Page 54 - Bollettino I Semestre 2019
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al fine di giustificare la violazione dell’art. 10 Cost., un “non detto” in ordine all’idea di fondo che
anima il giudice di Strasburgo e, più in generale, le istituzioni europee in ordine in ordine
all’incompatibilità in astratto fra i fatti riconducibili a diffamazione a mezzo stampa e sanzione
detentiva.
3.8. Di ciò si ha conferma, del resto, nella Risoluzione 1920 (2013) dell’Assemblea parlamentare
del Consiglio d’Europa intitolata “Lo stato della libertà dei mezzi di informazione in Europa” – in
http://www.assembly.coe.int - e nel successivo parere n. 715/2013 reso il 9 novembre 2013
dalla Commissione di Venezia – “Parere sulla legislazione italiana in materia di diffamazione”).
3.9. Del resto, nella direzione appena descritta la circolare dell’11 ottobre 2013 resa dall’allora
Procuratore della Repubblica di Milano dopo la sentenza della Corte edu Belpietro c. Italia, aveva
invitato i Pubblici Ministeri di quell’ufficio a segnalare «preventivamente i casi nei quali potevano
ricorrere quelle “circostanze eccezionali” capaci di rendere proporzionata la richiesta di
applicazione di pena detentiva.
4. Vale la pena rammentare i due precedenti citati nella sentenza della Corte edu a sostegno
della ritenuta insussistenza di ipotesi eccezionali idonee a giustificare l’applicazione della
sanzione detentiva ad opera della Cassazione.
4.1. La già ricordata Corte edu, 4 settembre 2013, Belpietro c. Italia (ric.n. 43612/07) ebbe a
riscontrare una violazione dell’art. 10 della Cedu in quanto il direttore di un quotidiano nazionale
era stato condannato a quattro mesi di reclusione, oltre a un risarcimento del danno complessivo
di euro 110.000,00, per omesso controllo in relazione ad una diffamazione a mezzo stampa. I
giudici di Strasburgo hanno ritenuto che, nonostante l’esecuzione della sanzione fosse stata
sospesa condizionalmente, «l’irrogazione in particolare di una pena detentiva ha potuto avere
un significativo effetto dissuasivo», in contrasto con il già richiamato art. 10 CEDU. Non pare
superfluo evidenziare che la sentenza della Corte di Cassazione che aveva definito il
procedimento Belpietro in ambito interno – Cass. pen. n. 13198/2010, dep. 8 aprile 2010 –
aveva omesso di motivare sulla compatibilità della misura detentiva irrogata rispetto all’art. 10
CEDU e sulla ricorrenza di un’ipotesi eccezionale.
4.2. Quanto alla sentenza resa in data 8.10.2013 (ricorso n. 30210/06, Ricci c. Italia) pure
ricordata nella pronunzia qui in rassegna la Corte edu, pur constatando che la sentenza dei
giudici nazionali era conforme alla Convenzione nella parte in cui assicurava il diritto alla
riservatezza delle comunicazioni, ha però condannato l’Italia in quanto la pena del carcere,
laddove è in gioco la libertà di stampa, è contraria alla Convenzione europea.
4.3. In particolare Antonio Ricci, autore della trasmissione televisiva “Striscia la notizia”,
trasmessa da Canale 5, era stato condannato alla pena di mesi 4 di reclusione (con pena sospesa)
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