Page 53 - Bollettino I Semestre 2019
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esige motivi validi per sostituire l’opinione dei tribunali interni con la propria (si veda MGN Limited
            c. Regno Unito, n. 39401/04, §§ 150 e 155, 18 gennaio 2011)” -cfr. § 29 dec.cit-.


            3.3. La Corte edu, in definitiva, ritiene che il bilanciamento tra diritti fondamentali operato dal
            giudice  nazionale  possa  portare  alla  limitazione  della libertà  di  espressione  del  giornalista  e,
            dunque, condurre ad un’affermazione di sua responsabilità. Ed in questa prospettiva la sentenza

            Sallusti ha ritenuto la correttezza della decisione nazionale che aveva riconosciuto la condotta
            diffamatoria. Ma accanto a questa prima verifica la Corte edu richiede un’ulteriore accertamento
            in  punto  di  proporzionalità  della  sanzione  concretamente  inflitta  dal  giudice  nazionale  al
            giornalista  ritenuto  responsabile.  Ed  il  margine  di  apprezzamento  sul  punto  sembra  ridursi

            drasticamente.

            3.4.  Il  giudice  di  Strasburgo,  infatti,  da  un  lato  riconosce  all’autorità  nazionale  il  potere  di
            valutare  la  ricorrenza  di  siffatte  circostanze,  tuttavia  tralasciando  di  compiere  un  esame

            approfondito delle ragioni che la Corte di Cassazione, sulla base della giurisprudenza della Corte
            edu, aveva esplicitamente poste a giustificazione dell’applicazione della sanzione detentiva.

            3.5. Né pare potersi ritenere che le esemplificazioni che pure compaiono nella giurisprudenza

            della  Corte  europea  circa  l’ipotesi  di  eccezionale  circostanze  –  specificamente  l’incitamento
            all’odio raziale o alla violenza desumibile dalla condotta diffamatoria del giornalista – possano
            contenere  fino  ad  eliderle  le  ipotesi  che  l’autorità  giudiziaria  nazionale  ritenga  integrare

            l’eccezionalità.  Se  così  fosse,  in  verità,  si  finirebbe  con  l’attribuire  alle  pronunzie  della  Corte
            europea un significato che va oltre l’affermazione esposta anche nella sentenza qui in rassegna
            (concernente  i  c.d.  hate  speech-    per  un’esemplificazione  di  tali  ipotesi  nella  giurisprudenza
            europea      v.    la    scheda     informativa     predisposta     dalla    Corte    edu,     in

            https://www.echr.coe.int/Documents/FS_Hate_speech_ENG.pdf-) e che, del resto, nelle stesse
            intenzioni  della  Corte  non  sembra  sottrarre  al  margine  discrezionale  dello  Stato  il  potere  di
            delineare il contenuto dell’eccezionalità tratteggiata in termini generali dal giudice europeo.


            3.6. Ora, il giudice di legittimità, nella sentenza più sopra ricordato, aveva valorizzato la gravità
            dell’episodio e l’aggressione di diversi valori fondamentali in capo ad una pluralità di soggetti per
            effetto della pubblicazione dell’articolo, alcuni dei quali direttamente rivolti a porre in discussione

            l’autorità  del  potere  giudiziario  e  le  pericolose  ricadute  che  ciò  avrebbe  potuto  produrre  nel
            contesto  sociale  nazionale.  In  sostanza,  un’articolata  e  puntuale  motivazione  di  quelle
            circostanze eccezionali che la Corte edu non ha tuttavia ritenuto sufficiente, limitandosi a ritenere
            le stesse inidonee a dimostrare la ricorrenza di eccezionali circostanze per giustificare l’intervento

            sanzionatorio detentivo.

            3.7. Certo, emerge dalla sentenza della Corte europea, al di là della motivazione che avrebbe

            forse potuto esporre in modo più analitico le criticità del ragionamento esternato dalla Cassazione


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