Page 17 - QUESITI 2015
P. 17

PROVA DI TENUTA PER RAccORDI A PRESSARE


         D     La norma sui raccordi a pressare se non sbaglio prevede il controllo   Impianti inferiori 35 Kw
               di tenuta dell’o - ring ogni cinque anni, è corretto?
               Inoltre vorrei sapere se posso utilizzare i raccordi per impianti
        superiori a 35 KW?
        Franco, professionista - Bologna



         R     I° quesito
               La  norma  di  riferimento  per  la
               progettazione,   installazione   e
             manutenzione di impianti di addu-
        zione gas per usi domestici e similari ali-
        mentati da rete di distribuzione, da bom-
        bole e serbatoi fissi di GPL, realizzati con
        sistemi di giunzione a raccordi a pressare
        per tubi metallici, è la UNI/TS 11147 del
        maggio  2008,  che  al  capitolo  9  (Con-
        trollo e manutenzione periodica dell’im-
        pianto), prescrive:
        “Per  le  procedure  e  periodicità  dei
        controlli  e  delle  manutenzioni  si  ri-
        manda  a  quanto  disposto  dalle  leggi
        vigenti. Nota: Si segnala l’esistenza della UNI 11137-1”.

        La norma 11137 – 1 tratta delle “Linee guida per la verifica e per il ripristino della
        tenuta di impianti interni in esercizio - Parte 1: Prescrizioni generali e requisiti per
        i gas della I e II famiglia”, che al capitolo 5 (Circostanze che richiedono la veri-
        fica dei requisiti di tenuta), prescrive: “La verifica della sussistenza dei requisiti di
        tenuta degli impianti interni, oltre a quanto previsto dalle disposizioni legislative
        e/o normative vigenti, deve essere effettuata nei seguenti casi:
        1.  persistente odore di gas;
        2.  sostituzione di apparecchi;
        3.  sostituzione del tipo di gas distribu-
          ito;
        4.  riutilizzo di impianti gas inattivi da
          oltre 12 mesi;
        5.  esito incerto delle verifiche di tenuta
          indicate dalla UNI 10738;
        6.  almeno ogni 10 anni, ove non diver-
          samente disposto”.



                                   15 F e b b r aIo 2015
   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22