Page 103 - I Segreti del digiuno al Futuhat FINAL
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102 al-Futūḥāt al-makkiyya
CONTINUAZIONE RIGUARDO ALLA SEZIONE SU CIÒ
CHE È RICHIESTO ALLA DONNA GRAVIDA (ḤĀMIL)
ED ALLA NUTRICE (MURḌIʿ)
QUANDO ROMPONO IL DIGIUNO
Alcuni [dottori della Legge] sostengono che esse debbono dar da
mangiare [a un povero] ma non devono recuperare, e questo è ciò che
sostengo anch’io, poiché questo è il testo del Corano e per me il versetto
[Cor. II-184] è stato oggetto di specif cazione e non di abrogazione:
esso concerne la donna gravida e la nutrice, il vecchio ( ay ) e l’incapace
(ʿa ū ). Alcuni sostengono che esse devono solo recuperare e non devono
dar da mangiare [a un povero], mentre altri sostengono che debbono
fare entrambe le cose. Alcuni sostengono che la donna gravida è tenuta
a recuperare e non a dar da mangiare, mentre la nutrice è tenuta sia al
recupero che a dar da mangiare [a un povero]. Il nutrimento consiste in
un mu [di frumento] al giorno, oppure nel prendere una manciata e
dar da mangiare come si è soliti fare in casa.
Continuazione: la trasposizione. La donna gravida corrisponde
a colui che è dominato dallo stato (ḥāl), mentre la nutrice corrisponde
a colui che si sforza per qualcun altro: ad entrambi è specif camente
correlato uno dei diritti di Allah. Colui che considera che il debito ( ay )
venga prima del lascito ( a iyya , pone il diritto dell’altro prima del
diritto di Allah, per la tangibilità del bisogno ( ā a : ciò è la proprietà
(ḥukm) del momento. Colui che pone il diritto di Allah prima del diritto
dell’altro e considera che il Profeta, che Allah faccia scendere su di lui
la Sua alāt e la Pace, ha detto che “il diritto di Allah ha più diritto di
essere soddisfatto” ( ), e considera che Allah ha posto nel Corano il
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lascito prima del debito, nel versetto delle eredità, pone per primo il
diritto di Allah. Questa è la mia posizione. Allah, l’Altissimo, ha detto:
“[…] dopo un lascito che fa o un debito” (Cor. IV-12). Io ritengo che
se il diritto dei creditori non è soddisfatto, ciò che resta di dovuto a loro
della proprietà del defunto viene loro pagato dal Sultano attingendo alle
a a āt depositate nel Tesoro pubblico: essi infatti sono una delle otto
114 a riportato da at-Tirmiḏī, VI-22, e da Ibn Māǧa, VII-51. La variante “Invero
il debito ( ay ) di Allah ha più diritto di essere soddisfatto” è riportata da al-Buḫārī,
XXIV-18, XXX-42, e da Muslim, XIII-154 e 155.