’accesso alla tutela giurisdizionale che derivi dal mancato adempimento ad un
incombente – la redazione dell’ inventario dei beni ereditari – previsto dal diritto nazionale non
nell’ambito della disciplina del processo ma in quello della regolazione di alcuni aspetti
procedimentali della tutela dei rapporti sostanziali. La Corte EDU adotta dunque un approccio
pragmatico, valorizzando il dato dell’introduzione di un ostacolo di fatto alla tutela di un diritto,
imprevedibile dalla parte al momento dell’esercizio dell’azione, a prescindere dalla circostanza
che il suddetto ostacolo attenga al diritto processuale o rappresenti un onere, sia pure di
carattere procedimentale, previsto dal diritto sostanziale.
Va comunque sottolineata la portata procedimentale dell’onere dell’inventario, che differenzia la
vicenda in esame da altre – concernenti mutamenti giurisprudenziali relativi all’interpretazione
o alla caducazione di norme immediatamente attributive di diritti – nelle quali la Corte EDU ha
ripetutamente affermato che le esigenze di certezza del diritto e di tutela della fiducia dei cittadini
non conferiscono un diritto acquisito alla coerenza giurisprudenziale (Unédic c. Francia, n.
20153/04, § 74, 18 dicembre 2008) e che l’evoluzione della giurisprudenza non è, di per sé,
contraria alla corretta amministrazione della giustizia, poiché il venire meno di un approccio
dinamico ed evolutivo rischierebbe di ostacolare le riforme o il miglioramento (Atanasovski c.
“Ex Repubblica jugoslava di Macedonia”, n. 36815/03, § 38, 14 gennaio 2010); in termini, Sepe
e Di Leta c. Italia, n.36167/07, § 18, 16 settembre 2014.
Nella giurisprudenza della Corte di cassazione italiana in tema di overruling è ben fermo – a
partire dalla sentenza capofila Cass. S.S.U.U. 15144/11, fino alla recentissima Cass. VI 29506/18
– il principio che l’overruling opera solo in ambito strettamente processuale (per una analitica
disamina della questione, si veda Cass. VI 174/15); tanto che (anche) per tale ragione - con
riferimento alla decadenza dal diritto di ripetere somme versate all’Erario in osservanza di norme
impositive successivamente dichiarate costituzionalmente illegittime o contrastanti con il diritto
dell’Unione - è stata costantemente esclusa (ad eccezione dell’isolato precedente costituito da
Cass. V 22282/11) la possibilità di ancorare la decorrenza del relativo termine, invece che alla
data del versamento, alla data della sentenza della Corte costituzionale o della Corte di giustizia
dell’Unione europea che abbia dichiarato l’illegittimità della norma impositiva (Cass. V 13087/12,
Cass. S.S.U.U. 13676/14, Cass. VI 15530/16).
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