Page 92 - rapporto_CO_def_2021_v3
P. 92

APPENDICE


            1. Il quadro normativo

            Il quadro normativo che disciplina il sistema delle Comunicazioni Obbligatorie discende innanzitutto dai
            commi dal 1180 al 1185 dell’articolo unico della legge 296/2006 (Legge Finanziaria per il 2007). In essi si
            leggeva che tutti i datori di lavoro pubblici e privati devono comunicare al servizio competente ove è ubicata
            la sede di lavoro, esclusivamente in via telematica, l’instaurazione, la proroga, la trasformazione e la cessa-
            zione dei rapporti di lavoro.

            Le modalità di comunicazione, i tempi, le informazioni da comunicare sono contenuti nel Decreto del Ministro
            del Lavoro e della Previdenza Sociale 30 ottobre 2007 che ha adottato anche i modelli di comunicazione con
            i quali vengono messi a disposizione tutte le informazioni riguardanti datore di lavoro, lavoratore e rapporto
            di lavoro, oggetto della comunicazione stessa.

            Queste due norme fondamentali non sono un’assoluta novità per il quadro normativo italiano (la Legge n.
            264/49, prevedeva la comunicazione di cessazione dei rapporti di lavoro, da effettuarsi entro cinque giorni
            dal verificarsi dell’evento; la Legge 608/96 prevedeva la comunicazione di assunzione, da effettuarsi sempre
            entro cinque giorni; il Decreto legislativo n.276/2003, ribadiva la necessità di procedere a definire il nuovo
            quadro di comunicazioni dai datori di lavoro ai servizi per l’impiego), ma esse intervengono in maniera so-
            stanziale sia sulla semplificazione amministrativa (“principio di pluriefficacia” della comunicazione, secondo
            cui la comunicazione effettuata al servizio competente è anche valida ai fini degli adempimenti degli obblighi
            verso servizi ispettivi, enti previdenziali e altre amministrazioni interessati, come il Ministero dell’Interno in
            caso di cittadini stranieri) sia sulle modalità di comunicazione da effettuarsi – a partire dal 1° marzo 2008 –
            esclusivamente per via telematica.

            Questi elementi, unitamente ai tempi di comunicazione - che nel caso dell’assunzione vengono anticipati al
            giorno precedente l’instaurazione del rapporto di lavoro, in ragione degli effetti che lo stesso ha sulla vigi-
            lanza– creano le basi del Sistema Informativo Statistico delle Comunicazioni Obbligatorie (SISCO) utilizzato
            sia per l’analisi del mercato del lavoro sia per la verifica di eventuali comportamenti distorsivi.

            Il sistema si è via via arricchito di ulteriori interventi semplificatori, disciplinando diversi settori economici e
            tenendo eventualmente conto delle loro specificità. Oltre al settore del lavoro in somministrazione, discipli-
            nato dallo stesso decreto del 30 ottobre 2007, che però prevede una tempistica diversa per la comunicazione
            (il giorno 20 del mese successivo il verificarsi degli eventi), bisogna ricordare: il Decreto del Ministro del La-
            voro e della Previdenza Sociale 24 gennaio 2008 che disciplina le comunicazioni obbligatorie degli armatori
            per i rapporti di lavoro che si svolgono sulla nave; la Legge 4 novembre 2010, n. 183 che prevede termini
            diversi (entro il ventesimo giorno successivo al verificarsi dell’evento) per le comunicazioni delle pubbliche
            amministrazioni; la Legge 25 ottobre 2007, n. 176 che ha modificato i termini di comunicazione (entro 10
            giorni dal verificarsi dell’evento) per gli istituti scolastici; nonché gli ulteriori interventi di semplificazione
            adottati in materia di comunicazione concernenti lavoratori stranieri che hanno eliminato la necessità di pre-
            sentare il c.d. Modello Q, integrando le comunicazioni obbligatorie dei dati contenuti in tale modello; o, an-
            cora, la chiamata del lavoro intermittente che costituisce un’appendice del sistema in caso di utilizzo di lavo-
            ratori assunti con contratto di lavoro intermittente ma non ancora utilizzati.

            A eccezione dei lavoratori domestici, la cui comunicazione a partire da gennaio 2009, per effetto della Legge
            Finanziaria 2008, deve essere effettuata direttamente all’INPS, tutti i datori di lavoro, pubblici e privati, ed
            enti pubblici economici devono effettuare le comunicazioni di instaurazione, variazione, cessazione dei rap-
            porti di lavoro al servizio competente ove è ubicata la sede di lavoro. Questo permette di avere a disposizione
            una serie di informazioni che per completezza di dati raccolti e modalità di comunicazione costituisce una
            componente fondamentale delle base dati sul mercato del lavoro, individuate via via nelle riforme del set-
            tore: dalla dorsale informativa alla banca dati politiche attive e passive, quest’ultima introdotta dall’articolo
            8 del Decreto legge 28 giugno 2012, n. 78 convertito con modificazioni nella Legge 9 agosto 2013, n. 99.





           87
   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97