Page 81 - QUESITI TERMICI 2023
P. 81
Dichiarazione Conformità
Dichiarazione di conformità
DI.CO. MANCANTE PER IMPIANTI DOPO IL DM 37/2008
D.: La DI.RI. (Dichiarazione di rispondenza), ha validità per gli impianti
realizzati prima dell’entrata in vigore del DM 37/08. Purtroppo dopo il
DM 37/08 nessun altra normativa ci ha poi detto cosa fare invece per gli
impianti post DM 37/08. Quindi come ci si deve comportare?
R.: Per ottenere la DI.CO. per un impianto realizzato dopo il DM 37 non ci sono molte
strade:
1) o si trova un’installatore che si accolla la realizzazione dell'ntero impianto e rilascia
la DI.CO. come se lo avesse realizzato lui stesso, dopo avere effettuato tutti i controlli do-
vuti ed eventualmente rifacendo ex novo le parti di impianto che non riesce a controllare
(cosa poco probabile).
2) o si compila un bel Rapporto Tecnico di Verifica, in sigla RTV, in base alla norma
UNI 10738, che è il documento, compilato dal tecnico installatore, che attesta l’avvenuto
controllo dell’impianto. Il RTV attesta l'idoneità e la sicurezza dell'impianto ma non è da
confondersi con la Dichiarazione di conformità.
3) o applichiamo l’art. 7 comma 3 del dm 37 2008 che afferma: “In caso di rifaci-
mento parziale di impianti, il progetto, la dichiarazione di conformità e l’attestazione di
collaudo ove previsto, si riferiscono alla sola parte degli impianti oggetto dell’opera di rifa-
cimento, ma tengono conto della sicurezza e funzionalità dell’intero impianto. Nella di-
chiarazione di cui al comma 1 e nel progetto di cui all’articolo 5, è espressamente indicata
la compatibilità tecnica con le condizioni preesistenti dell’impianto.”
80 I QuesItI termIcI