Page 53 - Bollettino I Semestre 2019
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esige motivi validi per sostituire l’opinione dei tribunali interni con la propria (si veda MGN Limited
c. Regno Unito, n. 39401/04, §§ 150 e 155, 18 gennaio 2011)” -cfr. § 29 dec.cit-.
3.3. La Corte edu, in definitiva, ritiene che il bilanciamento tra diritti fondamentali operato dal
giudice nazionale possa portare alla limitazione della libertà di espressione del giornalista e,
dunque, condurre ad un’affermazione di sua responsabilità. Ed in questa prospettiva la sentenza
Sallusti ha ritenuto la correttezza della decisione nazionale che aveva riconosciuto la condotta
diffamatoria. Ma accanto a questa prima verifica la Corte edu richiede un’ulteriore accertamento
in punto di proporzionalità della sanzione concretamente inflitta dal giudice nazionale al
giornalista ritenuto responsabile. Ed il margine di apprezzamento sul punto sembra ridursi
drasticamente.
3.4. Il giudice di Strasburgo, infatti, da un lato riconosce all’autorità nazionale il potere di
valutare la ricorrenza di siffatte circostanze, tuttavia tralasciando di compiere un esame
approfondito delle ragioni che la Corte di Cassazione, sulla base della giurisprudenza della Corte
edu, aveva esplicitamente poste a giustificazione dell’applicazione della sanzione detentiva.
3.5. Né pare potersi ritenere che le esemplificazioni che pure compaiono nella giurisprudenza
della Corte europea circa l’ipotesi di eccezionale circostanze – specificamente l’incitamento
all’odio raziale o alla violenza desumibile dalla condotta diffamatoria del giornalista – possano
contenere fino ad eliderle le ipotesi che l’autorità giudiziaria nazionale ritenga integrare
l’eccezionalità. Se così fosse, in verità, si finirebbe con l’attribuire alle pronunzie della Corte
europea un significato che va oltre l’affermazione esposta anche nella sentenza qui in rassegna
(concernente i c.d. hate speech- per un’esemplificazione di tali ipotesi nella giurisprudenza
europea v. la scheda informativa predisposta dalla Corte edu, in
https://www.echr.coe.int/Documents/FS_Hate_speech_ENG.pdf-) e che, del resto, nelle stesse
intenzioni della Corte non sembra sottrarre al margine discrezionale dello Stato il potere di
delineare il contenuto dell’eccezionalità tratteggiata in termini generali dal giudice europeo.
3.6. Ora, il giudice di legittimità, nella sentenza più sopra ricordato, aveva valorizzato la gravità
dell’episodio e l’aggressione di diversi valori fondamentali in capo ad una pluralità di soggetti per
effetto della pubblicazione dell’articolo, alcuni dei quali direttamente rivolti a porre in discussione
l’autorità del potere giudiziario e le pericolose ricadute che ciò avrebbe potuto produrre nel
contesto sociale nazionale. In sostanza, un’articolata e puntuale motivazione di quelle
circostanze eccezionali che la Corte edu non ha tuttavia ritenuto sufficiente, limitandosi a ritenere
le stesse inidonee a dimostrare la ricorrenza di eccezionali circostanze per giustificare l’intervento
sanzionatorio detentivo.
3.7. Certo, emerge dalla sentenza della Corte europea, al di là della motivazione che avrebbe
forse potuto esporre in modo più analitico le criticità del ragionamento esternato dalla Cassazione
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