Page 249 - I Segreti del digiuno al Futuhat FINAL
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            metà, e quindi senza dubbio ne deriva che il divieto del digiuno riguarda
            il sedicesimo giorno”. Così conclude il discorso di Abū Muḥammad
            [ibn Ḥazm] nel suo “ itā  al-muḥallā”, e da esso l’ho riportato: questa è
            la versione che ho ricevuto da quel gruppo che ho menzionato prima
            della successione ( iyā ) [dei trasmettitori] dello ḥa    di al-ʿAlāʾ e di altri
            da parte di Abū Ḥasan Šurayḥ ibn Muḥammad ibn Šurayḥ. È lui che
            riteneva che il digiuno del sedicesimo giorno non fosse lecito e su di lui
            abbiamo basato ciò che abbiamo menzionato al riguardo.



                CONTINUAZIONE RIGUARDO ALLA SEZIONE DEL
               DIGIUNO DEI TRE GIORNI SUCCESSIVI ALLA FESTA
                                DEL SACRIFICIO
            Vi è divergenza tra i dottori [della Legge], Allah sia soddisfatto di loro
            ( ), riguardo al digiuno dei tre giorni seguenti alla Festa del sacrif cio.
             365
            C’è chi sostiene che digiunare in essi è lecito, chi sostiene che è lecito
                                                     366
            digiunare [come espiazione] per chi fa il tamattuʿ ( ), chi lo biasima e
            chi lo vieta in modo assoluto. I giorni dell’essicazione della carne (ayyām
            at-ta    ) sono i tre giorni successivi al sacrif cio: essi sono giorni in cui si
            mangia, si beve e si menziona Allah, l’Altissimo. Muslim ha menzionato


            365 Raramente Ibn ʿArabī usa questa eulogia per i dottori della Legge, ma va ricordato
            che i fondatori delle principali scuole giuridiche erano anche dei Ṣūfī, come conferma
            la loro presenza tra i Maestri citati nelle “ a  l   i  ū  ” di Farīd ad-dīn al-ʿAttār.
            366 Il “tamattuʿ”, che letteralmente signif ca “approf ttare”, è uno dei regimi giuridici
            del  Pellegrinaggio,  citato  in  Cor.  II-196;  nella    i t la  di  al-Qayrawānī  è  precisato
            che esso: “…consiste per il fedele nel mettersi in stato di iḥ ām per fare la  um a e di
            desacralizzarsi [cioè lasciare l’iḥ ām] durante il mese del pellegrinaggio, poi di fare il
            pellegrinaggio propriamente detto in un termine di un anno prima di tornare nel suo
            paese o in un paese lontano come il suo. Lo stesso fedele potrà mettersi in stato di iḥ ām
            partendo dalla Mecca, se vi risiede; ma colui che vuole fare la  um a non può mettersi
            in stato di iḥ ām a partire dalla Mecca prima di essere uscito in territorio profano. […]
            Chiunque faccia il tamattuʿ, ad eccezione degli abitanti della Mecca, deve sacrif care
            una vittima impiegando uno dei due metodi di sgozzatura a Minā, se ha stazionato
            con la detta vittima ad ʿArafa. In caso contrario, egli la sacrif cherà alla Mecca, più
            esattamente  a  Marwa,  dopo  averla  fatta  entrare  nel  territorio  sacro  passando  dal
            territorio  profano  (ḥill).  Se  egli  non  trova  una  vittima  da  sacrif care,  digiunerà  tre
            giorni durante il pellegrinaggio, cioè dopo il giorno in cui si mette in stato di iḥ ām f no
            al giorno di ʿArafa [incluso]; se egli lascia passare questo tempo senza digiunare, dovrà
            farlo durante i giorni di Minā e sette giorni dopo il suo ritorno.
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