Page 44 - Bollettino I Semestre 2019
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alors qu’il était interrogé en tant que témoin, le quatrième requérant a commencé à s’auto-incriminer et les
policiers qui conduisaient l’interrogatoire ont interrompu celui-ci afin de demander des instructions à leur
supérieur. La Cour est convaincue qu’à ce stade l’interrogatoire avait donné corps au soupçon de perpétration
par lui d’une infraction pénale, de sorte que, à partir de ce moment-là, les actions effectuées par la police ont eu
des répercussions importantes sur sa situation et qu’il était dès lors l’objet d’une «accusation en matière pénale»
au sens autonome que revêt cette expression sur le terrain de l’article 6 de la Convention.
Proprio richiamando la predetta affermazione, la Corte EDU ha, nel caso ora in esame, osservato
che, anche a voler ritenere che i necessari indizi di reità non risultassero già acquisiti nel
momento dell’interrogatorio svolto alle ore 1.45 del 6.11.2007, a conclusione diverse doveva
giungersi, come riconosciuto anche dal Governo italiano, per il successivo interrogatorio svolto
alle ore 5.45.
La Corte – sempre in linea con i propri precedenti in materia (Corte EDU, Grande Chambre,
09.11.2018, caso BEUZE c. Belgio) – ha ribadito che le restrizioni al diritto di essere assistito da
un avvocato sono legittime solo se:
1) giustificate da ‘validi motivi’ (c.d. compelling reasons);
2) vi si ricorra solo in circostanze eccezionali;
3) abbiano natura temporanea;
4) vengano parametrate su una valutazione individuale delle circostanze particolari del caso
concreto.
Nel caso di specie, tuttavia, la Corte ha osservato che le autorità italiane non avevano allegato
né dei validi motivi, né delle speciali circostanze in grado di giustificare una limitazione delle
garanzie della ricorrente, e neppure erano riuscite a dimostrare che, nonostante l’accertata
indebita restrizione del diritto della ricorrente all’assistenza di un difensore, il processo potesse
definirsi ugualmente equo.
4.2. Con riferimento al diritto all’assistenza di un interprete, la Corte di Strasburgo ha ricordato
che incombe sulle Autorità procedenti l’onere non soltanto di nominare, ma anche di controllare
di continuo la proficuità dell’operato dell’interprete nominato nell’interesse del soggetto assistito,
richiamando, in proposito, la propria decisione emessa dalla IV Sezione, 28/08/2018, caso
VIZGIRDA contro Slovenia, che aveva efficacemente osservato quanto segue:
75. Under paragraph 3 (a) of Article 6 of the Convention, any person charged with a criminal offence has the
right “to be informed promptly, in a language which he understands and in detail, of the nature and cause of the
accusation against him”. Whilst this provision does not specify that the relevant information should be given in
writing or translated in written form for a foreign defendant, it does point to the need for special attention to be
paid to the notification of the “accusation” to the defendant. An indictment plays a crucial role in the criminal
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