Page 54 - Bollettino I Semestre 2019
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al fine di giustificare la violazione dell’art. 10 Cost., un “non detto” in ordine all’idea di fondo che
            anima  il  giudice  di  Strasburgo  e,  più  in  generale,  le  istituzioni  europee  in  ordine  in  ordine
            all’incompatibilità  in astratto  fra i fatti riconducibili a diffamazione a mezzo stampa  e sanzione

            detentiva.

            3.8. Di ciò si ha conferma, del resto, nella Risoluzione 1920 (2013) dell’Assemblea parlamentare

            del Consiglio d’Europa intitolata “Lo stato della libertà dei mezzi di informazione in Europa” – in
            http://www.assembly.coe.int - e nel successivo parere n. 715/2013 reso il 9 novembre 2013
            dalla Commissione di Venezia – “Parere sulla legislazione italiana in materia di diffamazione”).


            3.9. Del resto, nella direzione appena descritta la circolare dell’11 ottobre 2013 resa dall’allora
            Procuratore della Repubblica di Milano dopo la sentenza della Corte edu Belpietro c. Italia, aveva
            invitato i Pubblici Ministeri di quell’ufficio a segnalare «preventivamente i casi nei quali potevano
            ricorrere  quelle  “circostanze  eccezionali”  capaci  di  rendere  proporzionata  la  richiesta  di

            applicazione di pena detentiva.

            4. Vale la pena rammentare i due precedenti citati nella sentenza della Corte edu a sostegno
            della  ritenuta  insussistenza  di  ipotesi  eccezionali  idonee  a  giustificare  l’applicazione  della

            sanzione detentiva ad opera della Cassazione.

             4.1. La già ricordata Corte edu, 4 settembre 2013, Belpietro c. Italia (ric.n. 43612/07) ebbe a

            riscontrare una violazione dell’art. 10 della Cedu in quanto il direttore di un quotidiano nazionale
            era stato condannato a quattro mesi di reclusione, oltre a un risarcimento del danno complessivo
            di euro 110.000,00, per omesso controllo in relazione ad una diffamazione a mezzo stampa. I
            giudici  di  Strasburgo  hanno  ritenuto  che,  nonostante  l’esecuzione  della  sanzione  fosse  stata

            sospesa condizionalmente, «l’irrogazione in particolare di una pena detentiva ha potuto avere
            un significativo effetto dissuasivo», in contrasto con il già richiamato art. 10 CEDU. Non pare
            superfluo  evidenziare  che  la  sentenza  della  Corte  di  Cassazione  che  aveva  definito  il
            procedimento  Belpietro in ambito interno  – Cass. pen. n. 13198/2010, dep. 8 aprile 2010  –

            aveva omesso di motivare sulla compatibilità della misura detentiva irrogata rispetto all’art. 10
            CEDU e sulla ricorrenza di un’ipotesi eccezionale.


            4.2. Quanto alla sentenza resa in data 8.10.2013 (ricorso n. 30210/06,  Ricci  c.  Italia) pure
            ricordata nella pronunzia qui in rassegna la Corte  edu, pur constatando che la sentenza dei
            giudici  nazionali  era  conforme  alla  Convenzione  nella  parte  in  cui  assicurava  il  diritto  alla

            riservatezza  delle  comunicazioni,  ha  però  condannato  l’Italia  in  quanto  la  pena  del  carcere,
            laddove è in gioco la libertà di stampa, è contraria alla Convenzione europea.

            4.3.  In  particolare  Antonio  Ricci,  autore  della  trasmissione  televisiva  “Striscia  la  notizia”,

            trasmessa da Canale 5, era stato condannato alla pena di mesi 4 di reclusione (con pena sospesa)



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