Page 50 - Bollettino I Semestre 2019
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dell’art. 10 Cedu per l’applicazione al giornalista di una pena detentiva giudicata sproporzionata)
che Corte Edu, 6.12.07, Katrami c. Grecia (con la quale la Corte edu aveva parimenti
riconosciuto la violazione dell’art. 10 Cedu per l’applicazione di una pena detentiva sospesa
ritenuta sproporzionata in relazione a una diffamazione a mezzo stampa). Il giudice di legittimità
menzionava, ancora, Corte edu 16.4.2009, Egeland and Hanseid) nella quale il giudice europeo
aveva ritenuto corrispondente "ad un pressante bisogno sociale" l'applicazione di pena detentiva
ai redattori capo di due quotidiani che avevano pubblicato fotografie – scattate senza il consenso
dell'interessata – che ritraevano una donna, sconvolta e in lacrime, nell'atto di essere
accompagnata in carcere per scontare la pena di 21 anni di reclusione per omicidio – vicenda,
tuttavia, riferibile ad un caso nel quale era stata comminata una sanzione pecuniaria, convertibile
in caso di inadempimento in pena detentiva –.
1.9. Sulla base di tale quadro del diritto vivente della Corte europea la Cassazione, dopo avere
chiarito che non ricorrevano i presupposti per la sospensione condizionale della pena passava a
verificare se il caso al suo esame potesse essere ricondotto alle ipotesi eccezionali per le quali la
Corte edu ammetteva il ricorso delle autorità nazionali alla misura detentiva nei confronti del
giornalista.
1.10. La Cassazione, per giustificare il trattamento sanzionatorio applicato dal giudice di merito
e al fine fornire un’interpretazione convenzionalmente orientata del sistema interno aveva
valorizzato, in particolare: a) il carattere plurioffensivo della condotta trasgressiva in danno della
minore querelante, del medico e dei genitori adottivi, capaci di conferire al fatto un particolare
spessore negativo, alla luce proprio dell'art. 10 CEDU, laddove collega la necessità dell'intervento
limitativo della libertà di espressione all'esigenza, oltre che di proteggere la reputazione dei
cittadini, di "impedire la divulgazione di informazioni riservate"; b) l’incisione del fatto
diffamatorio sull’autorità del potere giudiziario, peraltro richiamata dall’art.10 CEDU quale
elemento idoneo a restringere la libertà di espressione, ciò costituendo ulteriore giustificazione
all'intervento punitivo dello Stato, in considerazione della gravità del fatto e del danno recato al
magistrato coinvolto da un’offesa ingiustificata, capace di affievolire “…la fiducia della collettività,
che deve costituire schermo e incentivo a un corretto svolgimento di una fondamentale funzione
nello Stato di diritto”: c) l’inconsistenza delle difese dell’imputato quanto alla richiesta di
trattamento sanzionatorio meno severo, in relazione ai precedenti penali specifici (sette, di cui
sei in relazione all'ipotesi ex art. 57 c.p.).
1.11. Concludeva, pertanto, la Cassazione nel senso che “la storia e la razionale valutazione di
questa vicenda hanno configurato i fatti e la personalità del loro autore, in maniera
incontrovertibile, come un'ipotesi eccezionale, legittimante l'inflizione della pena detentiva”.
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