Page 249 - I Segreti del digiuno al Futuhat FINAL
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248 al-Futūḥāt al-makkiyya
metà, e quindi senza dubbio ne deriva che il divieto del digiuno riguarda
il sedicesimo giorno”. Così conclude il discorso di Abū Muḥammad
[ibn Ḥazm] nel suo “ itā al-muḥallā”, e da esso l’ho riportato: questa è
la versione che ho ricevuto da quel gruppo che ho menzionato prima
della successione ( iyā ) [dei trasmettitori] dello ḥa di al-ʿAlāʾ e di altri
da parte di Abū Ḥasan Šurayḥ ibn Muḥammad ibn Šurayḥ. È lui che
riteneva che il digiuno del sedicesimo giorno non fosse lecito e su di lui
abbiamo basato ciò che abbiamo menzionato al riguardo.
CONTINUAZIONE RIGUARDO ALLA SEZIONE DEL
DIGIUNO DEI TRE GIORNI SUCCESSIVI ALLA FESTA
DEL SACRIFICIO
Vi è divergenza tra i dottori [della Legge], Allah sia soddisfatto di loro
( ), riguardo al digiuno dei tre giorni seguenti alla Festa del sacrif cio.
365
C’è chi sostiene che digiunare in essi è lecito, chi sostiene che è lecito
366
digiunare [come espiazione] per chi fa il tamattuʿ ( ), chi lo biasima e
chi lo vieta in modo assoluto. I giorni dell’essicazione della carne (ayyām
at-ta ) sono i tre giorni successivi al sacrif cio: essi sono giorni in cui si
mangia, si beve e si menziona Allah, l’Altissimo. Muslim ha menzionato
365 Raramente Ibn ʿArabī usa questa eulogia per i dottori della Legge, ma va ricordato
che i fondatori delle principali scuole giuridiche erano anche dei Ṣūfī, come conferma
la loro presenza tra i Maestri citati nelle “ a l i ū ” di Farīd ad-dīn al-ʿAttār.
366 Il “tamattuʿ”, che letteralmente signif ca “approf ttare”, è uno dei regimi giuridici
del Pellegrinaggio, citato in Cor. II-196; nella i t la di al-Qayrawānī è precisato
che esso: “…consiste per il fedele nel mettersi in stato di iḥ ām per fare la um a e di
desacralizzarsi [cioè lasciare l’iḥ ām] durante il mese del pellegrinaggio, poi di fare il
pellegrinaggio propriamente detto in un termine di un anno prima di tornare nel suo
paese o in un paese lontano come il suo. Lo stesso fedele potrà mettersi in stato di iḥ ām
partendo dalla Mecca, se vi risiede; ma colui che vuole fare la um a non può mettersi
in stato di iḥ ām a partire dalla Mecca prima di essere uscito in territorio profano. […]
Chiunque faccia il tamattuʿ, ad eccezione degli abitanti della Mecca, deve sacrif care
una vittima impiegando uno dei due metodi di sgozzatura a Minā, se ha stazionato
con la detta vittima ad ʿArafa. In caso contrario, egli la sacrif cherà alla Mecca, più
esattamente a Marwa, dopo averla fatta entrare nel territorio sacro passando dal
territorio profano (ḥill). Se egli non trova una vittima da sacrif care, digiunerà tre
giorni durante il pellegrinaggio, cioè dopo il giorno in cui si mette in stato di iḥ ām f no
al giorno di ʿArafa [incluso]; se egli lascia passare questo tempo senza digiunare, dovrà
farlo durante i giorni di Minā e sette giorni dopo il suo ritorno.