Page 103 - I Segreti del digiuno al Futuhat FINAL
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              CONTINUAZIONE RIGUARDO ALLA SEZIONE SU CIÒ
               CHE È RICHIESTO ALLA DONNA GRAVIDA (ḤĀMIL)
                           ED ALLA NUTRICE (MURḌIʿ)
                        QUANDO ROMPONO IL DIGIUNO
            Alcuni  [dottori  della  Legge]  sostengono  che  esse  debbono  dar  da
            mangiare [a un povero] ma non devono recuperare, e questo è ciò che
            sostengo anch’io, poiché questo è il testo del Corano e per me il versetto
            [Cor. II-184] è stato oggetto di specif cazione e non di abrogazione:
            esso concerne la donna gravida e la nutrice, il vecchio ( ay ) e l’incapace
            (ʿa ū ). Alcuni sostengono che esse devono solo recuperare e non devono
            dar da mangiare [a un povero], mentre altri sostengono che debbono
            fare entrambe le cose. Alcuni sostengono che la donna gravida è tenuta
            a recuperare e non a dar da mangiare, mentre la nutrice è tenuta sia al
            recupero che a dar da mangiare [a un povero]. Il nutrimento consiste in
            un mu   [di frumento] al giorno, oppure nel prendere una manciata e
            dar da mangiare come si è soliti fare in casa.
            Continuazione: la trasposizione. La donna gravida corrisponde
            a colui che è dominato dallo stato (ḥāl), mentre la nutrice corrisponde
            a colui che si sforza per qualcun altro: ad entrambi è specif camente
            correlato uno dei diritti di Allah. Colui che considera che il debito ( ay )
            venga  prima  del  lascito  ( a iyya ,  pone  il  diritto  dell’altro  prima  del
            diritto di Allah, per la tangibilità del bisogno ( ā a : ciò è la proprietà
            (ḥukm) del momento. Colui che pone il diritto di Allah prima del diritto
            dell’altro e considera che il Profeta, che Allah faccia scendere su di lui
            la Sua  alāt e la Pace, ha detto che “il diritto di Allah ha più diritto di
            essere soddisfatto” ( ), e considera che Allah ha posto nel Corano il
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            lascito prima del debito, nel versetto delle eredità, pone per primo il
            diritto di Allah. Questa è la mia posizione. Allah, l’Altissimo, ha detto:
            “[…] dopo un lascito che fa o un debito” (Cor. IV-12). Io ritengo che
            se il diritto dei creditori non è soddisfatto, ciò che resta di dovuto a loro
            della proprietà del defunto viene loro pagato dal Sultano attingendo alle
             a a āt depositate nel Tesoro pubblico: essi infatti sono una delle otto



            114  a    riportato da at-Tirmiḏī, VI-22, e da Ibn Māǧa, VII-51. La variante “Invero
            il debito ( ay ) di Allah ha più diritto di essere soddisfatto” è riportata da al-Buḫārī,
            XXIV-18, XXX-42, e da Muslim, XIII-154 e 155.
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