Page 50 - Bollettino I Semestre 2019
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dell’art. 10 Cedu per l’applicazione al giornalista di una pena detentiva giudicata sproporzionata)
            che  Corte  Edu,  6.12.07,  Katrami  c.  Grecia    (con  la  quale  la  Corte  edu  aveva  parimenti
            riconosciuto  la  violazione  dell’art.  10  Cedu  per  l’applicazione  di  una  pena  detentiva  sospesa

            ritenuta sproporzionata in relazione a una diffamazione a mezzo stampa). Il giudice di legittimità
            menzionava, ancora, Corte edu 16.4.2009, Egeland and Hanseid) nella quale il giudice  europeo
            aveva ritenuto corrispondente "ad un pressante bisogno sociale" l'applicazione di pena detentiva
            ai redattori capo di due quotidiani che avevano pubblicato fotografie – scattate senza il consenso

            dell'interessata  –  che  ritraevano  una  donna,  sconvolta  e  in  lacrime,  nell'atto  di  essere
            accompagnata in carcere per scontare la pena di 21 anni di reclusione per omicidio – vicenda,
            tuttavia, riferibile ad un caso nel quale era stata comminata una sanzione pecuniaria, convertibile

            in caso di inadempimento in pena detentiva –.

            1.9. Sulla base di tale quadro del diritto vivente della Corte europea la Cassazione, dopo avere

            chiarito che non ricorrevano i presupposti per la sospensione condizionale della pena passava a
            verificare se il caso al suo esame potesse essere ricondotto alle ipotesi eccezionali per le quali la
            Corte edu ammetteva il ricorso delle autorità nazionali alla misura detentiva nei confronti del
            giornalista.


            1.10. La Cassazione, per giustificare il trattamento sanzionatorio applicato dal giudice di merito
            e  al  fine  fornire  un’interpretazione  convenzionalmente  orientata  del  sistema  interno  aveva
            valorizzato, in particolare: a) il carattere plurioffensivo della condotta trasgressiva in danno della

            minore querelante, del medico e dei genitori adottivi, capaci di conferire al fatto un particolare
            spessore negativo, alla luce proprio dell'art. 10 CEDU, laddove collega la necessità dell'intervento
            limitativo  della  libertà  di  espressione  all'esigenza,  oltre  che  di  proteggere  la  reputazione  dei

            cittadini,  di  "impedire  la  divulgazione  di  informazioni  riservate";  b)  l’incisione  del  fatto
            diffamatorio  sull’autorità  del  potere  giudiziario,  peraltro  richiamata  dall’art.10  CEDU  quale
            elemento idoneo a restringere la libertà di espressione, ciò costituendo ulteriore giustificazione
            all'intervento punitivo dello Stato, in considerazione della gravità del fatto e del danno recato al

            magistrato coinvolto da un’offesa ingiustificata, capace di affievolire “…la fiducia della collettività,
            che deve costituire schermo e incentivo a un corretto svolgimento di una fondamentale funzione
            nello  Stato  di  diritto”:  c)  l’inconsistenza  delle  difese  dell’imputato  quanto  alla  richiesta  di

            trattamento sanzionatorio meno severo, in relazione ai precedenti penali specifici (sette, di cui
            sei in relazione all'ipotesi ex art. 57 c.p.).

            1.11. Concludeva, pertanto, la Cassazione nel senso che “la storia e la razionale valutazione di

            questa  vicenda  hanno  configurato  i  fatti  e  la  personalità  del  loro  autore,  in  maniera
            incontrovertibile, come un'ipotesi eccezionale, legittimante l'inflizione della pena detentiva”.







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