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Anche l’ultima riforma  del mercato del lavoro (Jobs Act – Legge 10 dicembre 2014, n. 183 e successivi decreti
            legislativi attuativi) ribadisce la centralità del sistema delle comunicazioni obbligatorie prevedendone imple-
            mentazioni, come nel caso della c.d. “offerta di conciliazione” prevista dall’articolo 6 del Decreto legislativo
            n. 23/2015 per comunicare – attraverso l’UNILAV – l’avvenuta o mancata conciliazione relativa all’offerta
            facoltativa avanzata dal datore di lavoro a seguito di un licenziamento o, ancora, nel caso della nuova comu-
            nicazione per le dimissioni volontarie/risoluzione consensuale dove la comunicazione di cessazione agisce
            come sistema di “chiusura” del percorso iniziato con la manifestazione della volontà del cittadino di recedere
            dal rapporto di lavoro. Proprio in virtù del ruolo strategico svolto negli anni dal sistema, l’articolo 13 del
            Decreto  legislativo  14  settembre  2015,  n.  150,  costitutivo  dell’Agenzia  nazionale  per  le  politiche  attive
            (ANPAL) lo inserisce a pieno titolo tra le componenti fondamentali del Sistema informativo delle politiche
            attive (comma 2, lett. b).

            Dopo una breve parentesi che prevedeva l’invio delle comunicazioni obbligatorie ad Anpal (art. 13, co. 4 del
            Decreto legislativo 15 settembre 2015, n. 150), l’articolo 3-bis del Decreto legge 3 settembre 2019, n. 101
            convertito con modificazioni nella Legge 2 novembre 2019, n. 128 riscrive l’articolo 13, comma 4 del Decreto
            legislativo 15 settembre 2015, n. 150 e riporta al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali la competenza
            in materia di “Comunicazioni Obbligatorie”.

            A più di dieci anni dalla sua introduzione, il sistema delle comunicazioni obbligatorie costituisce il punto di
            riferimento per tutte le comunicazioni in materia di rapporti di lavoro che devono essere effettuate esclusi-
            vamente con modalità telematica (articolo 16 del Decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151): i dizionari
            terminologici e gli standard tecnici di comunicazione sono alla base di tutti i modelli e comunicazioni intro-
            dotte via via dalle norme in materia di mercato del lavoro, e sono il punto di riferimento per valutare l’effi-
            cacia di alcune politiche rivolte all’inserimento nel mercato del lavoro, compresa quella relativa ai percorsi
            scolastici. Non da meno è da sottolineare il contributo che il sistema dà all’attività di vigilanza per verificare
            la genuinità del rapporto di lavoro e gli eventuali comportamenti elusivi dei datori di lavoro; ma questo è un
            altro mestiere che il sistema che raccoglie i dati amministrativi comunque svolge egregiamente attraverso il
            cruscotto messo a disposizione degli ispettori.


            2. Il trattamento dei dati amministrativi delle CO

            Appare utili fornire alcuni elementi del trattamento dati che, partendo dal database amministrativo delle CO,
            arriva alla definizione del database statistico (SISCO, Sistema Informativo Statistico delle Comunicazioni Ob-
            bligatorie).
            2.1 I Rapporti di lavoro

            Il singolo evento rilevato dalle Comunicazioni Obbligatorie - ossia l’informazione elementare - è definibile
            come un evento osservato in un certo momento temporale di un certo tipo: un avviamento al lavoro, una
            trasformazione, una proroga, una cessazione. Esso è l’elemento base su cui si fonda l’intero sistema informa-
            tivo e di norma è caratterizzato da una data di inizio, eventualmente da una data di fine, e da uno o più
            soggetti interessati (persone, imprese, ecc.). Tali eventi, al fine di aumentare il loro contributo informativo,
            sono aggregati in rapporti di lavoro, considerando cioè tutti gli eventi successivi e contigui che legano due
            soggetti (lavoratore e datore di lavoro, ad esempio la filiera avviamento, proroga, trasformazione, cessa-
            zione) e che, appunto, concorrono alla creazione di un unico rapporto di lavoro.
            Il rapporto di lavoro descrive il massimo livello di aggregazione degli eventi e il punto di partenza per tutte le
            aggregazioni successive. In questo senso esso rappresenta una nuova unità statistica che, appunto, è la com-
            binazione di più eventi. Un rapporto di lavoro viene, quindi, definito dalla relazione fra un datore di lavoro e
            un lavoratore rispetto ad una stessa data inizio, informazione sempre presente in qualsiasi movimento; esso
            è, pertanto, identificato da una chiave tripartita composta dal codice fiscale del datore di lavoro, dal codice






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