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Dichiarazione di Conformità/DM. 37/2008
si è mai intervenuti comporta delle gravi responsabilità. Per meglio dire, se
l’installatore dichiara un impianto conforme alla regola dell’arte senza (la ve-
rifica) dichiara il falso e può essere perseguito ai sensi:
– dell’art. 481 del Codice Penale (“Falsità ideologica commessa da persone
esercenti un servizio di pubblica utilità”). In questo caso la norma è diretta
a tutelare la fiducia dei consociati nei riguardi degli atti pubblici, specificata-
mente in ordine alla garanzia di veridicità.
– dell’art. 483 del Codice Penale (“Falsità ideologica commessa da privato
in atto pubblico”).
Sull’argomento giova puntualizzare che oggetto materiale del reato di cui
all’art.481 c.p. sono quei documenti che la giurisprudenza ha efficacemente
definito “quasi pubblici” ad esplicazione della particolare tutela loro accor-
data.
Si tratta di atti rilasciati da persone che esercitano professioni per il cui eserci-
zio è richiesta una speciale abilitazione da parte dello Stato o che adempiono
un servizio dichiarato di pubblica necessità mediante un atto della pubblica
Amministrazione ovvero se dell’opera di essi il pubblico è obbligato a valersi.
La funzione certificativa attribuita a tali soggetti, unitamente alla particolare
posizione professionale dell’autore, ne giustifica la tutela sotto l’aspetto della
falsità ideologica, in deroga all’art.485 c.p. che, per quanto riguarda le scrit-
ture private, riconosce conseguenze penali unicamente alla falsità materiale.
D.: La ditta che installa uno split è tenuta a rilasciare la dichiarazione di
conformità?
R.: I condizionatori d’ambiente di tipo “split” sono da considerare a tutti gli
effetti come impianti autonomi per il condizionamento dell’aria. Pertanto,
negli edifici adibiti ad uso civile, l’installazione, la trasformazione, l’amplia-
mento e la manutenzione straordinaria degli impianti a “split” sono attività
che possono essere svolte unicamente da ditte installatrici abilitate; cioè da
ditte singole o associate, regolarmente iscritte nel registro delle imprese, di
cui all’art. 8 della L.580/93, (modificato dal Dlgs 15 fwbbraio 2010 n. 23) o
nell’albo provinciale delle imprese artigiane di cui alla L.443/85 e succ. modi-
ficazioni, il cui titolare o il responsabile tecnico preposto all’esercizio dell’at-
tività sia in possesso dei requisiti tecnico professionali ed abbia ottenuto il
relativo certificato di riconoscimento.
Per gli impianti con potenzialità frigorifera superiore a 40000 frigorie/h
(46,5 kW) sussiste l’obbligo della redazione del progetto da parte di un
progettista abilitato, mentre il progetto non è necessario quando la po-
tenzialità è inferiore a 40000 frigorie/h .
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