Page 82 - QUESITI TERMICI 2023
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Dichiarazione Conformità


           Significa quindi, che, sostituendo anche una piccola parte dell’impianto (una valvola, un
           tratto di tubo o altro) l’installatore dichiara di avere controllato la compatibilità dell’impian-
           to esistente, avendo effettuato anche le prove di tenuta,  quindi la DI.CO. rilasciata in quella
           occasione avrà validità per tutto l’impianto. l





            D.: Quindi in caso di Dichiarazione di conformità smarrita o non reperi-
            bile quale soluzione adottare?


            R.: Se l'impianto è stato realizzato prima dell'entrata in viglore del DM 37/2008 (il 26
            marzo 2008) è possibile redigere una Dichiarazione di rispondenza, in caso contrario è
            possibile applicare il punto 3 come descritto nella risposta sopra. l


            RESPONSABILITA' SUL LAVORO EFFETTUATO

            D.: Nel caso di lavori su un impianto termico con regolare emissione di
            Dichiarazione di Conformità da parte della ditta installatrice quali sono
            poi  le responsabilità del proprietario/committente della ditta installa-
            trice in caso di vizio nel lavoro svolto?

           R.: Il proprietario, o il conduttore, DEVE mantenere in esercizio gli impianti e prov-
           vedere affinché siano eseguite le operazioni di controllo e di manutenzione secondo
           le prescrizioni della normativa vigente.

           Il proprietario o il conduttore dell’unità immobiliare, che non ottempera a quanto
           stabilito dell’articolo 7, comma 1 del DPR 74 2013, e’ punito con la sanzione ammini-
           strativa non inferiore a 500 euro e non superiore a 3000 euro.

           Se invece si dovessero trovare difformità nell’esecuzione dei lavori  il codice civile
           negli articoli dal 1655-1677 e, in particolare, gli articoli dal 1667 al 1673, normano
           proprio il problema della “difformità e dei vizi dell’opera“.

           In generale, si prescrive in due anni dalla consegna dell’opera ultimata e i vizi o difetti
           lamentati debbono essere denunciati entro sessanta giorni dalla loro scoperta.
           La denuncia dei vizi riscontrati non è necessario formalizzarla se l’appaltatore ha ri-
           conosciuto l’esistenza di questi vizi, oppure ha agito in modo tale da nasconderli, in
           ogni caso questa circostanza deve essere documentata e dimostrata,  dunque è bene
           sempre formalizzare la contestazione.

           La denuncia dei vizio viene solitamente effettuata dal committente che ha commissio-
           nato i lavori che può essere il proprietario o il locatario (solitamente il proprietario).
           Si rammenta che l'attività d'installazione trova applicazione nell’art. 2050 del codice
           civile che afferma: “chiunque cagiona un danno ad altri nello svolgimento di un’atti-
           vità pericolosa, per sua natura o per la natura dei mezzi adoperati, è tenuto al risarci-
           mento, se non prova di avere adottato tutte le misure idonee per evitare il danno”. l
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