Page 82 - QUESITI TERMICI 2023
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Dichiarazione Conformità
Significa quindi, che, sostituendo anche una piccola parte dell’impianto (una valvola, un
tratto di tubo o altro) l’installatore dichiara di avere controllato la compatibilità dell’impian-
to esistente, avendo effettuato anche le prove di tenuta, quindi la DI.CO. rilasciata in quella
occasione avrà validità per tutto l’impianto. l
D.: Quindi in caso di Dichiarazione di conformità smarrita o non reperi-
bile quale soluzione adottare?
R.: Se l'impianto è stato realizzato prima dell'entrata in viglore del DM 37/2008 (il 26
marzo 2008) è possibile redigere una Dichiarazione di rispondenza, in caso contrario è
possibile applicare il punto 3 come descritto nella risposta sopra. l
RESPONSABILITA' SUL LAVORO EFFETTUATO
D.: Nel caso di lavori su un impianto termico con regolare emissione di
Dichiarazione di Conformità da parte della ditta installatrice quali sono
poi le responsabilità del proprietario/committente della ditta installa-
trice in caso di vizio nel lavoro svolto?
R.: Il proprietario, o il conduttore, DEVE mantenere in esercizio gli impianti e prov-
vedere affinché siano eseguite le operazioni di controllo e di manutenzione secondo
le prescrizioni della normativa vigente.
Il proprietario o il conduttore dell’unità immobiliare, che non ottempera a quanto
stabilito dell’articolo 7, comma 1 del DPR 74 2013, e’ punito con la sanzione ammini-
strativa non inferiore a 500 euro e non superiore a 3000 euro.
Se invece si dovessero trovare difformità nell’esecuzione dei lavori il codice civile
negli articoli dal 1655-1677 e, in particolare, gli articoli dal 1667 al 1673, normano
proprio il problema della “difformità e dei vizi dell’opera“.
In generale, si prescrive in due anni dalla consegna dell’opera ultimata e i vizi o difetti
lamentati debbono essere denunciati entro sessanta giorni dalla loro scoperta.
La denuncia dei vizi riscontrati non è necessario formalizzarla se l’appaltatore ha ri-
conosciuto l’esistenza di questi vizi, oppure ha agito in modo tale da nasconderli, in
ogni caso questa circostanza deve essere documentata e dimostrata, dunque è bene
sempre formalizzare la contestazione.
La denuncia dei vizio viene solitamente effettuata dal committente che ha commissio-
nato i lavori che può essere il proprietario o il locatario (solitamente il proprietario).
Si rammenta che l'attività d'installazione trova applicazione nell’art. 2050 del codice
civile che afferma: “chiunque cagiona un danno ad altri nello svolgimento di un’atti-
vità pericolosa, per sua natura o per la natura dei mezzi adoperati, è tenuto al risarci-
mento, se non prova di avere adottato tutte le misure idonee per evitare il danno”. l
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