Page 25 - Bollettino I Semestre 2019
P. 25

del Servizio centrale per la consegna dell’atto all’interessato, desunto, al di là del tenore testuale,
            dal sistema delle disposizioni in materia. Al contempo, è affrontato il problema delle garanzie
            per  quest’ultimo:  e  si  adotta  un’interpretazione  in  modo  espresso  qualificata  come

            costituzionalmente e convenzionalmente orientata (riguardo ai cui parametri la sentenza fornisce
            puntuali  riferimenti  giurisprudenziali)  delle  disposizioni  normative  esaminate,  onde
            salvaguardare la posizione processuale del beneficiario ignaro dell’avvenuta notifica nelle mani
            del  consegnatario  e  che  versi  in  una  condizione  di  incolpevolezza  in  ordine  alla  conoscenza

            dell’atto  al  medesimo  non  consegnato  o  tardivamente  consegnato:  protezione  che  appare
            necessario garantire al detto beneficiario (collaboratore o testimone) così da consentigli di non
            subire pregiudizio in ambito processuale dall’intempestività della consegna.


            5.  La  conclusione  cui  pervengono  le  Sezioni  Unite  è  che  un  adeguato  contemperamento  dei
            fondamentali diritti dell’interessato (al giusto processo ed alla vita privata) si attua riconoscendo

            non solo l’obbligo del Servizio di protezione di cooperare fattivamente per la consegna al suo
            destinatario dell’atto notificato, ma anche una tutela restitutoria di quest’ultimo – e del suo diritto
            di conoscere gli atti processuali che lo riguardano, al contempo mantenendo la sicurezza imposta
            dalla  sua  sottoposizione  al  programma  di  protezione  –  mediante  l’istituto  generale  della
            rimessione in termini, previsto dall’art. 153, co. 2, cod. proc. civ., opportunamente adeguata dal

            giudice del merito alle peculiarità della fattispecie; e la conclusione è estesa anche alla fattispecie
            della notificazione presso il Servizio centrale (oggetto della controversia all’esame del Supremo
            Collegio),  che  si  riconosce  non  già  sostituirsi,  ma  affiancarsi  a  quella  ordinaria  o  presso  la

            residenza (quand’anche fittizia), proprio per la compresenza dell’obbligo di consegna a carico del
            Servizio medesimo e della salvaguardia dei diritti del beneficiario costituita dalla rimessione in
            termini.


            6. Il contemperamento delle esigenze del notificante e del destinatario della notifica è infine
            espressamente  riconosciuto  conforme  alla  giurisprudenza  della  Corte  europea  dei  diritti
            dell’Uomo:  che  ammette,  da  un  lato,  limitazioni  al  diritto  alla  vita  privata  di  matrice

            convenzionale purché fondate su di una base  legale, proporzionate e necessarie in relazione
            all’ampio margine di apprezzamento riconosciuto agli Stati in caso di bilanciamento fra diritti
            fondamentali (Corte  edu, 26 marzo 1987, Lender c. Svezia, § 48; Corte  edu, 7 luglio 1989,

            Soering c. Regno Unito, § 89, Corte edu [GC] 10 aprile 2007, Evans c. Regno Unito, § 77; cfr.,
            ancora, sul diritto al giusto processo (Corte edu, 18 marzo 1997, Mantovanelli c. Francia, § 33),
            ma che tollera, a certe condizioni, anche limitazioni al diritto all’accesso ad un tribunale (Corte
            edu, 29 luglio 1998, Guérin c. Francia, § 37; Corte edu, 19 dicembre 1997, Brualla Gómez de la
            Torre c. Spagna, § 33, Corte edu, 2 giugno 2016, Papaioannou c. Grecia, § 49; Corte edu, 15

            settembre  2016,  Trevisanato  c.  Italia,  §  33). Infatti,  la  limitazione  alla  propria  sfera  privata
            correlata  alla  ricezione  diretta  degli  atti  giudiziari  sottesa  all’ammissione  al  programma  di
            protezione che deriva dall’allontanamento del beneficiario dall’ambiente nel quale egli si trova


                                                           17
   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30