Page 39 - Bollettino I Semestre 2019
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poi, che nell’approfondimento del contraddittorio garantito alla ricorrente, la stessa non era
riuscita a provare l’esistenza del nesso di causalità richiesto.
Pertanto, la Corte ha emesso una declaratoria di irricevibilità̀ per manifesta infondatezza dei
motivi di ricorso (art. 35, par. 3 e 4).
16. Diversamente, nell’attuale caso Cordella ed altri c. Italia, i ricorrenti hanno denunciato
l'assenza di misure statali per proteggere la loro salute e l'ambiente. È solo su quest'ultima
domanda, diversa da quella in discussione nel caso Smaltini che la Corte è stata chiamata a
decidere. In altri termini, l’impostazione del ricorso Smaltini, fondato unicamente sulla violazione
da parte delle autorità nazionali degli obblighi procedurali connessi alla tutela del diritto alla vita
ex art. 2 della Convenzione, aveva inciso profondamente sugli esiti della causa, donde la Corte
di Strasburgo aveva in quel caso limitato le proprie valutazioni al dato testuale del petitum, dove
si lamentava solamente la mancata constatazione da parte delle autorità nazionali dell’esistenza
di un rapporto di causalità tra le emissioni inquinanti prodotte dallo stabilimento ILVA e la
patologia diagnosticata alla ricorrente, deceduta nelle more del giudizio. Da qui, dunque, la
diversità dei casi che ha consentito, in quello deciso il 24 gennaio 2019, di esaminare funditus
la questione, pervenendo ad un giudizio di condanna dell’Italia, non incidendo la circostanza del
mancato esperimento delle vie di ricorso interno, perché, in relazione al petitum proposto nel
caso Cordella ed altri, non vi era alcuna necessità di sperimentarle.
Si ricorda, come è noto, che entro tre mesi l’Italia potrà decidere se proporre o meno istanza di
rimessione alla Grande Camera della questione.
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