Page 25 - Bollettino I Semestre 2019
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del Servizio centrale per la consegna dell’atto all’interessato, desunto, al di là del tenore testuale,
dal sistema delle disposizioni in materia. Al contempo, è affrontato il problema delle garanzie
per quest’ultimo: e si adotta un’interpretazione in modo espresso qualificata come
costituzionalmente e convenzionalmente orientata (riguardo ai cui parametri la sentenza fornisce
puntuali riferimenti giurisprudenziali) delle disposizioni normative esaminate, onde
salvaguardare la posizione processuale del beneficiario ignaro dell’avvenuta notifica nelle mani
del consegnatario e che versi in una condizione di incolpevolezza in ordine alla conoscenza
dell’atto al medesimo non consegnato o tardivamente consegnato: protezione che appare
necessario garantire al detto beneficiario (collaboratore o testimone) così da consentigli di non
subire pregiudizio in ambito processuale dall’intempestività della consegna.
5. La conclusione cui pervengono le Sezioni Unite è che un adeguato contemperamento dei
fondamentali diritti dell’interessato (al giusto processo ed alla vita privata) si attua riconoscendo
non solo l’obbligo del Servizio di protezione di cooperare fattivamente per la consegna al suo
destinatario dell’atto notificato, ma anche una tutela restitutoria di quest’ultimo – e del suo diritto
di conoscere gli atti processuali che lo riguardano, al contempo mantenendo la sicurezza imposta
dalla sua sottoposizione al programma di protezione – mediante l’istituto generale della
rimessione in termini, previsto dall’art. 153, co. 2, cod. proc. civ., opportunamente adeguata dal
giudice del merito alle peculiarità della fattispecie; e la conclusione è estesa anche alla fattispecie
della notificazione presso il Servizio centrale (oggetto della controversia all’esame del Supremo
Collegio), che si riconosce non già sostituirsi, ma affiancarsi a quella ordinaria o presso la
residenza (quand’anche fittizia), proprio per la compresenza dell’obbligo di consegna a carico del
Servizio medesimo e della salvaguardia dei diritti del beneficiario costituita dalla rimessione in
termini.
6. Il contemperamento delle esigenze del notificante e del destinatario della notifica è infine
espressamente riconosciuto conforme alla giurisprudenza della Corte europea dei diritti
dell’Uomo: che ammette, da un lato, limitazioni al diritto alla vita privata di matrice
convenzionale purché fondate su di una base legale, proporzionate e necessarie in relazione
all’ampio margine di apprezzamento riconosciuto agli Stati in caso di bilanciamento fra diritti
fondamentali (Corte edu, 26 marzo 1987, Lender c. Svezia, § 48; Corte edu, 7 luglio 1989,
Soering c. Regno Unito, § 89, Corte edu [GC] 10 aprile 2007, Evans c. Regno Unito, § 77; cfr.,
ancora, sul diritto al giusto processo (Corte edu, 18 marzo 1997, Mantovanelli c. Francia, § 33),
ma che tollera, a certe condizioni, anche limitazioni al diritto all’accesso ad un tribunale (Corte
edu, 29 luglio 1998, Guérin c. Francia, § 37; Corte edu, 19 dicembre 1997, Brualla Gómez de la
Torre c. Spagna, § 33, Corte edu, 2 giugno 2016, Papaioannou c. Grecia, § 49; Corte edu, 15
settembre 2016, Trevisanato c. Italia, § 33). Infatti, la limitazione alla propria sfera privata
correlata alla ricezione diretta degli atti giudiziari sottesa all’ammissione al programma di
protezione che deriva dall’allontanamento del beneficiario dall’ambiente nel quale egli si trova
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