Page 133 - Q. TERMICI 2021 VERSIONE_DIGITAL
P. 133

Dichiarazione di Conformità/DM. 37/2008




                                  Dichiarazione di conformità



                       D.: La DI.RI. (Dichiarazione di rispondenza), ha validità per gli impianti re-
                       alizzati prima dell’entrata in vigore del DM 37/08. Purtroppo dopo il DM
                       37/08 nessun altra normativa ci ha poi detto cosa fare invece per gli impianti
                       post DM 37/08. Quindi come ci si deve comportare?



                      R.: Per ottenere la DI.CO. per un impianto realizzato dopo il DM 37 non ci sono
                      molte strade:
                      1)     o si trova un’installatore che si accolla la realizzazione dell'ntero impianto
                      e rilascia la DI.CO. come se lo avesse realizzato lui stesso, dopo avere effettuato
                      tutti i controlli dovuti ed eventualmente rifacendo ex novo le parti di impianto che
                      non riesce a controllare (cosa poco probabile).

                      2)     o si compila un bel Rapporto Tecnico di Verifica, in sigla RTV, in base
                      alla norma UNI 10738, che è il documento, compilato dal tecnico installatore, che
                      attesta l’avvenuto controllo dell’impianto. Il RTV attesta l'idoneità e la sicurezza
                      dell'impianto ma non è da confondersi con la Dichiarazione di conformità.

                      3)     o applichiamo  l’art. 7 comma 3 del dm 37 2008 che afferma: “In caso di
                      rifacimento parziale di impianti, il progetto, la dichiarazione di conformità e l’at-
                      testazione di collaudo ove previsto, si riferiscono alla sola parte degli impianti og-
                      getto dell’opera di rifacimento, ma tengono conto della sicurezza e funzionalità
                      dell’intero impianto. Nella dichiarazione di cui al comma 1 e nel progetto di cui
                      all’articolo 5, è espressamente indicata la compatibilità tecnica con le condizioni
                      preesistenti dell’impianto.”

                      Significa quindi, che, sostituendo anche una piccola parte dell’impianto (una valvo-
                      la, un tratto di tubo o altro) l’installatore dichiara di avere controllato la compati-
                      bilità dell’impianto esistente, avendo effettuato anche le prove di tenuta,  quindi la
                      DI.CO. rilasciata in quella occasione avrà validità per tutto l’impianto.




                       D.: Quindi in caso di Dichiarazione di conformità smarrita o non reperibile
                       quale soluzione adottare?


                      R.: Se l'impianto è stato realizzato prima dell'entrata in viglore del DM 37/2008 (il
                      26 marzo 2008) è possibile redigere una Dichiarazione di rispondenza, in caso con-
                      trario è possibile applicare il punto 3 come descritto nella risposta sopra.









        CERCA PAROLA CHIAVE                131 maggIo 2018            TORNA ALL'INDICE
   128   129   130   131   132   133   134   135   136   137   138