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APPENDICE
1. Il quadro normativo
Il quadro normativo che disciplina il sistema delle Comunicazioni Obbligatorie discende innanzitutto dai
commi dal 1180 al 1185 dell’articolo unico della legge 296/2006 (Legge Finanziaria per il 2007). In essi si
leggeva che tutti i datori di lavoro pubblici e privati devono comunicare al servizio competente ove è ubicata
la sede di lavoro, esclusivamente in via telematica, l’instaurazione, la proroga, la trasformazione e la cessa-
zione dei rapporti di lavoro.
Le modalità di comunicazione, i tempi, le informazioni da comunicare sono contenuti nel Decreto del Ministro
del Lavoro e della Previdenza Sociale 30 ottobre 2007 che ha adottato anche i modelli di comunicazione con
i quali vengono messi a disposizione tutte le informazioni riguardanti datore di lavoro, lavoratore e rapporto
di lavoro, oggetto della comunicazione stessa.
Queste due norme fondamentali non sono un’assoluta novità per il quadro normativo italiano (la Legge n.
264/49, prevedeva la comunicazione di cessazione dei rapporti di lavoro, da effettuarsi entro cinque giorni
dal verificarsi dell’evento; la Legge 608/96 prevedeva la comunicazione di assunzione, da effettuarsi sempre
entro cinque giorni; il Decreto legislativo n.276/2003, ribadiva la necessità di procedere a definire il nuovo
quadro di comunicazioni dai datori di lavoro ai servizi per l’impiego), ma esse intervengono in maniera so-
stanziale sia sulla semplificazione amministrativa (“principio di pluriefficacia” della comunicazione, secondo
cui la comunicazione effettuata al servizio competente è anche valida ai fini degli adempimenti degli obblighi
verso servizi ispettivi, enti previdenziali e altre amministrazioni interessati, come il Ministero dell’Interno in
caso di cittadini stranieri) sia sulle modalità di comunicazione da effettuarsi – a partire dal 1° marzo 2008 –
esclusivamente per via telematica.
Questi elementi, unitamente ai tempi di comunicazione - che nel caso dell’assunzione vengono anticipati al
giorno precedente l’instaurazione del rapporto di lavoro, in ragione degli effetti che lo stesso ha sulla vigi-
lanza– creano le basi del Sistema Informativo Statistico delle Comunicazioni Obbligatorie (SISCO) utilizzato
sia per l’analisi del mercato del lavoro sia per la verifica di eventuali comportamenti distorsivi.
Il sistema si è via via arricchito di ulteriori interventi semplificatori, disciplinando diversi settori economici e
tenendo eventualmente conto delle loro specificità. Oltre al settore del lavoro in somministrazione, discipli-
nato dallo stesso decreto del 30 ottobre 2007, che però prevede una tempistica diversa per la comunicazione
(il giorno 20 del mese successivo il verificarsi degli eventi), bisogna ricordare: il Decreto del Ministro del La-
voro e della Previdenza Sociale 24 gennaio 2008 che disciplina le comunicazioni obbligatorie degli armatori
per i rapporti di lavoro che si svolgono sulla nave; la Legge 4 novembre 2010, n. 183 che prevede termini
diversi (entro il ventesimo giorno successivo al verificarsi dell’evento) per le comunicazioni delle pubbliche
amministrazioni; la Legge 25 ottobre 2007, n. 176 che ha modificato i termini di comunicazione (entro 10
giorni dal verificarsi dell’evento) per gli istituti scolastici; nonché gli ulteriori interventi di semplificazione
adottati in materia di comunicazione concernenti lavoratori stranieri che hanno eliminato la necessità di pre-
sentare il c.d. Modello Q, integrando le comunicazioni obbligatorie dei dati contenuti in tale modello; o, an-
cora, la chiamata del lavoro intermittente che costituisce un’appendice del sistema in caso di utilizzo di lavo-
ratori assunti con contratto di lavoro intermittente ma non ancora utilizzati.
A eccezione dei lavoratori domestici, la cui comunicazione a partire da gennaio 2009, per effetto della Legge
Finanziaria 2008, deve essere effettuata direttamente all’INPS, tutti i datori di lavoro, pubblici e privati, ed
enti pubblici economici devono effettuare le comunicazioni di instaurazione, variazione, cessazione dei rap-
porti di lavoro al servizio competente ove è ubicata la sede di lavoro. Questo permette di avere a disposizione
una serie di informazioni che per completezza di dati raccolti e modalità di comunicazione costituisce una
componente fondamentale delle base dati sul mercato del lavoro, individuate via via nelle riforme del set-
tore: dalla dorsale informativa alla banca dati politiche attive e passive, quest’ultima introdotta dall’articolo
8 del Decreto legge 28 giugno 2012, n. 78 convertito con modificazioni nella Legge 9 agosto 2013, n. 99.
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