Page 145 - Q. TERMICI 2021 VERSIONE_DIGITAL
P. 145
Varie
· un corso di aggiornamento di 16 ore, qualora la dimostrazione del
requisito sia avvenuta tramite il possesso di un diploma di laurea o di un di-
ploma di scuola secondaria superiore seguito da un inserimento, di almeno
due anni consecutivi, alle dirette dipendenze di un’impresa del settore (lettere
a e b comma 1, art. 4 M. 37/08);
· effettuare un corso formativo di 80 ore, qualora la dimostrazione del
requisito sia avvenuta tramite un percorso di formazione professionale seguito
da un inserimento, di almeno quattro anni consecutivi, alla dirette dipendenze
di un’impresa del settore o tramite la prestazione lavorativa svolta alle dirette
dipendenze di una impresa abilitata per un periodo non inferiore a tre anni
in qualità di operaio installatore con qualifica di specializzato (lettere c e d
comma 1, art. 4 M. 37/08).
Al termine dei percorsi formativi viene rilasciato un attestato di competenza
che successivamente è trasmesso alla Camera di Commercio la quale aggior-
na le relative visure camerali. Quindi le imprese che non adempiranno a tale
obbligo non potranno più proseguire l’attività di istallazione e manutenzione
straordinaria di impianti ad energia rinnovabile (impianti “FER”).
Tutte le attività formative di aggiornamento realizzate dal 1°agosto 2013 assol-
vono gli obblighi formativi fino al 31/12/2019. (Doc_Conferenza. 2017-01-04
_Linee-guida-Istallatori-FER).
Quindi per mantenere i Requisiti Professionali relativi alle FER, il Responsabi-
le Tecnico avrà dovuto effettuare un corso di 16 ore, entro 31 dicembre 2019.
Il corso deve essere frequentato dal responsabile tecnico dell’azienda e
non necessariamente da chi interviene sulla macchina.
Per essere validi i corsi formativi devono essere svolti solo da Enti accreditati
dalle Regioni, quindi attenzione a soggetti anonimi che propongono queste
tipologie di corsi.
La qualifica FER nulla a che vedere con il patentino FGAS.
CERCA PAROLA CHIAVE 143 maggIo 2018 TORNA ALL'INDICE