Page 140 - Q. TERMICI 2021 VERSIONE_DIGITAL
P. 140

Varie


           della delibera condominiale nei
           detti termini, la delega del terzo
           responsabile decade automatica-
           mente.

           Il terzo responsabile informa l’orga-
           nismo di controllo:
           • della delega ricevuta, entro 10
             giorni lavorativi;
           • della eventuale revoca dell’incari-
             co o rinuncia allo stesso, entro 2
             giorni lavorativi;
           • della  decadenza  automatica  (nel
             caso di mancata autorizzazione
             all’adeguamento da parte del con-
             dominio) entro i 2 successivi gior-
             ni lavorativi, nonché le eventuali
             variazioni sia della consistenza
             che della titolarità dell’impianto.
           Come nella precedente disciplina, il terzo responsabile non può delegare ad altri
           le responsabilità assunte e può ricorrere  solo occasionalmente al subappalto o
           all’affidamento di alcune attività di sua competenza, fermo restando il rispetto
           del DM 37/2008,  per le sole attività di manutenzione, e la propria diretta re-
           sponsabilità ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1667 e seguenti del codice civile.

           Il ruolo di terzo responsabile di un impianto è incompatibile con il ruolo di
           venditore di energia per il medesimo impianto, e con le società a qualsiasi titolo
           legate al ruolo di venditore, in qualità di partecipate o controllate o associate  in
           associazioni temporanee d’impresa o aventi stessa partecipazione proprietaria
           o aventi in essere un contratto di collaborazione, a meno che la fornitura sia
           effettuata nell’ambito di un contratto di servizio energia.

           Una grossa novità riguarda i requisiti del terzo responsabile per impianti con
           potenza nominale al focolare superiore a 350 kW, aggiungendo, oltre alla certi-
           ficazione UNI EN ISO 9001 relativa all’attività di gestione e manutenzione degli
           impianti termici, il possesso, in alternativa, della qualificazione SOA nelle
           categorie OG11 o OS28.

           Qualora l’impianto fosse composto anche da macchine frigorifere o pompe di
           calore il Terzo Responsabile deve anche essere in possesso del patentino e cer-
           tificazione FGAS, come previsto dagli art. 8 e 9 del D.P.R. 43/2012 (www.fgas.it).

           Se l’impianto utilizza Fonti di Energia Rinnovabili, il Terzo Responsabile deve
           anche aver frequentato i corsi abilitanti FER.








        CERCA PAROLA CHIAVE            138  I QuesItI termIcI 2018    TORNA ALL'INDICE
   135   136   137   138   139   140   141   142   143   144   145