Page 144 - Q. TERMICI 2021 VERSIONE_DIGITAL
P. 144

Varie



            D.: In base al D.lgs 28 del 2011, è obbligatoria la frequenza dei corsi
            FER al fine della cosiddetta " Qualifica FER"?



           R.: Il D.lgs 28 del 2011, poi modificato dal Decreto Legge 63 del 2013, ha
           disposto che le imprese già abilitate ai sensi del D.M. 37/08 (la ex 46/90) deb-
           bano necessariamente aggiornarsi per poter continuare ad operare su questi
           impianti, e cioè:

           Impianti termoidraulici
           – biomasse per usi energetici
           – pompe di calore per riscaldamento, refrigerazione e produzione ACS (acqua
           calda sanitari)
           – sistemi solari termici

           Impianti elettrici
           – sistemi fotovoltaici e fototermoelettrici


           Cerchiamo di chiarire chi deve frequentare i corsi formativi per ottenere la
           questa qualifica professionale per l’attivita’ di installazione e di manutenzione
           straordinaria di caldaie, caminetti e stufe a biomassa, di sistemi solari fotovol-
           taici e termici sugli edifici, di sistemi geotermici a bassa entalpia e di pompe
           di calore, più conosciuta come “qualifica FER”.

           Precisiamo  che, ad oggi, i soggetti già qualificati all’attività di installazione
           e manutenzione straordinaria di impianti energetici alimentati da fonti rinno-
           vabili (FER) sono coloro in possesso dei requisiti tecnico professionali di cui
           alle lettere a) b) c) e d) del comma 1 dell’articolo 4 del decreto del Ministro
           dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 3. (attenzione che lettere sopra
           NON si riferiscono  al  tipo di qualifica professionale assegnata dalla camera di
           commercio (es. la lettera D per gli impianti idrici e sanitari), bensì  come tale
           abilitazione è stata conseguita.)

           Per cui la lettera a) corrisponde a coloro che hanno ottenuto la qualifica tra-
           mite laurea,
           • la lettera b) si riferisce ai diplomati,
           • la lettera c) ai soggetti in possesso di titolo di formazione professionale
           • la lettera d) a coloro che hanno ottenuto le abilitazioni grazie all’esperienza
             lavorativa come operaio specializzato.

           In pratica, un’impresa che opera su queste tipologie di apparecchi, e che
           ha visto riconosciuti i requisiti professionali del responsabile tecnico en-
           tro il 3 agosto 2013, deve effettuare un corso di aggiornamento di 16 ore
           ogni tre anni (la prima scadenza era il 31 luglio 2016).

           Le imprese, invece, la cui abilitazione professionale è successiva al 3 ago-
           sto 2013, dovranno, entro 3 anni, frequentare:

        CERCA PAROLA CHIAVE            142  I QuesItI termIcI 2018    TORNA ALL'INDICE
   139   140   141   142   143   144   145   146   147   148   149