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Dichiarazione di Conformità/DM. 37/2008
D. E' ancora obbligatorio consegnare le Dichiarazioni di Conformità al
SUAP (sportello unico per l'edilizia)?
R.: Secondo l’articolo 9 comma 2 del “DL Semplificazioni“, Decreto Legge
9 febbraio 2012, n. 5 convertito in Legge 4 aprile 2012, n. 35 : “…omissis….
La dichiarazione unica di conformita’ e la documentazione allegata sono
conservate presso la sede dell’interessato ed esibite, a richiesta dell’ammini-
strazione, per i relativi controlli. Resta fermo l’obbligo di comunicazione ai fini
del rilascio del certificato di agibilita’ da parte del comune o in caso di allac-
ciamento di una nuova fornitura di gas, energia elettrica o acqua.”
Tradotto: non è più necessario depositare copia della dichiarazione di confor-
mità in comune, se non per gli impianti realizzati in immobili senza agibilità.
Si sottolinea che il Decreto Legge 9 febbraio 2012 n. 5 parla di dichiarazione
di conformità di impianti termici, ma in realtà si riferisce a tutti gli impianti.
Il titolo completo del documento è “Disposizioni urgenti in materia di sem-
plificazione e di sviluppo” e introduce la “Dichiarazione unica di conformità”
per tutti gli impianti: un documento, uguale per tutti gli impianti, che il
Ministero dello Sviluppo Economico dovrà produrre.
Quindi, una volta prodotta la dichiarazione unica di conformità questa va
inviata:
– In caso di nuovo immobile senza agibilità: al SUAP (sportello unico) per ot-
tenere l’agibilità e al Distributore entro 30 giorni dalla nuova fornitura (37/08);
– In caso di immobile agibile: al Distributore in caso di nuova fornitura;
– Negli altri casi: a nessuno. Va tenuta sull’impianto a disposizione in caso
di controlli (es. per DPR 462).
Peccato però, come spesso accade in Italia, il ministero non ha mai pubblicato
il modulo “Dichiarazione Unica di Conformità” da non confondersi con la “Di-
chiarazione di conformità” quindi ci si chiede se a tutti gli effetti il Decreto del
9 febbraio 2012 si può ritenere valido oppure no.
A tal riguardo una posizione positiva in merito è avvalorata anche dal docu-
mento emanato dalla camera dei deputati (Disposizioni urgenti in materia di
semplificazione e di sviluppo D.L. 5/2012 – A.C. 4940-A Schede di lettura) dove
all’art. 9 recita: “Si fa presente che l’art. 11 del D.M. 37 reca taluni obblighi in
ordine al deposito della dichiarazione di conformità presso lo sportello unico
per l’edilizia e l’art. 284 del D.Lgs. 152/2006 prevede obblighi di inoltro alle
autorità competenti. Dovrebbe ritenersi che tali obblighi sono superati dalla
norma in esame (al riguardo, potrebbe essere opportuno un chiarimento).”
Inoltre nel comunicato stampa del Consiglio dei Ministri n. 12 del 27/01/2012,
in cui è stato inizialmente approvato il testo del decreto-legge, è stato sotto-
lineato che la norma in commento “elimina una inutile duplicazione nelle
certificazioni di conformità, con un risparmio stimato in oltre 50 milioni di
euro all’anno”.
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